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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 febbraio 1950

Cassazione n. 16965/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1950, avverso la sentenza in data 30/04/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 30 aprile 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 9 dicembre 2019 del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv cod. pen. e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

2. L'imputato presenta tre motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al dolo dell'omesso versamento dell'IVA.

Sostiene che il dolo è escluso quando le fatture non siano state pagate per il fallimento del debitore e che comunque non è rimproverabile chi non abbia accantonato somme non incassate.

Precisa che gli insoluti sofferti dalla Bem per inadempienze dei creditori erano pari a euro 525.516,17, a fronte di contestazioni del debito IVA per gli anni 2014 e 2015 pari ad euro 838.151,00.

Ciò significava che la gran parte delle somme fatturate ai clienti falliti non erano state pagate alla Bem e che quindi non era sorto il debito IVA per la sua società.

Aggiunge che la crisi era stata imprevista, che aveva cercato di ridurre i debiti verso le banche e i fornitori, che non aveva licenziato alcun dipendente e aveva pagato gli stipendi fino alla fine.

Con il secondo denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al diniego del beneficio della pena sospesa per effetto di precedenti condanne.

Osserva che i precedenti erano molto risalenti nel tempo, in parte eseguiti e in parte coperti da indulto.

Con il terzo lamenta l'omessa motivazione della pena.

Evidenzia che, grazie al suo intervento, aveva potuto recuperare un importante credito di euro

200.000. Inoltre, dai bilanci era possibile evincere che aveva sempre pagato gli stipendi dei dipendenti e che aveva attinto alle disponibilità personali per concludere una transazione di euro

90.000. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato. ,LjiA, Il primo motivo, attinente all'accertamento responsabilità, consiste nella mera ripetizione della censura già sollevata in appello senza confronto critico con il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata.

E' pacifico in giurisprudenza che l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Cass., Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237-01 e n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Mattiazzo, Rv. 278909 - 01).

Perché rilevi la crisi di liquidità è necessaria la dimostrazione dell'adozione di tutte le iniziative opportune per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura in data anteriore alla ricezione del corrispettivo (Cass., Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967-01).

D'altra parte, il ricorrente non ha neanche documentato i tentativi di recupero fiscale dei crediti inesigibili.

Non costituisce condotta scriminante poi la scelta di pagare i lavoratori, in funzione della continuità aziendale, in luogo dei crediti tributari (Cass., Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683-01).

Dei pari irrilevanti sono le condotte successive, a fallimento dichiarato, volte a recuperare i crediti e a transigere contenziosi.

Va disatteso quindi anche il terzo motivo di ricorso.

Corretta poi è la decisione in merito al diniego del beneficio della pena sospesa, poiché l'indulto estingue la pena, ma non rileva anche ai fini penali che qui interessano (Cass., Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, F., Rv. 271415-01).

D'altra parte, la Corte territoriale ha significativamente valorizzato nella motivazione la condanna per bancarotta impropria per operazioni dolose in relazione al fallimento della BEM, sebbene non ancora irrevocabile.

Anche tale parte della decisione resiste quindi alle censure sollevate.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 9 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1950, avverso la sentenza in data 30/04/2021 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 30 aprile 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 9 dicembre 2019 del Tribunale di Milano che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv cod. pen. e 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 2. L'imputato presenta tre motivi di ricorso per cassazione. Con il primo eccepisce l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al dolo dell'omesso versamento dell'IVA. Sostiene che il dolo è escluso quando le fatture non siano state pagate per il fallimento del debitore e che comunque non è rimproverabile chi non abbia accantonato somme non incassate. Precisa che gli insoluti sofferti dalla Bem per inadempienze dei creditori erano pari a euro 525.516,17, a fronte di contestazioni del debito IVA per gli anni 2014 e 2015 pari ad euro 838.151,00. Ciò significava che la gran parte delle somme fatturate ai clienti falliti non erano state pagate alla Bem e che quindi non era sorto il debito IVA per la sua società. Aggiunge che la crisi era stata imprevista, che aveva cercato di ridurre i debiti verso le banche e i fornitori, che non aveva licenziato alcun dipendente e aveva pagato gli stipendi fino alla fine. Con il secondo denuncia l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al diniego del beneficio della pena sospesa per effetto di precedenti condanne. Osserva che i precedenti erano molto risalenti nel tempo, in parte eseguiti e in parte coperti da indulto. Con il terzo lamenta l'omessa motivazione della pena. Evidenzia che, grazie al suo intervento, aveva potuto recuperare un importante credito di euro 200.000. Inoltre, dai bilanci era possibile evincere che aveva sempre pagato gli stipendi dei dipendenti e che aveva attinto alle disponibilità personali per concludere una transazione di euro 90.000. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. ,LjiA, Il primo motivo, attinente all'accertamento responsabilità, consiste nella mera ripetizione della censura già sollevata in appello senza confronto critico con il percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata. E' pacifico in giurisprudenza che l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica (Cass., Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Baracchino, Rv. 282237-01 e n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Mattiazzo, Rv. 278909 - 01). Perché rilevi la crisi di liquidità è necessaria la dimostrazione dell'adozione di tutte le iniziative opportune per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura in data anteriore alla ricezione del corrispettivo (Cass., Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967-01). D'altra parte, il ricorrente non ha neanche documentato i tentativi di recupero fiscale dei crediti inesigibili. Non costituisce condotta scriminante poi la scelta di pagare i lavoratori, in funzione della continuità aziendale, in luogo dei crediti tributari (Cass., Sez. 3, n. 36421 del 16/05/2019, Tanghetti, Rv. 276683-01). Dei pari irrilevanti sono le condotte successive, a fallimento dichiarato, volte a recuperare i crediti e a transigere contenziosi. Va disatteso quindi anche il terzo motivo di ricorso. Corretta poi è la decisione in merito al diniego del beneficio della pena sospesa, poiché l'indulto estingue la pena, ma non rileva anche ai fini penali che qui interessano (Cass., Sez. 1, n. 48405 del 12/04/2017, F., Rv. 271415-01). D'altra parte, la Corte territoriale ha significativamente valorizzato nella motivazione la condanna per bancarotta impropria per operazioni dolose in relazione al fallimento della BEM, sebbene non ancora irrevocabile. Anche tale parte della decisione resiste quindi alle censure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 9 marzo 2022
Sentenza Cassazione n. 16965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris