CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 44669/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; - le conclusioni presentate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente - con atto contenente un nuovo motivo di ricorso - che ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore Generale ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza datata 18 febbraio 2021 (dep. il 6 aprile 2021) il Tribunale di Catanzaro - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Eliodoro CARDUCCELLI - ha confermato l'ordinanza del 13 gennaio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato dei seguenti delitti aggravati: - due ipotesi di associazione per delinquere (artt. 416, commi 1, 2 e 5, e 416-bis.1 cod. pen. - capo 22 dell'incolpazione; artt. 416, comma 1 e 2, 112, n. 1 e 416-bis.1 cod. pen. - capo 23), - più ipotesi di: • emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 110, 81, 61, n. 7 cod. pen., 8 d. Igs. n. 74/2000, 416-bis.1 cod. pen. - capi 31, 32, 36, 42, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 71, 99); • autoriciclaggio (artt. 110, 81, 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen. - capi 31, 33, 37, 43, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 72, 100); • trasferimento fraudolento di valori (artt. 110, 81, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. - capi 102, 103, 115, 116, 117, 119). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - è stata denunciata (in relazione ai reati associativi e a tutti i rimanenti reati in incolpazione) l'omessa motivazione rispetto alle più ampie allegazioni esposte oralmente dal difensore all'udienza camerale celebrata innanzi al Collegio del riesame. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo sono state allegate la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alle esigenze cautelari e alla scelta della misura più afflittiva. 2.4. La difesa ha, infine, avanzato un motivo nuovo, con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) - ha addotto l'omessa motivazione , da parte dell'ordinanza impugnata, rispetto alle allegazioni esposte oralmente dal difensore all'udienza camerale, anche in relazione a tutte le incolpazioni e con particolare riferimento ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.., 1. Con il primo motivo è stata addotta - in relazione ai reati associativi e a «tutti i residui reati» per cui sono stati ritenuti i gravi indizi di colpevolezza - l'omessa motivazione, da parte del provvedimento impugnato rispetto alle più ampie allegazioni rassegnate oralmente dalla difesa nel corso dell'udienza camerale celebrata innanzi al Tribunale. Il ricorrente ha rassegnato che: - l'ordinanza di seconda istanza il Tribunale avrebbe fatto rinvio per relationem al provvedimento cautelare emesso dal G.i.p., non solo evidenziandone l'esaustività ma anche affermando che la difesa avesse incentrato il gravame su aspetti specifici e ben delimitati, come la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; - tuttavia, nella memoria scritta depositata in quella sede (in effetti incentrata su taluni profili specifici), la difesa aveva specificato che le allegazioni esposte nello stesso atto erano state avanzate «al netto delle argomentazioni orali» che sarebbero state presentato nel corso della discussione su tutti i capi di incolpazione provvisoria e in particolare sui delitti associativi (di cui ai capi 22 e 23); - dunque, «in sede di riesame» erano state «oralmente palesate ulteriori e più approfondite questioni, relative alla mancanza di autonoma valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di reità» sia in ordine ai reati associativi sia ai relativi reati fine; - l'ordinanza impugnata nulla avrebbe esposto sul punto, non svolgendo alcuna considerazione a •proposito della specifica posizione del CARDUCCELLI ed argomentando tramite asserti tendenti ad assimilare la posizione di tutti i concorrenti, senza che possa valere in senso contrario l'ulteriore richiamo per relationem alla ordinanza genetica con riguardo ai reati-fine riconducibili alle associazioni in incolpazione, poiché il passo in discorso del provvedimento impugnato non offrirebbe alcuna risposta alle «osservazioni operate dalla difesa e relative [...] alla singola posizione del CARDUCCELLI». 1.1. Vero è che l'incipit della memoria, presentata nell'interesse del CARDUCCELLI in sede di riesame, ha esplicitato che le deduzioni in essa esposte - che in effetti, sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, attengono alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e non anche ai delitti cui essa accede - sono svolte «al netto delle argomentazioni orali» da rassegnarsi nel corso della discussione «su tutti i capi» oggetto di incolpazione provvisoria e segnatamente sui delitti associativi. Purtuttavia, da tali espressioni non si ricava che in effetti tali ulteriori allegazioni siano state formulate nel corso dell'udienza camerale, né per vero - alla luce della genericità di esse - il loro oggetto. Inoltre, dal verbale dell'udienza del 18 febbraio 2021, risulta che: il difensore ha depositato memoria difensiva (con allegata documentazione, non compiegata al ricorso e non presente negli atti trasmessi a questa Corte) alla quale si è riportato; e ha chiesto «l'annullamento dell'ordinanza» gravata «per le motivazioni esplicitate». Dunque, non consta che la difesa del CARDUCCELLI abbia mosso specifiche censure al provvedimento cautelare di prima istanza con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza dei delitti in ordine ai quali 9tata disposta la misura in esecuzione, ferme le doglianze - esposte nella memoria - inerenti alla già citata aggravante. Peraltro, neppure il ricorso ha indicato mediante quale ordine di argomentazioni sarebbe stata censurata l'ordinanza del G.i.p. in punto di gravità indiziaria. Ciò posto, deve considerarsi: - che «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 dei 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01); - e che, quantunque il riesame di una misura cautelare personale sia un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, tanto che il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare, quando l'impugnazione sia limitata solo a taluni dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, può anche limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 — 01; cfr. pure Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03). Ne discende che il motivo in esame è inammissibile. 2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Ad avviso della difesa, nel fatto del CARDUCCELLI non potrebbero ravvisarsi gli estremi per affermare la sussistenza della circostanza in discorso, in particolare sotto il profilo soggettivo; e la motivazione del Tribunale sul punto si sarebbe limitata a ricalcare la motivazione del G.i.p., senza offrire ulteriori valutazioni sui profili devoluti con il gravame e, di conseguenza, senza integrare il provvedimento di prima istanza. In particolare, la sussistenza dell'aggravante sarebbe stata fondata sul mero assunto che i membri apicali delle associazioni per delinquere in incolpazione avessero legami con l'ambiente mafioso e ritenuta per tutti i concorrenti, senza dar conto dei necessari elementi individualizzanti e autonomi in relazione al singolo indagato.Difetterebbe, infatti, nella specie l'indicazione degli elementi dai quali desumere la consapevolezza o l'intento del CARDUCCELLI di agevolare l'associazione mafiosa. E l'unico passaggio che in effetti avrebbe riguardo al ricorrente - seppur in maniera indiretta e unitamente ai coindagati - si caratterizzerebbe per un travisamento della prova. Più in dettaglio, dalla partecipazione del CARDUCCELLI a una riunione (in data 30 gennaio 2018) nella quale si sarebbe organizzata l'attività illecita sotto le direttiva di Antonio GALLO e Andrea LEONE, si sarebbe tratta la consapevolezza del primo delle connessioni tra il programma criminoso da realizzare e la 'ndrangheta. Tuttavia, nella propria memoria la difesa aveva rimarcato che, in tale occasione, il CARDUCCELLI e i soggetti non aventi ruoli di spicco, si erano allontanati nel momento in cui la discussione tra i membri apicali ha riguardato «profili di diversa pregnanza in termini di legami con sodalizi 'ndranghetisti», profili sui quali avrebbero dialogato soltanto il GALLO e il LEONE e che sarebbero rimasti ignoti al CARDUCCELLI. Pertanto, il Tribunale avrebbe omesso una globale interpretazione dei dati emersi dall'attività di intercettazione. Ad avviso della difesa, poi, si sarebbe fatta applicazione dell'aggravante, come se si trattasse - contrariamente a quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte - di una circostanza di natura oggettiva e non invece di una circostanza soggettiva in ordine alla quale è necessario accertare in capo all'agente un'univoca e cosciente finalità di agevolare l'associazione. E anche sul punto il Collegio del riesame avrebbe omesso di motivare, esprimendosi - sia in relazione all'associazione di cui al capo 22 sia a quella descritta al capo 23 - in maniera del tutto assertiva ed assumendo che il CARDUCCELLI avesse consapevolezza del ruolo svolto dai sodali anche in altre associazioni, rinviando nel resto alle argomentazioni generiche e indifferenziate svolte nell'ordinanza di prima istanza. 2.1. Al fine di provvedere sul motivo in esame, deve considerarsi che: - anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso, a pena di inammissibilità, rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 - 01; conf., Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782); per quel che qui più rileva, anche quando abbia ad oggetto un'ordinanza de libertate, è inammissibile per difetto di specificità l'atto di impugnazione per cassazione che, dunque, difetti di una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce poiché «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è [...] innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero 5 (\i/ si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884); - in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - «il controllo di logicità, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell'assenza di illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.). 2.2. Il Tribunale, dopo aver esposto le ragioni per cui ha ritenuto che l'associazione descritta nel capo 22 di incolpazione agisse al fine di agevolare l'attività dell'organizzazione di tipo mafioso (e che anche i reati-fine fossero caratterizzati da tale finalità) - profilo questo non oggetto di censura - ha dato conto degli elementi sulla scorta di quali ha ravvisato, anche sotto tale profilo, i gravi indizi di colpevolezza del CARDUCCELLI, traendo la sua consapevolezza della finalità agevolatrice: - dalle risultanze della captazione della riunione tra i sodali svolta il 30 gennaio 2018, cui pure il ricorrente ha preso parte, nel corso della quale non solo gli è stato attribuito un ruolo non secondario (custodire i codici per operare sui conti correnti postali utilizzati per ottenere gli illeciti incassi) alla luce del quale il Tribunale gli ha attribuito la conoscenza di tutto l'iter criminoso e dei collegamenti dei promotori GALLO, LEONE e Tommaso ROSA con gli ambienti criminali mafiosi, ma è stata rivolta proprio da Andrea LEONE la raccomandazione ai partecipanti di non fare menzione dello stesso LEONE, del GALLO e del ROSA, per impedire che si potesse risalire ai soggetti cui era riconducibile tutta l'attività del sodalizio (tanto che dopo la perquisizione eseguita presso l'abitazione del ROSA sono cessati i contatti telefonici delle utenze riservate in uno al GALLO, al LEONE, al CARDUCCELLI e al ROSA); - dal tenore della conversazione intrattenuta il 10 marzo 2018 tra Tommaso ROSA e Eliodoro CARDUCCELLI, nel corso della quale essi hanno fatto riferimento alle consorterie locali, manifestando timore per un proprio imminente coinvolgimento a causa delle dichiarazioni d collaboratori di giustizia (pur sostenendo che nel caso in cui i medesimi fossero stati arrestati, Antonio GALLO avrebbe contribuito al loro mantenimento); in tal modo anche il CARDUCCELLI avrebbe palesato la consapevolezza Etettlikriconducibilità dell'attività illecita svolta al GALLO e ai membri del sodalizio mafioso che, dietro di lui, reggevano le fila. Tale argomentazione si fonda su elementi di fatto con i quali il ricorso non si confronta per nulla ovvero - per quel che attiene alla detta riunione - si confronta in maniera parziale, assumendo che dopo l'incontro con i sodali il GALLO e il LEONE si sarebbero trattenuti a conversare, il che tuttavia non incide sulla tenuta logica del diverso e più ampio piano argomentativo - per vero congruo - espresso dal Tribunale che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, ha espressamente argomentato sulla posizione del CARDUCCELLI e sulla scorta di elementi di fatto a lui riferibili. Quanto, poi, all'associazione descritta al capo 23 dell'incolpazione, il Tribunale ha posto l'accento sul ruolo di Umberto GIGLIOTTA e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno descritto le sue relazioni con esponenti dell'associazione mafiosa; ed ha assunto che il ruolo svolto dal CARDUCCELLI nella prima (ossia quello di coordinatore della squadra dei soggetti incaricati di prelevare il denaro derivante dalle operazioni fittizie e transitato per canali finanziari leciti) sia dimostrativo della sua consapevolezza del fatto che il GIGLIOTTA agisse anche per conto e nell'interesse delle consorterie mafiose, tenuto conto dei rapporti tra quest'ultimo e la persona sottoposta a indagini in ordine alla costituzione di «società fasulle e modalità di prelievo di denaro». Tale iter argomentativo non è stato oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente, che ha incentrato le proprie doglianze - in maniera manifestamente infondata - sulla mancata disamina, da parte del Collegio del riesame, della posizione del CARDUCCELLI e - in maniera aspecifica - su quanto emerso nella riferita riunione del 30 gennaio 2018, che tuttavia inerisce alle argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata con riferimento alla prima delle associazioni (capo 22) oggetto di incolpazione. Si rileva, infine, che: - in relazione ad entrambe le associazioni in discorso, il Tribunale - argomentando in relazione alla consapevolezza del CARDUCCELLI della finalità di agevolare l'associazione mafiosa, ha correttamente tenuto conto della natura soggettiva della circostanza de qua (cfr. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01); - e con riferimento ai reati-fine è del tutto generica l'allegazione contenuta nel motivo in esame. 3. Con il terzo motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo all'apprezzamento delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Secondo il ricorrente, pur riconoscendo quanto sostenuto dalla difesa sul difetto del pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale avrebbe confermato la sussistenza del pericolo di reiterazione, riprendendo in maniera generica il ragionamento già adottato dal G.i.p. Sotto tale profilo difetterebbe un'autonoma valutazione e il Collegio del riesame avrebbe argomentato in maniera congetturale, attribuendo al CARDUCCELLI «una mera presunzione di spregiudicatezza [...] deducibile dal contesto criminale» del quale farebbe parte, «ma inidonea a connotare una prognosi circa la sua condotta futura»; nulla avrebbe affermato sulle ragioni per cui dovrebbe ritenersi concreto e attuale il pericolo che l'indagato reiteri analoghe condotte in contesti diversi da quelli specifici e individuati nei quali ha agito, peraltro in posizione subalterna; e non avrebbe tenuto conto neppure delle condizioni oggettive ed esterne alla persona sottoposta ad indagini che possano favorirne la recidiva. Alla stessa stregua, il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla scelta della misura (non chiarendo, in particolare, le ragioni ostative all'applicazione degli arresti domiciliari, anche con modalità di controllo elettrico, come addotto nella memoria difensiva depositata in quella sede), così violando il disposto dell'art. 292, comma 2, lett. c bis), cod. proc. pen. Nè potrebbe farsi riferimento, nel caso di specie, ad alcuna presunzione assoluta in punto di esigenze cautelari, prevista soltanto per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e non per altri reati associativi anche qualora siano aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 3.1. Ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - per quel che qui rileva - «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3 -bis» cod. proc. pen. - che contempla, tra gli altri, i delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., quali quelli di cui il CARDUCCELLI è stato ritenuto gravemente indiziato - «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». Ciò posto, il Tribunale nel dar conto delle esigenze cautelari ha espressamente escluso il pericolo di inquinamento probatorio. Invece, per quel che attiene il pericolo di reiterazione, ha rilevato come dal compendio indiziario sia emersa un'attività sistematica e stabile, con relazioni anche con l'esterno, capace di riorganizzarsi in caso di pericolo di essere «smascherati», e di eludere le indagini fiscali; e che in seno a essa hanno avuto luogo condotte illecite seriali. E ha ritenuto che in relazione al CARDUCCELLI ricorra il periculum in discorso anche alla luce della sua capacità di operare contemporaneamente per due associazioni diverse, apportando all'una l'esperienza criminale maturata e il modus operandi sperimentato nell'altra. Ancora, il Tribunale ha fatto riferimento all'ampia rete di rapporti da lui intessuti con i vertici dell'associazione. Da tali dati ha inferito la sua notevole capacità a delinquere e un'elevata intensità del dolo e, dunque, non ha ritenuto un elementi significativo di segno contrario la sua incensuratezza. Inoltre, ha rilevato l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'effettivo allontanamento del CARDUCCELLI dall'ambiente criminale in discorso e dai fattori che ne hanno determinato gli illeciti. Pertanto, ha ritenuto che non sia stato superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cit. Ed ha concluso per l'inadeguatezza di ogni misura diversa dalla custodia in carcere, compresi gli arresti domiciliari.(.1-1 Rispetto a tale motivazione - che non può dirsi omessa e fondata solo sulle presunzioni di legge - il ricorso ha mosso censure generiche, senza neppure specificare quali sarebbero stati gli elementi la cui valutazione sarebbe stata pretermessa, atti ad incidere su tale impianto argomentativo e a superare le predette presunzioni (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197 - 01; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M.,Rv. 274180 - 02). 2.4. Infine, con atto in data 9 giugno 2021, la difesa ha avanzato un motivo nuovo con il quale con più specifico riferimento a tutte le incolpazioni e in particolare in ordine ai delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio ha denunciato il vizio di motivazione, da parte dell'ordinanza impugnata, rispetto alle allegazioni esposte oralmente dal difensore all'udienza camerale, Le allegazioni in discorso sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilità dei motivi originariamente dedotti (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01), fermo restando pure che, nella parte in cui propongono profili già sopra esaminati, sono inammissibili nei termini già esposti. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp