Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00064/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

TA di CATANZAROudi dia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i-e44--./sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il i- Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. ) il difensore l'A\ [OSCURATO:PERSONA], in sost.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento d i [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro cel 17/9/2020 nella parte in cui ha confermato il giudizio di gravità indizia' la mitatamente al delitto di cui al capo 33) dell'imputazione (artt. 110, 512-bis ccd. e 416-bis.1 cod. pen.), con annullamento del provvedimento del GIP def 'o sso Tribunale impositivo della misura cautelare (dapprima quella della custwia carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari) in relazione anche ad ali re atesi di reato, con contestuale revoca della misura.

Al riguardo, richiamato l'interesse a ricorrere in quanto intenzionale a :rvirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiJ a (i tenzione, deduce: 1) vizio di motivazione "in relazione al delitto di cui all'art. 512-bis cod. p € i3vata per violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.".

In particolare la doglianza investe il percorso argomentativo, rite i o ntraddittorio ed insufficiente, sulla scorta del quale si era asseverato in capc al orrente il dolo specifico del reato in contestazione.

La stessa ordinaria i pugnata tratteggia la figura dell'indagato come quella di un imprendit doposto ad imposizioni e ricatti, il quale subisce una serie di danni econor i ci e sarebbero stati ragionevolmente evitati se avesse goduto della protezie Ila cosca; da qui però, in modo del tutto llogico, anziché escludere i a munione di intenti nel disegno persegi_ lo dal soggetto qualiffti 'l'operazione di fittizia intestazione (l'Aneli: Rocco), se ne affermai ndivisione mediante il ricorso a due elementi gravemente insufficienti, qual. nsapevolezza della caratura criminale dello si esso Anello e la generica ii:ratta possibilità di prevedere l'eventualità di Eludere le misure di prevenzi inte la professione di commercialista esercitai.a dal ricorrente.

In sostai ltraddittorio è da un lato ritenere l'indagato ittinna di imposizioni e ricatt 'l'altro ed allo stesso tempo, affermare che a animato dal dolo specifio ricorrere con il soggetto presuntivamente crimii -aie nell'elusione della norma i A materia di misure di prevenzione. 2) vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggrava i l'agevolazione mafiosa.

Il beneficiario ultimo della contestata condou a di intestazione fittizia dov lividuarsi nella esclusiva persona dell'Anello R. )cco e non già nella presi_ -isorteria criminale di riferimento nel suo insieme, trattandosi di una villi alità balneare fortemente voluta dai figli del "proposto".

Difettava, pertantc zessaria proiezione finalistica della circostanza aggravante, non rilevando, ai la sua integrazione, possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favo esponente di vertice di una cosca, non potenoc prescindersi da ogni verific, r !rito all'effettiva ed immediata coincidenza ciei3li interessi del capomafia elli dell'organizzazione.

Ne il riferimento alla collaborazione prestata ri): r ativa operazione immobiliare era sufficiente a sostenere il necessario di ) ?cifico di agevolazione della cosca di ‘ndrangh2ta, stante l'imposizione sub ila vendita della villa. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è fondato n. di cui in mot \dazione.

2.1. Non costituisce oggiAto di rilievo che il i-icorrente si sia prestato, qu. nte causa, ad effettuare ad un prestanome dell'[OSCURATO:PERSONA], prima e: )onente dell'omonima cosca di 'ndrangheta, il trasferimento fitti l'immobile descritto in imputazione, in rea1.2-] destinato all'Anello, l'un i eressato all'acquisto.

Comroversa, invece, è la sussistenza dell'eleme - s ggettivo del dolo specifico ( ne deve sorreggere una tale condotta, richieder] I, disposizione contestata che twtti i concorrenti siEtmo stati animati dall'intem:o E, dere le disposizioni di legge in materia di prei/enzione patrimoniale.

Non c'L nque, sufficiente dare la prova della fittizia attribuzione della titolarilA ponibilità di denaro, beni d altre utilità, occo -rendo, invece, la prova cc il cita finalità elusiva che s rregge i differenti contributi arrecati dai che e: lcorrenti (Sez. 6, n. 34667 del 2016, rv. 2677C5; Sez. 1, n. 17082 del 2i: r n mass.).

L'ordinanza impugnata La ritenuto dimostrato, seppur a livello di gra v liziaria, l'intento del ricorrerl:e di prestarsi all'operazione di fittizia intestaz 3 :hestrata dall'[OSCURATO:PERSONA] s :Ha scorta di due eleinenti: da un lato la conosc( n c a il ricorrente aveva della caratura criminale dell'[OSCURATO:PERSONA], dall'altri) c -iseguenza dell'esercizio cella professione (t commercialista svolta. c:i isapevolezza del ruolo dello status ri‘,12stito dall'Anello non s p ?suntivannente ricavata dal mtorio, ma sono !,lati richiamati precisi elerre i 2.1 menti al patrimonio conos: itivo dell'indagato i:he, con tale soggetto, q iz ponente dell'omonima cosca, aveva intrattenuto suo malgrado, diretti rappo int° da essere convocato al U0 cospetto), in ra(i.pne delle iniziative econon- o prenditoriali nel tempo intra Tese.

La qualità di commercialista risulta declii 31e munus di conoscenza ch lo stesso indagatc la delle possibili finalità - cui vengono conclusi i gozi simulati e, q lindi, è indicata quale \fé- i E mento per escludere che ricorrente fosse E tato uno sprovveduto ov\, asse intrapreso un'iniziativE il cui sconosceva i I ossibili esiti.

Detto ciò, la lacuna del percorso logico che si rinviene nella motivazi e l'ordinanza impugnata si ri ,-,x:intra sotto un alt .,.o profilo, in parte esplorato tivi di ricorso ma comuncR implicitamente clec otto: il Tribunale del riesa, r atti, nel passare in rassegr gli elementi in fo - a dei quali al ricorrente fo ; :a la caratura criminale dell \nello Rocco ne evic enzia, al contempo, le racii , Dnducendole a vicende in c i l'indagato, lungi cal risultare favorito o prot1 i la consorteria, ne risulta (I Ineggiato, subench: imposizioni, danni economi -i atti tanto da assumere la \, :ste di imprenditoi e vittima, anziché colluso.

Et ; episodi dimostrativi del ruo ) di vittima del ricorrante si cita, tra gli altri, proi allo della vicenda relativa e trasferimento fitt12:i3 dell'immobile de quo, ov, i ldita del bene è definita con a "imposta" dall'Ane lo al ricorrente, "costretto" i i -dita e messo anche din zi all'alternativa di "scegliere" tra l'aliena2i, l'immobile o il pagamento c una somma di C 5()0.000,00 sapendo che il Fra: ri aveva la disponibilità "inanziaria per sostenere una simile rich )nomica".

Ma, se queste sono le ondizioni di fatto che muovono la condotta Drrente anche con riguard all'operazione ch vendita dell'immobile, ami i )ra approfondito l'aspetto d !Ila possibile esistenza di una coazione moral( ! i, al contributo ha determina o, altrimenti risultando contraddittoria la rei lti )tivazione laddove - ferma restando la responsabilità a titolo di con t o' :essario tanto dell'interpos to che dell'interponente - si indica comu 1(1 ' ;istenza di un possibile elemento idoneo ad es udere il dolo (ovvero la s1 es :igiuridicità della condotta).

2.2. Peraltro, parimenti h)ndato sotto il prohlo della carenza di motiva ., io ;i rivela anche il secondo motivo di ricorso.

Inv( ro, la finalità agevolativa ie ;ca viene ricavata dai giudici di merito esclusivamente dallo status di capo e D i ,iestito dall'[OSCURATO:PERSONA], quale acquirente del bene, in difetto dell'indicazici ie vialsiasi elemento che attribuisca a quell'acquisto la destinazione illecita rich li l'aggravante speciale.

Tale omissione fa discendere il piano dei requisiti r:ostanza dal mero status di mafioso dell'interposto, non potendosi esclt. ì a anche un soggetto di tale veste possa effettuare un acquisto iure privato come, peraltro, sembrerebbe ricavarsi dai dati di fatto indicati nella sl E!, ordinanza impugnata, facendosi riferimento ad un interessamento "personale" dell'Anello a concludere un negozio "fortemente voluto dai figli".

3. Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del rieame di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta gravità indiziaria in )rdine al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio 31,1 to al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. pr:2. pen.

Così deciso il 18/11/2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA di CATANZAROudi dia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i-e44--./sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il i- Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. ) il difensore l'A\ [OSCURATO:PERSONA], in sost. Avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento d i [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro cel 17/9/2020 nella parte in cui ha confermato il giudizio di gravità indizia' la mitatamente al delitto di cui al capo 33) dell'imputazione (artt. 110, 512-bis ccd. e 416-bis.1 cod. pen.), con annullamento del provvedimento del GIP def 'o sso Tribunale impositivo della misura cautelare (dapprima quella della custwia carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari) in relazione anche ad ali re atesi di reato, con contestuale revoca della misura. Al riguardo, richiamato l'interesse a ricorrere in quanto intenzionale a :rvirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiJ a (i tenzione, deduce: 1) vizio di motivazione "in relazione al delitto di cui all'art. 512-bis cod. p € i3vata per violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.". In particolare la doglianza investe il percorso argomentativo, rite i o ntraddittorio ed insufficiente, sulla scorta del quale si era asseverato in capc al orrente il dolo specifico del reato in contestazione. La stessa ordinaria i pugnata tratteggia la figura dell'indagato come quella di un imprendit doposto ad imposizioni e ricatti, il quale subisce una serie di danni econor i ci e sarebbero stati ragionevolmente evitati se avesse goduto della protezie Ila cosca; da qui però, in modo del tutto llogico, anziché escludere i a munione di intenti nel disegno persegi_ lo dal soggetto qualiffti 'l'operazione di fittizia intestazione (l'Aneli: Rocco), se ne affermai ndivisione mediante il ricorso a due elementi gravemente insufficienti, qual. nsapevolezza della caratura criminale dello si esso Anello e la generica ii:ratta possibilità di prevedere l'eventualità di Eludere le misure di prevenzi inte la professione di commercialista esercitai.a dal ricorrente. In sostai ltraddittorio è da un lato ritenere l'indagato ittinna di imposizioni e ricatt 'l'altro ed allo stesso tempo, affermare che a animato dal dolo specifio ricorrere con il soggetto presuntivamente crimii -aie nell'elusione della norma i A materia di misure di prevenzione. 2) vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggrava i l'agevolazione mafiosa. Il beneficiario ultimo della contestata condou a di intestazione fittizia dov lividuarsi nella esclusiva persona dell'Anello R. )cco e non già nella presi_ -isorteria criminale di riferimento nel suo insieme, trattandosi di una villi alità balneare fortemente voluta dai figli del "proposto". Difettava, pertantc zessaria proiezione finalistica della circostanza aggravante, non rilevando, ai la sua integrazione, possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favo esponente di vertice di una cosca, non potenoc prescindersi da ogni verific, r !rito all'effettiva ed immediata coincidenza ciei3li interessi del capomafia elli dell'organizzazione. Ne il riferimento alla collaborazione prestata ri): r ativa operazione immobiliare era sufficiente a sostenere il necessario di ) ?cifico di agevolazione della cosca di ‘ndrangh2ta, stante l'imposizione sub ila vendita della villa. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è fondato n. di cui in mot \dazione. 2.1. Non costituisce oggiAto di rilievo che il i-icorrente si sia prestato, qu. nte causa, ad effettuare ad un prestanome dell'[OSCURATO:PERSONA], prima e: )onente dell'omonima cosca di 'ndrangheta, il trasferimento fitti l'immobile descritto in imputazione, in rea1.2-] destinato all'Anello, l'un i eressato all'acquisto. Comroversa, invece, è la sussistenza dell'eleme - s ggettivo del dolo specifico ( ne deve sorreggere una tale condotta, richieder] I, disposizione contestata che twtti i concorrenti siEtmo stati animati dall'intem:o E, dere le disposizioni di legge in materia di prei/enzione patrimoniale. Non c'L nque, sufficiente dare la prova della fittizia attribuzione della titolarilA ponibilità di denaro, beni d altre utilità, occo -rendo, invece, la prova cc il cita finalità elusiva che s rregge i differenti contributi arrecati dai che e: lcorrenti (Sez. 6, n. 34667 del 2016, rv. 2677C5; Sez. 1, n. 17082 del 2i: r n mass.). L'ordinanza impugnata La ritenuto dimostrato, seppur a livello di gra v liziaria, l'intento del ricorrerl:e di prestarsi all'operazione di fittizia intestaz 3 :hestrata dall'[OSCURATO:PERSONA] s :Ha scorta di due eleinenti: da un lato la conosc( n c a il ricorrente aveva della caratura criminale dell'[OSCURATO:PERSONA], dall'altri) c -iseguenza dell'esercizio cella professione (t commercialista svolta. c:i isapevolezza del ruolo dello status ri‘,12stito dall'Anello non s p ?suntivannente ricavata dal mtorio, ma sono !,lati richiamati precisi elerre i 2.1 menti al patrimonio conos: itivo dell'indagato i:he, con tale soggetto, q iz ponente dell'omonima cosca, aveva intrattenuto suo malgrado, diretti rappo int° da essere convocato al U0 cospetto), in ra(i.pne delle iniziative econon- o prenditoriali nel tempo intra Tese. La qualità di commercialista risulta declii 31e munus di conoscenza ch lo stesso indagatc la delle possibili finalità - cui vengono conclusi i gozi simulati e, q lindi, è indicata quale \fé- i E mento per escludere che ricorrente fosse E tato uno sprovveduto ov\, asse intrapreso un'iniziativE il cui sconosceva i I ossibili esiti. Detto ciò, la lacuna del percorso logico che si rinviene nella motivazi e l'ordinanza impugnata si ri ,-,x:intra sotto un alt .,.o profilo, in parte esplorato tivi di ricorso ma comuncR implicitamente clec otto: il Tribunale del riesa, r atti, nel passare in rassegr gli elementi in fo - a dei quali al ricorrente fo ; :a la caratura criminale dell \nello Rocco ne evic enzia, al contempo, le racii , Dnducendole a vicende in c i l'indagato, lungi cal risultare favorito o prot1 i la consorteria, ne risulta (I Ineggiato, subench: imposizioni, danni economi -i atti tanto da assumere la \, :ste di imprenditoi e vittima, anziché colluso. Et ; episodi dimostrativi del ruo ) di vittima del ricorrante si cita, tra gli altri, proi allo della vicenda relativa e trasferimento fitt12:i3 dell'immobile de quo, ov, i ldita del bene è definita con a "imposta" dall'Ane lo al ricorrente, "costretto" i i -dita e messo anche din zi all'alternativa di "scegliere" tra l'aliena2i, l'immobile o il pagamento c una somma di C 5()0.000,00 sapendo che il Fra: ri aveva la disponibilità "inanziaria per sostenere una simile rich )nomica". Ma, se queste sono le ondizioni di fatto che muovono la condotta Drrente anche con riguard all'operazione ch vendita dell'immobile, ami i )ra approfondito l'aspetto d !Ila possibile esistenza di una coazione moral( ! i, al contributo ha determina o, altrimenti risultando contraddittoria la rei lti )tivazione laddove - ferma restando la responsabilità a titolo di con t o' :essario tanto dell'interpos to che dell'interponente - si indica comu 1(1 ' ;istenza di un possibile elemento idoneo ad es udere il dolo (ovvero la s1 es :igiuridicità della condotta). 2.2. Peraltro, parimenti h)ndato sotto il prohlo della carenza di motiva ., io ;i rivela anche il secondo motivo di ricorso. Inv( ro, la finalità agevolativa ie ;ca viene ricavata dai giudici di merito esclusivamente dallo status di capo e D i ,iestito dall'[OSCURATO:PERSONA], quale acquirente del bene, in difetto dell'indicazici ie vialsiasi elemento che attribuisca a quell'acquisto la destinazione illecita rich li l'aggravante speciale. Tale omissione fa discendere il piano dei requisiti r:ostanza dal mero status di mafioso dell'interposto, non potendosi esclt. ì a anche un soggetto di tale veste possa effettuare un acquisto iure privato come, peraltro, sembrerebbe ricavarsi dai dati di fatto indicati nella sl E!, ordinanza impugnata, facendosi riferimento ad un interessamento "personale" dell'Anello a concludere un negozio "fortemente voluto dai figli". 3. Va, pertanto, annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del rieame di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta gravità indiziaria in )rdine al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio 31,1 to al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. pr:2. pen. Così deciso il 18/11/2021
Sentenza Cassazione n. 00064/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris