CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27311/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato quella del Tribunale di Castrovillari di condanna per il reato di cui all'art. 95 d. P. R. 115/2002 (euro 1.140,00 dichiarati, a fronte di euro 18.660,00 percepiti, in Castrovillari il 24/6/2015); ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'asserito, mancato accertamento dell'elemento psicologico del reato, articolando la censura in termini non consentiti nel giudizio di legittimità, trattandosi di doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la Corte distrettuale dato conto della infondatezza della ricostruzione difensiva, con un ragionamento che, siccome scevro da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (avendo i giudici valorizzato, ai fini della sussistenza del dolo, l'esercizio della potestà dei genitori sui percettori di alcuni dei redditi omessi e titolarità dell'azienda agricola che aveva percepito i contributi ARCEA), deve ritenersi estraneo al vaglio di legittimità, essendosi la difesa limitata a opporre la sua diversa valutazione, proponendola a questo giudice come più corretta; che, parimenti, quanto al giudizio di bilanciamento, i giudici di merito hanno giustificato il diniego della prevalenza delle attenuanti alla stregua del dato che l'imputata era gravata da una precedente per violazione dell'art. 388, cod. pen., con motivazione, dunque, del tutto congrua, secondo i parametri legali di cui all'art. 133, cod. pen.; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pre den e [OSCURATO:PERSONA]