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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26538/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06LS2BU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 12,00 grammi suddivisa in 12 involucri e al contempo ceduto cinque involucri a due persone.

2. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati e non indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive.

Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06LS2BU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 12,00 grammi suddivisa in 12 involucri e al contempo ceduto cinque involucri a due persone. 2. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati e non indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26538/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris