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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024

Cassazione n. 45344/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 13786/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni, atteso che l'impugnazione, oltre ad essere proposta personalmente dal ricorrente, contrasta in termini di marcata genericità il giudizio di responsabilità malgrado l'intervenuta rinunzia ai relativi motivi appello e contesta la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 131 bis cp il cui giudizio di merito, di contro, appare argomentato senza incorrere in vizi logici o giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che la inammissibilità dell'impugnazione originaria travolge le ulteriori censure proposte con la memoria trasmessa alla cancelleria, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; R.G.N. 13786/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni, atteso che l'impugnazione, oltre ad essere proposta personalmente dal ricorrente, contrasta in termini di marcata genericità il giudizio di responsabilità malgrado l'intervenuta rinunzia ai relativi motivi appello e contesta la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 131 bis cp il cui giudizio di merito, di contro, appare argomentato senza incorrere in vizi logici o giuridici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che la inammissibilità dell'impugnazione originaria travolge le ulteriori censure proposte con la memoria trasmessa alla cancelleria, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente
Sentenza Cassazione n. 45344/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris