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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 27073/2026

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LO. 2026 SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] 01164.

Fo na Ferrigno • 3.'" sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] '211' [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 16 gennaio 2026, il GIP del Tribunale di Brescia ha disposto, secondo la sintesi riportata nell'ordinanza impugnata, il "sequestro preventivo innpeditivo e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi degli artt. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e 648-quater c.p., delle somme di denaro — per gli importi rispettivamente indicati — o di beni per valore corrispondente, nei confronti delle [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in subordine, ove non rinvenute, il sequestro per equivalente nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto o di fatto" delle predette società.Più nel dettaglio, il decreto ha disposto: il sequestro diretto e per equivalente nei confronti di: [OSCURATO:SOCIETA]., sino alla concorrenza di euro 2.347,00; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sino alla concorrenza di euro 325.988,00; di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, sino alla concorrenza di euro 226.591,52; in subordine, ove non possibile il sequestro nei confronti delle predette società, il sequestro per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 554.926,52; il sequestro diretto e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sino alla concorrenza di euro 793.000,00 e, in subordine, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo importo. [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere, nella preliminare rubrica del PM, nella qualità di rappresentante legale e amministratore di fatto delle indicate società, dei reati di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000 nonché del reato di cui agli artt. 81 e 648-ter.1 c.p.

L'ipotesi accusatoria, nella sintesi riportata nell'ordinanza impugnata, addebita a [OSCURATO:PERSONA] l'emissione, quale amministratore società ABE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute cartiere prive di reale struttura operativa, tra il 2017 e il 2021, di "fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un valore complessivo di circa 3,7 milioni di euro, oltre a 818.679,38 euro di IVA" (capo 1 della preliminare rubrica), per poi avvalersene, sempre quale amministratore delle predette società, per indicare elementi passivi fittizi al fine di evadere l'IVA (capo 2) e l'IRES (capo 3).

Commessi i reati fiscali, in relazione ai quali risulta adottato il sequestro sino alla concorrenza di C 554.926,52, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato operazioni di autoriciclaggio attraverso ABE, stipulando contratti di finanziamento con [OSCURATO:PERSONA] e preliminari di compravendita immobiliare poi "annullati" senza restituzione delle caparre, al fine di far circolare e dissimulare i proventi illeciti (capo 7).

A tali reati si riferisce il sequestro per C 793.000,00 disposto nei confronti di ABE e di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il decreto di sequestro, sono state proposte richieste di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia ha: "confermato il decreto di sequestro preventivo" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ridotto "il sequestro preventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla somma di euro 75.988,00".

In particolare, in ordine a quest'ultima statuizione, la parte motiva dell'ordinanza spiega che l'ammontare del finanziamento concesso da ABE a [OSCURATO:PERSONA], pari a C 250.000,00, rientrante fra le ipotesi di autoriciclaggio descritte 2al capo 7), era stato, "in prima battuta, escluso dal profitto dei reati tributari di [OSCURATO:PERSONA] e, ricondotto, in parallelo a una parte di profitto di autoriciclaggio di ABE", ma, poi, era stato "incluso, in sede di dispositivo, all'interno del profitto di [OSCURATO:PERSONA]".

In tal modo, secondo il Tribunale del riesame, il GIP aveva "disposto il sequestro dell'importo del finanziamento sia nei confronti di ABE sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nonché a carico di [OSCURATO:PERSONA] in via sussidiaria e per equivalente) con la conseguente relativa duplicazione".

Era, quindi, necessario, per il Tribunale, "procedere alla riduzione dell'ammontare del sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitandolo al solo profitto ottenuto da tale società grazie ai delitti tributari".

Aggiunge la motivazione dell'ordinanza, in stridente contrasto con il dispositivo, che "anche il sequestro preventivo disposto in via subordinata e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla società [OSCURATO:PERSONA], beneficia di tale riduzione".

3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al primo motivo, denuncia "la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, e 125, comma 3, c.p.p. — omessa o apparente motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora".

Il ricorrente deduce che il GIP, nell'affrontare il requisito del periculum in mora con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe soltanto esposto la situazione patrimoniale del medesimo — rilevando che nel 2023 e nel 2024 ha dichiarato redditi annui inferiori a C 30.000,00 e che possiede beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie per un valore stimato intorno a C 281.342,50, valore ritenuto "fortemente insufficiente" rispetto alla pretesa erariale di C 554.926,52— e fatto cenno all'esistenza di un precedente decreto di sequestro preventivo, emesso nei confronti dell'indagato e di [OSCURATO:SOCIETA]., nell'ambito di distinto procedimento penale, senza tuttavia individuare profili di rischio di dispersione del patrimonio.

Era stata, pertanto, eccepita, con l'istanza di riesame, la nullità del decreto, non costituendo la mera rilevazione dell'incapienza patrimoniale "motivazione con riferimento al periculum in mora".

Lamenta, quindi, la difesa che il Tribunale, anziché dare atto della mancanza di una motivazione, aveva, illegittimamente, proceduto ad integrarla facendo, genericamente, riferimento alla "gravità delle contestazioni, alla sistematicità e all'operatività fraudolenta ed alla conseguente entità delle imposte evase".

Anche tale integrazione, secondo la difesa, non può assumere rilevanza risultando meramente apparente, soprattutto a fronte di una linea difensiva che aveva evidenziato che non erano intervenute operazioni del ricorrente volte al depauperamento del suo patrimonio.

Vengono, quindi, richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Unite "Ellade" (n. 36959 del 24 3giugno 2021) e da Cass. n. 37727/2022 e Cass. 31380/22 per sostenere che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche in ordine al concreto e attuale pericolo che il bene possa, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, così da rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. 3.2 Con il secondo motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, 125, comma 3, c.p.p., 130 c.p.p. e 648-ter.1 c.p. — errata applicazione della legge penale — insussistenza del fumus commissi delicti con esclusivo riferimento al capo 7".

Il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata sia viziata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro preventivo per sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al delitto di autoriciclaggio delineato al capo

7. In particolare, la difesa rileva che la preliminare contestazione individua espressamente, quale reato presupposto dell'autoriciclaggio, il delitto di appropriazione indebita descritto al capo 6, dal PM inserito " a soli fini descrittivi, in quanto improcedibile per difetto di querela".

Tale ipotesi era stata contestata dalla difesa che aveva rilevato che i contratti incriminati erano stati stipulati da ABE per cui non era configurabile l'appropriazione indebita.

Il Tribunale del riesame, però, anziché prendere atto dell'insussistenza dell'ipotesi accusatoria, ha respinto l'argomento difensivo sostenendo che si era in presenza di un "errore materiale" nella formulazione del capo 7 e che il reato presupposto doveva essere individuato nei delitti tributari di cui ai capi precedenti, così modificando radicalmente l'ipotesi accusatoria.

La difesa contesta che sia configurabile un errore materiale, avendo il Pubblico Ministero appositamente formulato il capo 6 per porre l'appropriazione indebita quale reato presupposto dell'autoriciclaggio.

A conferma di tale assunto, la difesa richiama i capi 8 e 9, contestati ad altri indagati, nei quali si fa espresso riferimento al capo 6 quale reato presupposto per i delineati reati di ricettazione e riciclaggio.

La difesa aggiunge, inoltre, che sarebbe comunque erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui "la lettura congiunta di tutti i capi contestati consente di evincere con chiarezza che l'importo delle caparre e dei finanziamenti non restituiti corrisponde al profitto dei delitti tributari", dal momento che la somma dei profitti fiscali ipotizzati nei confronti di ABE, corrispondenti a euro 203.119,00 di IVA e euro 138.011,41 di IRES, per un totale di euro 341.130,41, sarebbe sensibilmente inferiori al profitto dell'autoriciclaggio, indicato in C 793.000,00, importo che la difesa sottolinea non sarebbe raggiungibile neppure sommando ai profitti che si assume conseguiti da ABE quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

44. Il ricorso proposto nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si compone di un unico, articolato motivo che denuncia la "violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, e 125, comma 3, c.p.p. — omessa o apparente motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora".

La difesa deduce che il GIP, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., si sarebbe limitato ad affermare che: la società "sembra configurarsi come una sorte di cassaforte personale" di [OSCURATO:PERSONA] persona fisica; "la Guardia di Finanza aveva avviato una verifica fiscale aumentando le possibilità che [OSCURATO:PERSONA] possa trasferire le attività sociali in favore di terze realtà economiche e rendere la società inattiva"; la società risulta gravata da un avviso di accertamento per un totale di € 154.254,00.

Era stato, quindi, rappresentato con la richiesta di riesame, che i dati esposti nel decreto descrivevano la situazione economica e patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] ma nulla dicevano in punto di periculurn in mora, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza "Ellade", che impone di indicare le ragioni che, in concreto, inducono a ritenere che nelle more del giudizio il bene possa andare disperso.

L'eccezione di nullità è stata, tuttavia, respinta dal Tribunale del Riesame che ha addebitato alla difesa di aver proceduto a una lettura frazionata degli indizi e ha sostenuto che gli "indicatori patrimoniali" esposti dal GIP dovevano essere "letti congiuntamente con la motivazione sulle condotte di falsa fatturazione, dichiarazione fraudolenta e sulle operazioni di autoriciclaggio/riciclaggio", dando anche rilievo al rischio di aggravamento delle conseguenze del reato individuato dal GIP in relazione all'esigenza di assicurare la par conditio creditorum.

Tale motivazione, secondo la difesa, è apparente in quanto non individua gli elementi concreti che rendono il rischio di dispersione attuale e non meramente ipotetico.

La difesa evidenzia, ancora, che nella richiesta di riesame erano stati documentati: la consistenza del patrimonio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] (superiore a due milioni di euro, correttamente gestito negli ultimi anni); l'avvio del pagamento rateale di un terzo della pretesa tributaria oggetto di contenzioso; l'assenza di qualsiasi condotta depauperativa del patrimonio sociale.

A fronte di tali allegazioni, il Tribunale si sarebbe fermato a "ipotetiche congetture" circa la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] potesse, in futuro, prosciugare la società, così ricadendo in quell'automatismo che le Sezioni Unite avevano inteso disattivare con la sentenza "Ellade". [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi relativi all'omessa o apparente motivazione sul periculum in mora, proposti da [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e della società [OSCURATO:PERSONA] .

S.r.l. (unico motivo), presentano tratti assai simili e saranno esaminati in successione.

2. Il primo argomento che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone è relativo alla nullità del decreto di sequestro sull'assunto che mancava di motivazione in relazione al periculum in mora.

Giova ricardare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36959 del 24 giugno 2021, Ellade, hanno statuito che «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può •riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» Tale principio trova applicazione non soltanto nelle ipotesi di confisca facoltativa, ma anche in quelle di confisca obbligatoria, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca.

L'onere motivazionale imposto richiede, quindi, che vengano esposte le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca "per l'esistenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, cosicché la motivazione non può esaurirsi nel prendere atto della confiscabilità del bene ( Sez. 2, n. 1817 del 17/12/2024 (dep. 2025), Vener). 2.1 La mancata esposizione delle ragioni integranti il pericolo nel decreto di sequestro, se eccepita, impone al Tribunale del riesame l'annullamento del provvedimento.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, "non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30438 del 08/07/2025, Pandolfi; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01; con riferimento alle misure cautelari personali, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 - 01;Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242268 - 01)" (Sez. 3, n. 14376 del 13/3/2026, Wang). 2.2 Venendo alla vicenda in esame, l'eccezione difensiva è stata respinta dal Tribunale rilevando che il provvedimento genetico aveva dato rilievo non soltanto agli accertamenti delle Agenzie delle entrate ma anche alle "caratteristiche comuni a tutte le società" e alle "modalità ricorrenti adoperate".

E' stato, inoltre, sottolineato che il sequestro aveva anche finalità impeditiva in quanto fronteggiava "i rischi di ulteriore aggravio degli effetti del reato e di compromissione della par condicio".

E, in effetti, il decreto, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e alla società a lui facenti capo, dal Tribunale ritenute "meri schermi formali nella mani di [OSCURATO:PERSONA]", espone quella che è la situazione patrimoniale e la "pretesa erariale" cui l'indagato dovrebbe fare fronte e si sofferma sul rischio, fondato sulle operazioni incriminate e, segnatamente su quelle che avevano svuotato il patrimonio di ABE, che i beni possano essere sottratti alla confisca mediante fatture non veridiche, preliminari simulati o concessioni di finanziamenti fittizi.

Richiama, inoltre, l'intrinseca pericolosità delle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per giustificare il sequestro anticipatorio disposto.

Il Tribunale, quindi, adraverso la valorizzazione di passaggi argomentativi tratti dal decreto di sequestro dà una risposta all'eccezione difensiva.

Il ricorso lamenta che tale motivazione sarebbe apparente non esaminando "gli indici sintomatici di un'eventuale dispersione del patrimonio".

Ma, in realtà, l'incapienza del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e la sua capacità di trasferire ingenti risorse economiche da una società all'altra, a seconda delle strategie perseguite, avvalendosi di negozi giuridici simulati o fatture per operazioni inesistenti, sono elementi che rendono plausibile il rischio di dispersione del bene.

In tal senso Sez. 2, n. 1817 del 17/12/2025, Vener che, richiamando Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Lombardi, Rv. 252865 - 01, ha sottolineato che in relazione al requisito del pericolo, anche con riferimento al sequestro preventivo e non soltanto per quello conservativo, assumono rilievo "concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo".

Su posizioni non dissimili Sez. 2, n. 11608 del 05/03/2026, Patane', Rv. 289641 - 01, in motivazione, che ha ritenuto non sindacabile la motivazione del Tribunaleche aveva desunto il periculum dalla "sistematicità delle condotte truffaldine...degli indagati" e dall'ammontare del denaro trasferito sui conti esteri.

L'argomentazione con cui il Tribunale di Brescia ha respinto l'eccezione non è, quindi, apparente dando conto che il decreto fondava il periculum su un ragionamento probatorio che da specifiche circostanze emerse dalle indagini, in base a criteri di inferenza pertinenti, desumeva il rischio di perdita dei beni confiscabili e di aggravamento delle conseguenze del reato.

Giova a questo punto ricordare che la nullità eccepita ricorre nel caso in cui il provvedimento genetico "sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice" (Sez. 3, n. 2926 del 14/1/2026, Pezzi che richiama Sez. 6, n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani). 2.3 Le restanti censure difensive veicolate dal primo motivo, attingono la parte dell'ordinanza con cui il Tribunale ha integrato gli argomenti del GIP, sostenendo il ricorrente che i riferimenti alla gravità delle contestazioni o alle modalità fraudolente e all'ammontare dell'imposta evasa "non costituiscono elementi pienamente sufficienti ad integrare un'adeguata motivazione".

Sennonché la motivazione del Tribunale è molto più articolata di quanto il ricorso lasci intendere.

Viene dato, infatti, ampio risalto alla realtà virtuale nella quale [OSCURATO:PERSONA] si muoveva e che gli consentiva, tramite le società che gestiva e i negozi simulati che stipulava, di generare crediti di imposta inesistenti e di allocare il profitto conseguito secondo le strategie fraudolente perseguite.

Dalle "modalità professionali e allarmanti", connotate da un grado "particolare di raffinatezza", viene, quindi, desunto il rischio di dispersione delle risorse reperite, prognosi che il Tribunale ancora a dati probatori specifici, ossia "le operazioni di ripulitura dei profitti allestite dall'indagato servendosi di ABE" che facevano apparire "il trasferimento dei profitti dei reati tributari come la fisiologica perdita della caparra confirmatoria in funzione della risoluzione stragiudiziale dei preliminari inadempiuti".

Viene anche segnalato che [OSCURATO:PERSONA] era ancora amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] e che la società aveva la sede legale in una villetta, priva di "alcun riferimento alla società o di caselle postali, abitata da una famiglia che chiariva la totale assenza di uffici presso il loro immobile".

Dati analoghi erano stati accertati per ABE e QUB, società che come le altre erano prive di qualsivoglia struttura aziendale.

L'ordinanza, quindi, in ordine alla sussistenza del periculum, non è silente o fondata su una motivazione assertiva o apparente in quanto la conclusione cui perviene è il risultato di un procedimento induttivo che ha come premesse minori dati di fatto tratti dall'incarto processuale, afferenti non soltanto alle condotte 8ricostruite nella preliminare rubrica, ma anche ad altre operazioni, comunque collegate a quelle incriminate, altrettanto fraudolente, come gli acquisiti di macchinari intervenuti fra ABE e [OSCURATO:PERSONA], e come premessa maggiore una regola inferenziale, incentrata sul modo di operare e sulle capacità criminali di [OSCURATO:PERSONA] e sulla caratteristiche delle società di cui si serviva, che fa discendere dalle passate attività delinquenziali dell'indagato, alcune delle quali, in altri procedimenti penali, avevano determinato l'adozione di misure cautelari reali, il rischio di sottrazione dei beni alla confisca.

È opinabile il grado di probabilità logica del risultato cui conduce tale criterio di collegamento, ma è indubbio che una motivazione effettiva sul punto esista.

Dello stesso avviso, al di là delle formule definitorie, è il ricorrente, tant'è che contesta che la gravità dei fatti addebitati, la sistematicità e l'operatività fraudolenta costituiscano "elementi pienamente sufficienti ad integrare un'adeguata motivazione".

La critica, quindi, attinge non l'esistenza ma l'adeguatezza della motivazione. 2.4 Va allora ricordato che il tema di indagine imposto dal motivo non è se il Tribunale abbia sviluppato un'argomentazione logica ma se le carenze che eventualmente la viziano, in considerazione dello standard argomentativo richiesto per i sequestri, incidano sulla stessa sua esistenza, così da renderla simulacro di un ragionamento che, in quanto fondato su proposizioni astratte o non pertinenti o prive di giustificazioni in termini epistemici, determino la violazione di legge denunciata.

La risposta al quesito non può che essere negativa, dando, comunque, la motivazione conto di un ragionamento che valorizza dati specifici della vicenda processuale per ricavarne, mediante una relazione inferenziale pertinente, il cui grado di probabilità logica non è in questa sede sindacabile, una conclusione comunque plausibile.

La motivazione non è, quindi, né mancante né apparente, non tracimando eventuali profili di illogicità che la viziano nell'inesistenza e, quindi, nella violazione di legge denunciata.

Tanto basta per disattendere il motivo in valutazione.

E' noto, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza su cui è fondata la decisione mancando di specifici momenti esplicativi, anche in relazione alle critiche pertinenti dedotti dalle parti, così da risultare inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal 9giudice (tra le tante, Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 3, n. 37179 del 21/10/2025, Cracea che richiama Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).

Con ciò volendosi significare che se non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, è, invece, possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura cautelare reale, ove si profili la mancanza o l'apparenza dell'argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura o in relazione a un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 5, n. 40306 del 17/9/2024, Polonia;* Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080). 2.5 In tale ottica, devono essere analizzate anche le residue doglianze veicolate dal motivo, che lamentano che il Tribunale non aveva dato alcun peso agli argomenti difensivi, proposti con la richiesta di riesame, che sottolineavano l'insussistenza di condotte volte al depauperamento del patrimonio personale o di quelli delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tali argomenti sono stati dal Tribunale esaminati rilevando che ABE e [OSCURATO:PERSONA] avevano subito già un sequestro preventivo e che ad ABE erano state sottratte le risorse di cui disponeva a mezzo di contratti simulati.

Viene anche sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] era stata già usata da [OSCURATO:PERSONA] per emettere e utilizzare ai fini di evasione fatture per operazioni inesistenti strumentali alla creazione dei crediti di imposta e, poi, per svuotare ABE al fine di occultare il profitto derivante dalle sue attività illecite.

Gli elementi dedotti dalla difesa, quindi, risultano presi in considerazione dal Tribunale e ritenuti, sulla scorta di considerazioni fondate sulle modalità di operare di [OSCURATO:PERSONA] e sulle capacità dal medesimo dimostrate, "subvalenti".

Anche in questo caso, quindi, le censure difensive non integrano la violazione di legge denunciata, attingendo le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad assegnare ad alcuni elementi probatori una rilevanza maggiore di altri, ossia la logicità della motivazione che sorregge la decisione.

3. Censure sovrapponibili a quella sinora esaminate propone il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce infatti che: il decreto di sequestro illustrava solo la situazione economica della S.r.l. e non motivava in ordine al periculum in mora; la motivazione del Tribunale è apparente in quanto faceva discendere l'esigenza di 10anticipare l'effetto ablativo della confisca da elementi che, per la giurisprudenza di legittimità, non potevano rilevare a tale fine, quali la gravità delle contestazioni o la sistematicità e l'operatività fraudolenta; la motivazione si esaurisce in "ipotetiche congetture" senza considerare adeguatamente la deduzione difensiva in ordine all'insussistenza di condotte volte al depauperamento del patrimonio.

Si tratta delle medesime doglianze proposte con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le risposte date dal Tribunale a tali censure investono anche la posizione della S.r.l. ricorrente, avendo chiarito i giudici di merito che le società che facevano capo a [OSCURATO:PERSONA] erano "meri schermi formali" che l'indagato utilizzava quali strumenti per attuare i suoi progetti delittuosi.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quindi, non supera lo scrutinio di inammissibilità.

4. È invece fondato il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

L'ipotesi accusatoria, al capo 7), addebita a [OSCURATO:PERSONA] di aver impiegato i proventi illecitamente conseguiti dal reato di appropriazione indebita continuata da lui commesso ai danni di ABE mediante i preliminari di vendita stipulati con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e il contratto di finanziamento con [OSCURATO:PERSONA], così da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del denaro.

Non è qui in discussione che i preliminari e il finanziamento, per quanto esposto nei provvedimenti dei giudici di merito, furono degli artifici per trasferire le risorse di ABE a soggetti differenti, senonché il Tribunale, per rispondere alle censure difensive, che rappresentavano che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essersi appropriato della somme di ABE, essendo stata la società parte dei rapporti giuridici incriminati, si discosta dalla richiesta del PM, nella quale il delitto presupposto dell'autoriciclaggio era quello di appropriazione indebita continuata descritto al capo 6, sostenendo che si era in presenza di un errore materiale per cui doveva ritenersi che l'importo della caparre e dei finanziamenti non restituiti costituisse il profitto dei delitti tributari.

Così argomentando, però, il Tribunale ha disposto il sequestro per un fatto diverso da quello posto dal PM a fondamento della richiesta, in palese violazione del principio della domanda cautelare.

La nuova costruzione del Tribunale, inoltre, non trova riscontro nei dati riportati nel verbale di sequestro, che, ad ABE, attribuisce un profitto di C 2.347,00, "escludendo l'IVA a credito delle fatture contestate in altro procedimento penale, pari a 121.308,00".

Per cui, a voler rilevare il profitto conseguito dal ABE tramite le fatture per operazioni inesistenti, si perviene a un importo che non supera i C 125.000,00. 11È vero che nell'ultima parte dell'ordinanza si attribuiscono ad ABE crediti IVA per € 305.355,96 e profitti da indebite compensazioni per € 1.163.942,00 ma sono dati di cui non si conosce l'origine e che risultano estranei alle ipotesi delittuose delineate in rubrica a carico di [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza, pertanto, va annullata con riferimento al profitto dei reati di autoriciclaggio contestati al capo 7), in relazione ai quali è stato disposto il sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di C 793000,00, con rinvio per nuovo esame al Tribunale, in relazione al quale dovrà essere argomentata l'origine illecita dei fondi sottratti a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] incide, anche, nella misura di C 250.000,00, sul sequestro per equivalente disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sino a concorrenza di C 554.926,52, risultando computato in tale importo anche il finanziamento erogato da ABE a [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo 7, dal Tribunale escluso dal sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA] in quanto oggetto del sequestro a carico di ABE.

L'ordinanza va, conseguentemente, annullata in relazione a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al sequestro di C 793.000,00, corrispondente agli importi che si assumono provento di autoriciclaggio, e, nei limiti di C 250.000,00, in relazione al sequestro disposto fino all'importo di C 554.926,52.

6. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che [OSCURATO:PERSONA] sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.MAntonio [OSCURATO:PERSONA] ndr azzaF 1190034atio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO. 2026 SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] 01164. Fo na Ferrigno • 3.'" sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] '211' [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 16 gennaio 2026, il GIP del Tribunale di Brescia ha disposto, secondo la sintesi riportata nell'ordinanza impugnata, il "sequestro preventivo innpeditivo e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi degli artt. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e 648-quater c.p., delle somme di denaro — per gli importi rispettivamente indicati — o di beni per valore corrispondente, nei confronti delle [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in subordine, ove non rinvenute, il sequestro per equivalente nei confronti, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di diritto o di fatto" delle predette società.Più nel dettaglio, il decreto ha disposto: il sequestro diretto e per equivalente nei confronti di: [OSCURATO:SOCIETA]., sino alla concorrenza di euro 2.347,00; [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sino alla concorrenza di euro 325.988,00; di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, sino alla concorrenza di euro 226.591,52; in subordine, ove non possibile il sequestro nei confronti delle predette società, il sequestro per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di C 554.926,52; il sequestro diretto e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. sino alla concorrenza di euro 793.000,00 e, in subordine, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo importo. [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere, nella preliminare rubrica del PM, nella qualità di rappresentante legale e amministratore di fatto delle indicate società, dei reati di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000 nonché del reato di cui agli artt. 81 e 648-ter.1 c.p. L'ipotesi accusatoria, nella sintesi riportata nell'ordinanza impugnata, addebita a [OSCURATO:PERSONA] l'emissione, quale amministratore società ABE, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute cartiere prive di reale struttura operativa, tra il 2017 e il 2021, di "fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un valore complessivo di circa 3,7 milioni di euro, oltre a 818.679,38 euro di IVA" (capo 1 della preliminare rubrica), per poi avvalersene, sempre quale amministratore delle predette società, per indicare elementi passivi fittizi al fine di evadere l'IVA (capo 2) e l'IRES (capo 3). Commessi i reati fiscali, in relazione ai quali risulta adottato il sequestro sino alla concorrenza di C 554.926,52, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato operazioni di autoriciclaggio attraverso ABE, stipulando contratti di finanziamento con [OSCURATO:PERSONA] e preliminari di compravendita immobiliare poi "annullati" senza restituzione delle caparre, al fine di far circolare e dissimulare i proventi illeciti (capo 7). A tali reati si riferisce il sequestro per C 793.000,00 disposto nei confronti di ABE e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto di sequestro, sono state proposte richieste di riesame nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Brescia ha: "confermato il decreto di sequestro preventivo" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ridotto "il sequestro preventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. alla somma di euro 75.988,00". In particolare, in ordine a quest'ultima statuizione, la parte motiva dell'ordinanza spiega che l'ammontare del finanziamento concesso da ABE a [OSCURATO:PERSONA], pari a C 250.000,00, rientrante fra le ipotesi di autoriciclaggio descritte 2al capo 7), era stato, "in prima battuta, escluso dal profitto dei reati tributari di [OSCURATO:PERSONA] e, ricondotto, in parallelo a una parte di profitto di autoriciclaggio di ABE", ma, poi, era stato "incluso, in sede di dispositivo, all'interno del profitto di [OSCURATO:PERSONA]". In tal modo, secondo il Tribunale del riesame, il GIP aveva "disposto il sequestro dell'importo del finanziamento sia nei confronti di ABE sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (nonché a carico di [OSCURATO:PERSONA] in via sussidiaria e per equivalente) con la conseguente relativa duplicazione". Era, quindi, necessario, per il Tribunale, "procedere alla riduzione dell'ammontare del sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitandolo al solo profitto ottenuto da tale società grazie ai delitti tributari". Aggiunge la motivazione dell'ordinanza, in stridente contrasto con il dispositivo, che "anche il sequestro preventivo disposto in via subordinata e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla società [OSCURATO:PERSONA], beneficia di tale riduzione". 3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al primo motivo, denuncia "la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, e 125, comma 3, c.p.p. — omessa o apparente motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora". Il ricorrente deduce che il GIP, nell'affrontare il requisito del periculum in mora con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], avrebbe soltanto esposto la situazione patrimoniale del medesimo — rilevando che nel 2023 e nel 2024 ha dichiarato redditi annui inferiori a C 30.000,00 e che possiede beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie per un valore stimato intorno a C 281.342,50, valore ritenuto "fortemente insufficiente" rispetto alla pretesa erariale di C 554.926,52— e fatto cenno all'esistenza di un precedente decreto di sequestro preventivo, emesso nei confronti dell'indagato e di [OSCURATO:SOCIETA]., nell'ambito di distinto procedimento penale, senza tuttavia individuare profili di rischio di dispersione del patrimonio. Era stata, pertanto, eccepita, con l'istanza di riesame, la nullità del decreto, non costituendo la mera rilevazione dell'incapienza patrimoniale "motivazione con riferimento al periculum in mora". Lamenta, quindi, la difesa che il Tribunale, anziché dare atto della mancanza di una motivazione, aveva, illegittimamente, proceduto ad integrarla facendo, genericamente, riferimento alla "gravità delle contestazioni, alla sistematicità e all'operatività fraudolenta ed alla conseguente entità delle imposte evase". Anche tale integrazione, secondo la difesa, non può assumere rilevanza risultando meramente apparente, soprattutto a fronte di una linea difensiva che aveva evidenziato che non erano intervenute operazioni del ricorrente volte al depauperamento del suo patrimonio. Vengono, quindi, richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Unite "Ellade" (n. 36959 del 24 3giugno 2021) e da Cass. n. 37727/2022 e Cass. 31380/22 per sostenere che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche in ordine al concreto e attuale pericolo che il bene possa, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, così da rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. 3.2 Con il secondo motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, 125, comma 3, c.p.p., 130 c.p.p. e 648-ter.1 c.p. — errata applicazione della legge penale — insussistenza del fumus commissi delicti con esclusivo riferimento al capo 7". Il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata sia viziata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il decreto di sequestro preventivo per sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al delitto di autoriciclaggio delineato al capo 7. In particolare, la difesa rileva che la preliminare contestazione individua espressamente, quale reato presupposto dell'autoriciclaggio, il delitto di appropriazione indebita descritto al capo 6, dal PM inserito " a soli fini descrittivi, in quanto improcedibile per difetto di querela". Tale ipotesi era stata contestata dalla difesa che aveva rilevato che i contratti incriminati erano stati stipulati da ABE per cui non era configurabile l'appropriazione indebita. Il Tribunale del riesame, però, anziché prendere atto dell'insussistenza dell'ipotesi accusatoria, ha respinto l'argomento difensivo sostenendo che si era in presenza di un "errore materiale" nella formulazione del capo 7 e che il reato presupposto doveva essere individuato nei delitti tributari di cui ai capi precedenti, così modificando radicalmente l'ipotesi accusatoria. La difesa contesta che sia configurabile un errore materiale, avendo il Pubblico Ministero appositamente formulato il capo 6 per porre l'appropriazione indebita quale reato presupposto dell'autoriciclaggio. A conferma di tale assunto, la difesa richiama i capi 8 e 9, contestati ad altri indagati, nei quali si fa espresso riferimento al capo 6 quale reato presupposto per i delineati reati di ricettazione e riciclaggio. La difesa aggiunge, inoltre, che sarebbe comunque erronea l'affermazione del Tribunale secondo cui "la lettura congiunta di tutti i capi contestati consente di evincere con chiarezza che l'importo delle caparre e dei finanziamenti non restituiti corrisponde al profitto dei delitti tributari", dal momento che la somma dei profitti fiscali ipotizzati nei confronti di ABE, corrispondenti a euro 203.119,00 di IVA e euro 138.011,41 di IRES, per un totale di euro 341.130,41, sarebbe sensibilmente inferiori al profitto dell'autoriciclaggio, indicato in C 793.000,00, importo che la difesa sottolinea non sarebbe raggiungibile neppure sommando ai profitti che si assume conseguiti da ABE quelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 44. Il ricorso proposto nell'interesse della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si compone di un unico, articolato motivo che denuncia la "violazione degli artt. 321, commi 1 e 2, e 125, comma 3, c.p.p. — omessa o apparente motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora". La difesa deduce che il GIP, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., si sarebbe limitato ad affermare che: la società "sembra configurarsi come una sorte di cassaforte personale" di [OSCURATO:PERSONA] persona fisica; "la Guardia di Finanza aveva avviato una verifica fiscale aumentando le possibilità che [OSCURATO:PERSONA] possa trasferire le attività sociali in favore di terze realtà economiche e rendere la società inattiva"; la società risulta gravata da un avviso di accertamento per un totale di € 154.254,00. Era stato, quindi, rappresentato con la richiesta di riesame, che i dati esposti nel decreto descrivevano la situazione economica e patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] ma nulla dicevano in punto di periculurn in mora, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza "Ellade", che impone di indicare le ragioni che, in concreto, inducono a ritenere che nelle more del giudizio il bene possa andare disperso. L'eccezione di nullità è stata, tuttavia, respinta dal Tribunale del Riesame che ha addebitato alla difesa di aver proceduto a una lettura frazionata degli indizi e ha sostenuto che gli "indicatori patrimoniali" esposti dal GIP dovevano essere "letti congiuntamente con la motivazione sulle condotte di falsa fatturazione, dichiarazione fraudolenta e sulle operazioni di autoriciclaggio/riciclaggio", dando anche rilievo al rischio di aggravamento delle conseguenze del reato individuato dal GIP in relazione all'esigenza di assicurare la par conditio creditorum. Tale motivazione, secondo la difesa, è apparente in quanto non individua gli elementi concreti che rendono il rischio di dispersione attuale e non meramente ipotetico. La difesa evidenzia, ancora, che nella richiesta di riesame erano stati documentati: la consistenza del patrimonio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] (superiore a due milioni di euro, correttamente gestito negli ultimi anni); l'avvio del pagamento rateale di un terzo della pretesa tributaria oggetto di contenzioso; l'assenza di qualsiasi condotta depauperativa del patrimonio sociale. A fronte di tali allegazioni, il Tribunale si sarebbe fermato a "ipotetiche congetture" circa la possibilità che [OSCURATO:PERSONA] potesse, in futuro, prosciugare la società, così ricadendo in quell'automatismo che le Sezioni Unite avevano inteso disattivare con la sentenza "Ellade". [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi relativi all'omessa o apparente motivazione sul periculum in mora, proposti da [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo) e della società [OSCURATO:PERSONA] . S.r.l. (unico motivo), presentano tratti assai simili e saranno esaminati in successione. 2. Il primo argomento che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] propone è relativo alla nullità del decreto di sequestro sull'assunto che mancava di motivazione in relazione al periculum in mora. Giova ricardare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36959 del 24 giugno 2021, Ellade, hanno statuito che «Il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può •riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» Tale principio trova applicazione non soltanto nelle ipotesi di confisca facoltativa, ma anche in quelle di confisca obbligatoria, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca. L'onere motivazionale imposto richiede, quindi, che vengano esposte le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca "per l'esistenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata, cosicché la motivazione non può esaurirsi nel prendere atto della confiscabilità del bene ( Sez. 2, n. 1817 del 17/12/2024 (dep. 2025), Vener). 2.1 La mancata esposizione delle ragioni integranti il pericolo nel decreto di sequestro, se eccepita, impone al Tribunale del riesame l'annullamento del provvedimento. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, "non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di periculum in mora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30438 del 08/07/2025, Pandolfi; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01; con riferimento alle misure cautelari personali, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 - 01;Sez. 3, n. 47120 del 26/11/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242268 - 01)" (Sez. 3, n. 14376 del 13/3/2026, Wang). 2.2 Venendo alla vicenda in esame, l'eccezione difensiva è stata respinta dal Tribunale rilevando che il provvedimento genetico aveva dato rilievo non soltanto agli accertamenti delle Agenzie delle entrate ma anche alle "caratteristiche comuni a tutte le società" e alle "modalità ricorrenti adoperate". E' stato, inoltre, sottolineato che il sequestro aveva anche finalità impeditiva in quanto fronteggiava "i rischi di ulteriore aggravio degli effetti del reato e di compromissione della par condicio". E, in effetti, il decreto, in relazione a [OSCURATO:PERSONA] e alla società a lui facenti capo, dal Tribunale ritenute "meri schermi formali nella mani di [OSCURATO:PERSONA]", espone quella che è la situazione patrimoniale e la "pretesa erariale" cui l'indagato dovrebbe fare fronte e si sofferma sul rischio, fondato sulle operazioni incriminate e, segnatamente su quelle che avevano svuotato il patrimonio di ABE, che i beni possano essere sottratti alla confisca mediante fatture non veridiche, preliminari simulati o concessioni di finanziamenti fittizi. Richiama, inoltre, l'intrinseca pericolosità delle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio per giustificare il sequestro anticipatorio disposto. Il Tribunale, quindi, adraverso la valorizzazione di passaggi argomentativi tratti dal decreto di sequestro dà una risposta all'eccezione difensiva. Il ricorso lamenta che tale motivazione sarebbe apparente non esaminando "gli indici sintomatici di un'eventuale dispersione del patrimonio". Ma, in realtà, l'incapienza del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e la sua capacità di trasferire ingenti risorse economiche da una società all'altra, a seconda delle strategie perseguite, avvalendosi di negozi giuridici simulati o fatture per operazioni inesistenti, sono elementi che rendono plausibile il rischio di dispersione del bene. In tal senso Sez. 2, n. 1817 del 17/12/2025, Vener che, richiamando Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Lombardi, Rv. 252865 - 01, ha sottolineato che in relazione al requisito del pericolo, anche con riferimento al sequestro preventivo e non soltanto per quello conservativo, assumono rilievo "concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l'entità del credito e la natura del bene oggetto del sequestro e, dall'altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo". Su posizioni non dissimili Sez. 2, n. 11608 del 05/03/2026, Patane', Rv. 289641 - 01, in motivazione, che ha ritenuto non sindacabile la motivazione del Tribunaleche aveva desunto il periculum dalla "sistematicità delle condotte truffaldine...degli indagati" e dall'ammontare del denaro trasferito sui conti esteri. L'argomentazione con cui il Tribunale di Brescia ha respinto l'eccezione non è, quindi, apparente dando conto che il decreto fondava il periculum su un ragionamento probatorio che da specifiche circostanze emerse dalle indagini, in base a criteri di inferenza pertinenti, desumeva il rischio di perdita dei beni confiscabili e di aggravamento delle conseguenze del reato. Giova a questo punto ricordare che la nullità eccepita ricorre nel caso in cui il provvedimento genetico "sia mancante di motivazione in senso grafico oppure ove, pur esistendo materialmente una motivazione, essa si risolva in clausole di stile o in una motivazione meramente apparente e cioè tale da non consentire di comprendere l'itinerario logico-giuridico esperito dal giudice" (Sez. 3, n. 2926 del 14/1/2026, Pezzi che richiama Sez. 6, n. 18476 del 12/12/2014, dep. 2015, Taiani). 2.3 Le restanti censure difensive veicolate dal primo motivo, attingono la parte dell'ordinanza con cui il Tribunale ha integrato gli argomenti del GIP, sostenendo il ricorrente che i riferimenti alla gravità delle contestazioni o alle modalità fraudolente e all'ammontare dell'imposta evasa "non costituiscono elementi pienamente sufficienti ad integrare un'adeguata motivazione". Sennonché la motivazione del Tribunale è molto più articolata di quanto il ricorso lasci intendere. Viene dato, infatti, ampio risalto alla realtà virtuale nella quale [OSCURATO:PERSONA] si muoveva e che gli consentiva, tramite le società che gestiva e i negozi simulati che stipulava, di generare crediti di imposta inesistenti e di allocare il profitto conseguito secondo le strategie fraudolente perseguite. Dalle "modalità professionali e allarmanti", connotate da un grado "particolare di raffinatezza", viene, quindi, desunto il rischio di dispersione delle risorse reperite, prognosi che il Tribunale ancora a dati probatori specifici, ossia "le operazioni di ripulitura dei profitti allestite dall'indagato servendosi di ABE" che facevano apparire "il trasferimento dei profitti dei reati tributari come la fisiologica perdita della caparra confirmatoria in funzione della risoluzione stragiudiziale dei preliminari inadempiuti". Viene anche segnalato che [OSCURATO:PERSONA] era ancora amministratore unico di [OSCURATO:PERSONA] e che la società aveva la sede legale in una villetta, priva di "alcun riferimento alla società o di caselle postali, abitata da una famiglia che chiariva la totale assenza di uffici presso il loro immobile". Dati analoghi erano stati accertati per ABE e QUB, società che come le altre erano prive di qualsivoglia struttura aziendale. L'ordinanza, quindi, in ordine alla sussistenza del periculum, non è silente o fondata su una motivazione assertiva o apparente in quanto la conclusione cui perviene è il risultato di un procedimento induttivo che ha come premesse minori dati di fatto tratti dall'incarto processuale, afferenti non soltanto alle condotte 8ricostruite nella preliminare rubrica, ma anche ad altre operazioni, comunque collegate a quelle incriminate, altrettanto fraudolente, come gli acquisiti di macchinari intervenuti fra ABE e [OSCURATO:PERSONA], e come premessa maggiore una regola inferenziale, incentrata sul modo di operare e sulle capacità criminali di [OSCURATO:PERSONA] e sulla caratteristiche delle società di cui si serviva, che fa discendere dalle passate attività delinquenziali dell'indagato, alcune delle quali, in altri procedimenti penali, avevano determinato l'adozione di misure cautelari reali, il rischio di sottrazione dei beni alla confisca. È opinabile il grado di probabilità logica del risultato cui conduce tale criterio di collegamento, ma è indubbio che una motivazione effettiva sul punto esista. Dello stesso avviso, al di là delle formule definitorie, è il ricorrente, tant'è che contesta che la gravità dei fatti addebitati, la sistematicità e l'operatività fraudolenta costituiscano "elementi pienamente sufficienti ad integrare un'adeguata motivazione". La critica, quindi, attinge non l'esistenza ma l'adeguatezza della motivazione. 2.4 Va allora ricordato che il tema di indagine imposto dal motivo non è se il Tribunale abbia sviluppato un'argomentazione logica ma se le carenze che eventualmente la viziano, in considerazione dello standard argomentativo richiesto per i sequestri, incidano sulla stessa sua esistenza, così da renderla simulacro di un ragionamento che, in quanto fondato su proposizioni astratte o non pertinenti o prive di giustificazioni in termini epistemici, determino la violazione di legge denunciata. La risposta al quesito non può che essere negativa, dando, comunque, la motivazione conto di un ragionamento che valorizza dati specifici della vicenda processuale per ricavarne, mediante una relazione inferenziale pertinente, il cui grado di probabilità logica non è in questa sede sindacabile, una conclusione comunque plausibile. La motivazione non è, quindi, né mancante né apparente, non tracimando eventuali profili di illogicità che la viziano nell'inesistenza e, quindi, nella violazione di legge denunciata. Tanto basta per disattendere il motivo in valutazione. E' noto, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza su cui è fondata la decisione mancando di specifici momenti esplicativi, anche in relazione alle critiche pertinenti dedotti dalle parti, così da risultare inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal 9giudice (tra le tante, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 3, n. 37179 del 21/10/2025, Cracea che richiama Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Con ciò volendosi significare che se non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, è, invece, possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura cautelare reale, ove si profili la mancanza o l'apparenza dell'argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura o in relazione a un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 5, n. 40306 del 17/9/2024, Polonia;* Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080). 2.5 In tale ottica, devono essere analizzate anche le residue doglianze veicolate dal motivo, che lamentano che il Tribunale non aveva dato alcun peso agli argomenti difensivi, proposti con la richiesta di riesame, che sottolineavano l'insussistenza di condotte volte al depauperamento del patrimonio personale o di quelli delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali argomenti sono stati dal Tribunale esaminati rilevando che ABE e [OSCURATO:PERSONA] avevano subito già un sequestro preventivo e che ad ABE erano state sottratte le risorse di cui disponeva a mezzo di contratti simulati. Viene anche sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] era stata già usata da [OSCURATO:PERSONA] per emettere e utilizzare ai fini di evasione fatture per operazioni inesistenti strumentali alla creazione dei crediti di imposta e, poi, per svuotare ABE al fine di occultare il profitto derivante dalle sue attività illecite. Gli elementi dedotti dalla difesa, quindi, risultano presi in considerazione dal Tribunale e ritenuti, sulla scorta di considerazioni fondate sulle modalità di operare di [OSCURATO:PERSONA] e sulle capacità dal medesimo dimostrate, "subvalenti". Anche in questo caso, quindi, le censure difensive non integrano la violazione di legge denunciata, attingendo le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad assegnare ad alcuni elementi probatori una rilevanza maggiore di altri, ossia la logicità della motivazione che sorregge la decisione. 3. Censure sovrapponibili a quella sinora esaminate propone il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce infatti che: il decreto di sequestro illustrava solo la situazione economica della S.r.l. e non motivava in ordine al periculum in mora; la motivazione del Tribunale è apparente in quanto faceva discendere l'esigenza di 10anticipare l'effetto ablativo della confisca da elementi che, per la giurisprudenza di legittimità, non potevano rilevare a tale fine, quali la gravità delle contestazioni o la sistematicità e l'operatività fraudolenta; la motivazione si esaurisce in "ipotetiche congetture" senza considerare adeguatamente la deduzione difensiva in ordine all'insussistenza di condotte volte al depauperamento del patrimonio. Si tratta delle medesime doglianze proposte con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le risposte date dal Tribunale a tali censure investono anche la posizione della S.r.l. ricorrente, avendo chiarito i giudici di merito che le società che facevano capo a [OSCURATO:PERSONA] erano "meri schermi formali" che l'indagato utilizzava quali strumenti per attuare i suoi progetti delittuosi. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quindi, non supera lo scrutinio di inammissibilità. 4. È invece fondato il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'ipotesi accusatoria, al capo 7), addebita a [OSCURATO:PERSONA] di aver impiegato i proventi illecitamente conseguiti dal reato di appropriazione indebita continuata da lui commesso ai danni di ABE mediante i preliminari di vendita stipulati con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e il contratto di finanziamento con [OSCURATO:PERSONA], così da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del denaro. Non è qui in discussione che i preliminari e il finanziamento, per quanto esposto nei provvedimenti dei giudici di merito, furono degli artifici per trasferire le risorse di ABE a soggetti differenti, senonché il Tribunale, per rispondere alle censure difensive, che rappresentavano che [OSCURATO:PERSONA] non poteva essersi appropriato della somme di ABE, essendo stata la società parte dei rapporti giuridici incriminati, si discosta dalla richiesta del PM, nella quale il delitto presupposto dell'autoriciclaggio era quello di appropriazione indebita continuata descritto al capo 6, sostenendo che si era in presenza di un errore materiale per cui doveva ritenersi che l'importo della caparre e dei finanziamenti non restituiti costituisse il profitto dei delitti tributari. Così argomentando, però, il Tribunale ha disposto il sequestro per un fatto diverso da quello posto dal PM a fondamento della richiesta, in palese violazione del principio della domanda cautelare. La nuova costruzione del Tribunale, inoltre, non trova riscontro nei dati riportati nel verbale di sequestro, che, ad ABE, attribuisce un profitto di C 2.347,00, "escludendo l'IVA a credito delle fatture contestate in altro procedimento penale, pari a 121.308,00". Per cui, a voler rilevare il profitto conseguito dal ABE tramite le fatture per operazioni inesistenti, si perviene a un importo che non supera i C 125.000,00. 11È vero che nell'ultima parte dell'ordinanza si attribuiscono ad ABE crediti IVA per € 305.355,96 e profitti da indebite compensazioni per € 1.163.942,00 ma sono dati di cui non si conosce l'origine e che risultano estranei alle ipotesi delittuose delineate in rubrica a carico di [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza, pertanto, va annullata con riferimento al profitto dei reati di autoriciclaggio contestati al capo 7), in relazione ai quali è stato disposto il sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di C 793000,00, con rinvio per nuovo esame al Tribunale, in relazione al quale dovrà essere argomentata l'origine illecita dei fondi sottratti a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] incide, anche, nella misura di C 250.000,00, sul sequestro per equivalente disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sino a concorrenza di C 554.926,52, risultando computato in tale importo anche il finanziamento erogato da ABE a [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo 7, dal Tribunale escluso dal sequestro a carico di [OSCURATO:PERSONA] in quanto oggetto del sequestro a carico di ABE. L'ordinanza va, conseguentemente, annullata in relazione a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al sequestro di C 793.000,00, corrispondente agli importi che si assumono provento di autoriciclaggio, e, nei limiti di C 250.000,00, in relazione al sequestro disposto fino all'importo di C 554.926,52. 6. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che [OSCURATO:PERSONA] sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MAntonio [OSCURATO:PERSONA] ndr azzaF 1190034atio
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