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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16374/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 123 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche ed errori di diritto, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di evasione (anche con riferimento alla offensività della condotta) e ha escluso che la condotta del prevenuto potesse essere scriminata dall'asserito stato di necessità stante l'assenza dei relativi presupposti (cfr. sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che il secondo motivo afferente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di appello ha escluso comunque la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della abitualità della condotta risultante dai precedenti penali anche "specifici" (cfr. trattandosi di recidiva reiterata e specifica, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 123 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche ed errori di diritto, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di evasione (anche con riferimento alla offensività della condotta) e ha escluso che la condotta del prevenuto potesse essere scriminata dall'asserito stato di necessità stante l'assenza dei relativi presupposti (cfr. sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che il secondo motivo afferente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di appello ha escluso comunque la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della abitualità della condotta risultante dai precedenti penali anche "specifici" (cfr. trattandosi di recidiva reiterata e specifica, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 16374/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris