CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34720/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lricorso iscritt o a l numer o 29690 del ruolo generale dell’anno 2021,proposto [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di già socio unico e liquidatore di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione , rappresentatoe difeso, giusta procura speciale in atti , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- Oggetto: Iva - Operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti - Prova.RG n. 29690/21 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della C o mmissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 1515/23/2021, depositata in data19 aprile 2021; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025dalla presidente relatrice Angelina-[OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che, in esito a una verifica svolta dall’Ufficio provinciale delle dogane di Brescia nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta società cartiera, perché costituita per realizzare frodi in materia di iva, l’Agenzia delle entrate recuperò nei confronti di s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], che risultava aver intrattenuto con quella rapporti commerciali,maggiore materia imponibile ai fini irap, iva e ires, in relazione agli anni d’imposta 2012 e 2013, reputando che le operazioni intercorse tra le due società fossero in realtà in parte oggettivamente e in parte soggettivamente inesistenti. La società impugnò gli avvisi che ne erano scaturiti e la Commissione tributaria provinciale di Bresciaaccolse i ricorsi . Quella regionale della Lombardia ha, invece, parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia, reputando legittima la pretesa per l’iva e per le imposte dirette rideterminate in relazione alle operazioni oggettivamente inesistenti, mentre ha ribadito l’illegittimità dell’esclusione della deduzione dei costi dichiarati ai fini ires e irap. A fondamento della decisione ha escluso la violazione del divieto di presunzioni a catena, valorizzando gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, quali la natura di evasore totale dell’apparente fornitrice e le sue caratteristiche di cartiera, nonché l’assoluta incoerenza dei dati di acquisto rispetto a quelli di vendita, anche in relazione alle medie di settore; ha poi applicato, quanto alla deducibilità dei costi per la determinazione dell’imponibile ai fini delle RG n. 29690/21 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore imposte dirette, l’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/93 come novellato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16/2012, secondo l’interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di legittimità. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità indicate in epigrafe, propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi e illustra con memoria , cui l’Agenzia replica con controricorso. Motivi della decisione 1.- Il ricorrente ha dichiara to di “coltivare” l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società quale ex socio e liquidatore: si legge difatti nell’incipitdel ricorso, a pag. 1, che « I . - Il 22.11.2019 la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] veniva cancellata dal Registro delle Imprese di Brescia (doc. n. 3) cosicché l’impugnazione della Sentenza pronunciata nei confronti della Società viene coltivata, secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, dall’ex socio unico e liquidatore, Sig. [OSCURATO:PERSONA]» (il dato trova conferma nella visura allegata al ricorso, dalla quale emerge che la domanda di cancellazione risale al 21 novembre 2019). A sostegno della prospettazione il ricorrente, nel far leva sulla giurisprudenza di questa Corte, cita e richiama Cass. n. 10841/2020, la quale ha in effetti stabilito che «…va altresì rilevato come, sul versante processuale, la Corte abbia sottolineato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli RG n. 29690/21 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore artt. 299 e ss cpc con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cpc; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato più possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processualedi un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso». La pronuncia s’inscrive nel filoneche, facendo leva sull’effetto estintivo della cancellazione della società, ne ricostruisce le conseguenze «in termini - lato sensu - successori » , aderendo al l’orientamento affermato dalle Sezioni U nite n. 6070/ 20 13 , che anche Cass. n. 10841/2020 cita. 1.1.- Il ricorrente non ha quindi speso il potere di rappresentanza della società e, quindi, la qualità di legale rappresentante di questa, evidenziando soltanto di avernerivestito in passatola qualifica . Coerentemente, la procura al difensore è da lui rilasciata appunto nella qualità di «già socio unico e liquidatore dellaS.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione… oggi cancellata dal Registro delle Imprese». Si consideri, al riguardo, che una procura rilasciata soltanto a nome proprio non copre anche la non dichiarata qualità rivestita dal soggetto conferente, ossia quella di attuale legale rappresentante della società (in termini, sia pure in relazione a un caso speculare, v. Cass. n. 16523/2025, punto 6); tale qualità, peraltro, nel caso in esame è senz’altro esclusa proprio in base alla prospettazione offerta. Il ricorrente, difatti, in sintonia con l’ incipit del ricorso, esordisce, a illustrazione di ciascuno dei tre motivi, riferendo l’impugnazione al «Sig. [OSCURATO:PERSONA]», senza evocare la società;RG n. 29690/21 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore ed è pur sempre il «Sig. [OSCURATO:PERSONA]»(v. pag. 11 del ricorso) a chiedere la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi proposti. 2.-Nel caso in esame, tuttavia, la domanda di cancellazione è avvenuta nel 2019 (nelle more del giudizio d’appello) , quando era vigente l’art. 28 del d.lgs. n. 175/14, ritenuto legittimo ex artt. 3 e 76 Cost. da Corte cost. n. 142/2020; la normaprescrive che «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». 2.1.-Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte (con sentenza n. 3625/2025, § 3.3.) hanno stabilito che «la norma non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell’estinzione al solo fine di consentire e facilitare all’Ufficio la notificazione dell’atto impositivo (altrimenti giuridicamente inesistente, se eseguita nei confronti di società già cancellata: Cass. n. 6743/15; n. 20961/21 ed altre), ma permette all’ex liquidatore di “conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, nella misura in cui questi rispondano ai fini indicati dall'art. 28, comma 4, che, altrimenti opinando, non potrebbe operare”. Con la conseguenza che il liquidatore, oltre a ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa ‘atti del contenzioso’ riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale. Pertanto, nei casi in cui si renda applicabile l’art. 28 in esame, in deroga all’art. 2495 cod.civ.: “la società conserva la legittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione” (Cass. n. 36892 del 16 dicembre RG n. 29690/21 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore 2022; nello stesso senso, Cass. n. 6743/15; n. 4536/20; n. 18310/23)». 2.2.- Ne deriva che i l ricorso presentato , come nel caso in esame,entro il quinquennio dalla domanda di cancellazione dall’ex socio che spenda tale qualità e si limiti ad evocare la passata qualifica di ex liquidatore, senza implicare la società, ridonda nel difetto di potestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida pronuncia (Cass., Sez. Un., n. 24172/2025, pag. 31, lett. a). 2.3.-Esso è per conseguenza inammissibile. Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità comporta, tuttavia, la compensazione delle spese. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto