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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36529/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /i 18676/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso è proposto, sottoscrivendolo, personalmente dall'imputato, privo di legittimazione, non valendo la mera firma digitale del difensore posta in calce, senza alcuna attribuzione dell'atto proposto allo stesso difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24.10.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /i 18676/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso è proposto, sottoscrivendolo, personalmente dall'imputato, privo di legittimazione, non valendo la mera firma digitale del difensore posta in calce, senza alcuna attribuzione dell'atto proposto allo stesso difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2
Sentenza Cassazione n. 36529/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris