CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13414/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Patti in virtù di procura speciale amargine del ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappresentata e difesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 7 - n. 522/2017, depositata il 27 aprile2017;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 22 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 28753/2017Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 13414/2026Data pubblicazione 09/05/20261. Il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.notificava, in data 1° agosto 2013, alla società [OSCURATO:PERSONA].r.l., cartella di pagamento n. 124-2013-0009764024-000,emessa ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aseguito di controllo automatizzato su ruolo iscritto da partedell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza.2. Avverso tale cartella di pagamento la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Vicenza la quale, con sentenza n. 754/2015,depositata il 21 settembre 2015, lo rigettava, condannandoparte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dalla società contribuente, laCommissione Tributaria Regionale del Veneto – sez. n. 7, consentenza n. 522/2017, pronunciata il 10 marzo 2017, edepositata in segreteria il 27 aprile 2017, rigettava l’appello,condannando la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione delle spese digiudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di cinque motivi (ricorsonotificato il 30 novembre 2017).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.5. Con decreto presidenziale del 5 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a cinquemotivi.R.G. N. 28753/2017 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28753/2017Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 13414/2026Data pubblicazione 09/05/20261.1. Con il primo motivo viene eccepita nullità della sentenzaper violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.4), c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata èsostanzialmente priva di adeguata motivazione, in quanto, daun lato, afferma che la contribuente non aveva apportato alcunvalido elemento di prova a supporto delle proprie tesi, etuttavia non giustifica in alcun modo perché le allegazionidocumentali della contribuente avrebbero dovuto esseredisattese.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece,violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per omessapronunciata in relazione all’eccepita infondatezza della pretesacontenuta nella cartella di pagamento, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che la sentenza impugnataomette di pronunciarsi sulle questioni sollevate sia in primoche in secondo grado, con le quali si contestava la legittimitàe la fondatezza della pretesa impositiva.1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepiscenullità della sentenza per violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4),dello stesso codice di rito.Osserva, in particolare, che la sentenza impugnata avevaomesso di pronunciarsi sulle allegazioni sollevate sia in primoche in secondo grado, con le quali si contestava la fondatezzadella pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento,con riguardo a: a) rettifica degli acconti versati CN17 col. 3 perR.G. N. 28753/2017 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28753/2017Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 13414/2026Data pubblicazione 09/05/2026€ 11.222,00; b) comunicazione cod. atto n. 10087361027 –ruolo n. 250243 per € 8.878,00.1.4. Con il quarto motivo di ricorso viene eccepita violazionee falsa applicazione del principio di emendabilità delladichiarazione dei redditi, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Rileva la ricorrente che la sentenza della C.T.R. eracomunque errata, laddove rigetta l’appello affermando che lacontribuente non avrebbe dimostrato che gli errori dichiarativi«verrebbero compensati da corrispondenti correzioni in altreparti della dichiarazione».1.5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 118 d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3), c.p.c.Rileva, in particolare, che la sentenza della C.T.R.,confermando la legittimità della pretesa impositiva, non avevatenuto conto della dichiarazione e del relativo quadro GN dellasocietà controllata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva esposto risultatidel tutto differenti e contrastanti con quelli isolatamenteconsiderati nella liquidazione del modello CNM (ConsolidatoNazionale e Mondiale) della [OSCURATO:PERSONA].2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è fondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneR.G. N. 28753/2017 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28753/2017Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 13414/2026Data pubblicazione 09/05/2026all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testodella sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, num. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1,lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], non èpiù consentito censurare in sede di legittimità lacontraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendoevidente che ammettere, in sede di legittimità, la verifica dellasufficienza o della razionalità della motivazione in ordine allequaestiones facti significherebbe consentire un inammissibileraffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenzaimpugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio delgiudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile 2023, n. 11263;Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano invizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, num. 4) c.p.c., e, nel processotributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992 -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibilefra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa odincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della meraR.G. N. 28753/2017 R.G. 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 28753/2017Numero sezionale 600/2026Numero di raccolta generale 13414/2026Data pubblicazione 09/05/2026«insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione (Cass.18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale non appareraggiunto.La motivazione della sentenza impugnata, invero, non spiegain alcun modo perché le allegazioni e la documentazioneprodotta dalla contribuente fossero da ritenere insufficienti aconfermare la ricostruzione offerta dalla stessa (cheescluderebbe la debenza di ulteriori imposte). Peraltro,essendosi in presenza di un errore nella dichiarazione deiredditi di un consolidato nazionale, la C.T.R. nulla dice circa laquestione della non corrispondenza tra il reddito dellaconsolidata [OSCURATO:PERSONA], ed il reddito dichiarato dallaconsolidante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2.2. L’accoglimento del primo motivo determinal’assorbimento degli altri motivi.3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata conrinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 28753/2017 R.G. 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]