CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 37372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Cagliari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; Ritenuto che i tre motivi di ricorso --- relativi alla sussistenza della prova del reato, del dolo e della idoneità della condotta della fattispecie tipica di cui all'ad, 337 c.p., posto che le minacce proferite non erano finalizzate ad opporsi a un atto di ufficio -, oltre a essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente