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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 39386/2025

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O E [OSCURATO:PERSONA]

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l’abnormità dell’atto, nonché l’erronea applicazione della legge processuale penale.

Osserva che la motivazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna, fondata unicamente sulla mancata riduzione della pena per il rito, ai sensi dell’art. 459, comma 2, cod. proc. pen., è del tutto apparente; che il provvedimento impugnato è abnorme, in quanto la restituzione degli atti al pubblico ministero crea una stasi del procedimento, avendone determinato la regressione alla fase precedente; che, in ogni caso, la riduzione di pena prevista per il rito è facoltativa, con la conseguenza che il Giudice per le indagini preliminari ha male applicato il dettato dell’art. 459, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato il motivo cui è affidato.

L’ordinamento non prevede nessun mezzo d’impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e non dovendo pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., restituisca gli atti al pubblico ministero a norma dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen.

In forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., dunque, il ricorso in esame sarebbe dunque da ritenersi inammissibile, a meno che – come deduce il ricorrente – ci si trovi di fronte ad un atto abnorme.

La categoria dell’abnormità, creata dalla giurisprudenza, è stata da tempo elaborata proprio al fine di consentire di porre rimedio, con il ricorso per cassazione, a provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili e ritenuti, tuttavia, profondamente errati ed ingiusti, di regola per la violazione di norme processuali.

In assenza di definizione normativa del concetto di atto abnorme suscettibile di autonoma impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603 – 01; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 – 01; Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01), ha delineato la categoria, connotandola, per un verso, in negativo – nel senso che non può definirsi abnorme l’atto che costituisce mera violazione di norme processuali – e, per altro verso, in positivo.

Sotto quest’ultimo profilo, si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo aspetto (cd. strutturale), il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.

Sotto altro aspetto, è stato evidenziato come sussista abnormità (c.d. funzionale) quando l’atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (così, in motivazione, Sez.

U, n. 25957/2009 cit.), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, in motivazione, Sez.

U, n. 5307/2008 cit., seguita da Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158 – 01; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275 – 01).

Anche recentemente, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero, è ritornata sul concetto di stasi che rileva al fine di ritenere o escludere l’abnormità dell’atto, precisando che tale situazione si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero e che, al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez.

U., n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, in motivazione).

Rimane, dunque, escluso che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi in quanto affetti da nullità o, comunque, sgraditi o non condivisi (Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, in motivazione), perché ciò determinerebbe una non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili stabilito dall'art. 568, comma 1 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 – 01).

Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’atto impugnato non sia abnorme, né sotto il profilo strutturale, atteso che il provvedimento di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna è provvedimento espressamente previsto dall’ordinamento processuale, né sotto il profilo funzionale, atteso che la restituzione degli atti al pubblico ministero non crea nessuna stasi del procedimento, sol che si consideri che la pubblica accusa può immediatamente esercitare l’azione penale nelle forme ordinarie, così dando nuovo impulso al procedimento (Sez. 2, n. 7582 del 21/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278235 – 01); senza tacere che il pubblico ministero potrebbe, altresì, ripresentare la medesima richiesta, argomentando le ragioni per le quali ritiene congrua la pena richiesta e per le quali ha valutato di non dover applicare la riduzione per il rito.

Del resto, nel caso di specie, il rigetto è stato sinteticamente motivato ritenendo la pena spropositata e, dunque, incongrua, in tal modo dovendosi interpretare il riferimento alla mancata riduzione per il rito (Sez. 6, n. 23829 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O E [OSCURATO:PERSONA] 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l’abnormità dell’atto, nonché l’erronea applicazione della legge processuale penale. Osserva che la motivazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna, fondata unicamente sulla mancata riduzione della pena per il rito, ai sensi dell’art. 459, comma 2, cod. proc. pen., è del tutto apparente; che il provvedimento impugnato è abnorme, in quanto la restituzione degli atti al pubblico ministero crea una stasi del procedimento, avendone determinato la regressione alla fase precedente; che, in ogni caso, la riduzione di pena prevista per il rito è facoltativa, con la conseguenza che il Giudice per le indagini preliminari ha male applicato il dettato dell’art. 459, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato il motivo cui è affidato. L’ordinamento non prevede nessun mezzo d’impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e non dovendo pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., restituisca gli atti al pubblico ministero a norma dell’art. 459, comma 3, cod. proc. pen. In forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen., dunque, il ricorso in esame sarebbe dunque da ritenersi inammissibile, a meno che – come deduce il ricorrente – ci si trovi di fronte ad un atto abnorme. La categoria dell’abnormità, creata dalla giurisprudenza, è stata da tempo elaborata proprio al fine di consentire di porre rimedio, con il ricorso per cassazione, a provvedimenti giudiziari non altrimenti impugnabili e ritenuti, tuttavia, profondamente errati ed ingiusti, di regola per la violazione di norme processuali. In assenza di definizione normativa del concetto di atto abnorme suscettibile di autonoma impugnazione, la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603 – 01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 – 01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01), ha delineato la categoria, connotandola, per un verso, in negativo – nel senso che non può definirsi abnorme l’atto che costituisce mera violazione di norme processuali – e, per altro verso, in positivo. Sotto quest’ultimo profilo, si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo aspetto (cd. strutturale), il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro aspetto, è stato evidenziato come sussista abnormità (c.d. funzionale) quando l’atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (così, in motivazione, Sez. U, n. 25957/2009 cit.), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore (così, in motivazione, Sez. U, n. 5307/2008 cit., seguita da Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158 – 01; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, Rv. 262275 – 01). Anche recentemente, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, con riguardo ai rapporti tra giudice e pubblico ministero, è ritornata sul concetto di stasi che rileva al fine di ritenere o escludere l’abnormità dell’atto, precisando che tale situazione si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero e che, al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez. U., n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, in motivazione). Rimane, dunque, escluso che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi in quanto affetti da nullità o, comunque, sgraditi o non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, in motivazione), perché ciò determinerebbe una non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili stabilito dall'art. 568, comma 1 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715 – 01). Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’atto impugnato non sia abnorme, né sotto il profilo strutturale, atteso che il provvedimento di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna è provvedimento espressamente previsto dall’ordinamento processuale, né sotto il profilo funzionale, atteso che la restituzione degli atti al pubblico ministero non crea nessuna stasi del procedimento, sol che si consideri che la pubblica accusa può immediatamente esercitare l’azione penale nelle forme ordinarie, così dando nuovo impulso al procedimento (Sez. 2, n. 7582 del 21/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278235 – 01); senza tacere che il pubblico ministero potrebbe, altresì, ripresentare la medesima richiesta, argomentando le ragioni per le quali ritiene congrua la pena richiesta e per le quali ha valutato di non dover applicare la riduzione per il rito. Del resto, nel caso di specie, il rigetto è stato sinteticamente motivato ritenendo la pena spropositata e, dunque, incongrua, in tal modo dovendosi interpretare il riferimento alla mancata riduzione per il rito (Sez. 6, n. 23829 del