CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19752/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'art. 640 comma 2 n. 2-ter cod. pen. prevede espressamente la punibilità a querela del reato "se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione" Considerato pertanto che si deve ritenere che la truffa commessa cd. "via internet" non è più punita ai sensi dell'art. 640 comma 2 n. 2-bis cod. pen. (che richiama l'art. 61 n. 5 cod. pen.), ma in forza della specifica disposizione sopra richiamata; Ritenuto pertanto che, essendovi stata remissione di querela, deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali Così deciso il 15