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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08524/2026

Testo disponibile della fonte

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ma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Triggiano (BA), rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegataal controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia – sez. n. 5 - n. 435/2025,depositata il 6 febbraio 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 21 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7649/2025Numero sezionale 7953/2025Numero di raccolta generale 8524/2026Data pubblicazione 06/04/20261.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., con istanza del 14 giugno2023, richiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Bari il rimborso della maggiore IRES versata pergli anni d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, sulla base delleagevolazioni previste dall’art. 6, comma 13-19, della l. 23dicembre 2000, n. 388, delle quali chiedeva l’applicazione,previa dichiarazione del diritto ad usufruirne.2.

Formatosi il silenzio-rifiuto su tale richiesta, la Energheias.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bari la quale, con sentenza n. 1366/2024,depositata il 2 luglio 2024 accoglieva il ricorso, dichiarando ildiritto al rimborso nei limiti di quanto risulta dalladichiarazione integrativa, e con compensazione delle spese dilite.3.

Con successivo ricorso proposto alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Puglia la [OSCURATO:SOCIETA]chiedeva, ex art. 70, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, l’ottemperanza di tale decisione; L’Agenzia delle Entrate,intendendo ottemperare a tale decisione, stante la sua naturadi sentenza provvisoriamente esecutiva, procedeva alpagamento mercé quattro disposizioni di bonifico.La società ricorrente, ritenendo errato il calcolo degliinteressi, insisteva tuttavia per l’ottemperanza, conriferimento alla residua somma di € 2.695,41.La C.G.T. di secondo grado adìta accoglieva il ricorso,determinando in € 2.695,41 la somma ancora dovutadall’Ufficio, a titolo di interessi, e nominando per l’esecuzioneun commissario ad acta.R.G.

N. 7649/2025 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 7649/2025Numero sezionale 7953/2025Numero di raccolta generale 8524/2026Data pubblicazione 06/04/20264.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato l’8 aprile 2025).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]5.

Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 44, commi 1e 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art.360, comma 1, num. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che gli interessi in oggettodovrebbero decorrere dal semestre successivo a quello dipresentazione delle dichiarazioni integrative, e non già dalsecondo semestre successivo alla data del versamento.Il motivo è infondato.In tema di rimborso d'imposte, gli interessi dovuti dall'Erarioal contribuente per la ritardata restituzione sono soggetti alladisciplina dei rimborsi semestrali, ai sensi degli artt. 38 e 44del D.P.R. n. 602 del 1973, sicché maturano al compimento diogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla datanon della domanda, ma del versamento e fino a quelladell'ordinativo del pagamento, e vanno calcolati al tasso legalevigente al momento della scadenza di ciascun semestre (Cfr.Cass. 14 dicembre 2016, n. 25684).

Non può essere quindifatto riferimento alla data della domanda, ma a quella delversamento dell'indebito e fino alla data del provvedimento diR.G.

N. 7649/2025 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 7649/2025Numero sezionale 7953/2025Numero di raccolta generale 8524/2026Data pubblicazione 06/04/2026liquidazione o mandato di pagamento che è comunicato in untermine ragionevolmente breve al creditore (Cass. 14 aprile2025, n. 9696).Tali principi sono stati correttamente applicati dalla Corteregionale.3.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellaricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generaledello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore delaEnergheia s.r.l., delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborsospese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 21 novembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 7649/2025 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Triggiano (BA), rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegataal controricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia – sez. n. 5 - n. 435/2025,depositata il 6 febbraio 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 21 novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7649/2025Numero sezionale 7953/2025Numero di raccolta generale 8524/2026Data pubblicazione 06/04/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]., con istanza del 14 giugno2023, richiedeva all’Agenzia delle Entrate – Direzioneprovinciale di Bari il rimborso della maggiore IRES versata pergli anni d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, sulla base delleagevolazioni previste dall’art. 6, comma 13-19, della l. 23dicembre 2000, n. 388, delle quali chiedeva l’applicazione,previa dichiarazione del diritto ad usufruirne.2. Formatosi il silenzio-rifiuto su tale richiesta, la Energheias.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bari la quale, con sentenza n. 1366/2024,depositata il 2 luglio 2024 accoglieva il ricorso, dichiarando ildiritto al rimborso nei limiti di quanto risulta dalladichiarazione integrativa, e con compensazione delle spese dilite.3. Con successivo ricorso proposto alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Puglia la [OSCURATO:SOCIETA]chiedeva, ex art. 70, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, l’ottemperanza di tale decisione; L’Agenzia delle Entrate,intendendo ottemperare a tale decisione, stante la sua naturadi sentenza provvisoriamente esecutiva, procedeva alpagamento mercé quattro disposizioni di bonifico.La società ricorrente, ritenendo errato il calcolo degliinteressi, insisteva tuttavia per l’ottemperanza, conriferimento alla residua somma di € 2.695,41.La C.G.T. di secondo grado adìta accoglieva il ricorso,determinando in € 2.695,41 la somma ancora dovutadall’Ufficio, a titolo di interessi, e nominando per l’esecuzioneun commissario ad acta.R.G. N. 7649/2025 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7649/2025Numero sezionale 7953/2025Numero di raccolta generale 8524/2026Data pubblicazione 06/04/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato l’8 aprile 2025).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]5. Con decreto presidenziale del 22 luglio 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 21 novembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 44, commi 1e 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art.360, comma 1, num. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che gli interessi in oggettodovrebbero decorrere dal semestre successivo a quello dipresentazione delle dichiarazioni integrative, e non già dalsecondo semestre successivo alla data del versamento.Il motivo è infondato.In tema di rimborso d'imposte, gli interessi dovuti dall'Erarioal contribuente per la ritardata restituzione sono soggetti alladisciplina dei rimborsi semestrali, ai sensi degli artt. 38 e 44del D.P.R. n. 602 del 1973, sicché maturano al compimento diogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla datanon della domanda, ma del versamento e fino a quelladell'ordinativo del pagamento, e vanno calcolati al tasso legalevigente al momento della scadenza di ciascun semestre (Cfr.Cass. 14 dicembre 2016, n. 25684). Non può essere quindifatto riferimento alla data della domanda, ma a quella delversamento dell'indebito e fino alla data del provvedimento diR.G. N. 7649/2025 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 7649/2025Numero sezionale 7953/2025Numero di raccolta generale 8524/2026Data pubblicazione 06/04/2026liquidazione o mandato di pagamento che è comunicato in untermine ragionevolmente breve al creditore (Cass. 14 aprile2025, n. 9696).Tali principi sono stati correttamente applicati dalla Corteregionale.3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellaricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generaledello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore delaEnergheia s.r.l., delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 1.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborsospese generali, C.A.P. ed I.V.A.Così deciso in Roma, 21 novembre 2025.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 7649/2025 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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