CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40931/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 e 633 e 639 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'avvenuto utilizzo delle dichiarazioni dell'imputata all'organo accertatore ed alla valutazione del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Quando si deduce l'inutilizzabilità di un elemento di prova deve assumersene anche la decisività nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, a pena di inammissibilità della censura. Nel caso di specie nulla si argomenta a tale riguardo e, del resto, la conferma della condanna della prevenuta era dipesa dalla constatazione dello stato dei luoghi, l'allaccio abusivo ad una cabina dell'ente erogatore e l'utilizzo dell'energia nell'abitazione dell'imputata. Una conclusione, quella della Corte distrettuale, in fatto e priva di manifesti vizi logici. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini E