CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25885/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , ‘ Visti gli atti e la sentenza impugnata; n letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, vengono sollevate questioni — afferenti alla carenza di motivazione, alla qualificazione del fatto contestato in sede di recepimento dell'accordo finalizzato all'applicazione di pena concordata ed alla continuazione — che appaiono del tutto scollegate dal provvedimento impugnato, che è stato adottato all'esito di procedimento svoltosi con rito ordinario ed avente ad oggetto un unico reato e che presenta una motivazione ampia ed esaustiva; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D 'le C [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano D , piaccio [OSCURATO:PERSONA] da 'si