Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 12386/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ZA sul ricorso 29980/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] VII n. 446, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8/12, presso lo studior-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], nella sola qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] - intimati e controricorrenti all'incidentale - avverso la sentenza n. 3303/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2022 dal cons.

DANILO SESTINIRilevato che: Ciriaco, Giovanni, Luciana e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vennero sottoposti a procedimento penale, a seguito di denuncia- querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], per rispondere di fatti (riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 388, 392, 393 e 424 c.p.) correlati ad una controversia fra confinanti; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] venne imputato del reato di cui all'art. 393 c.p. per avere invaso, con un trattore, una porzione di terreno di cui il querelante vantava il possesso e per avere minacciato il Grieco di "passargli sopra col trattore"; condannati dal Tribunale di Benevento con sentenza confermata in sede di appello (tranne che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), gli imputati avevano proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione, che aveva annullato la sentenza di secondo grado, ed erano stati assolti - per insussistenza del fatto- nel successivo giudizio di rinvio; all'esito dell'assoluzione, la Tretola e Rocco, Luciana e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima solo in qualità di erede del padre Ciriaco) convennero in giudizio il Grieco per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della denuncia-querela che assumevano calunniosa; il Tribunale di Benevento, dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese legali sostenute per la difesa nel giudizio penale e rigettate le ulteriori pretese degli altri attori, condannò il Grieco al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA] (liquidandolo in 7.500,00 euro oltre interessi); la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame principale della Tretola e dei Marmorale, mentre ha accolto quello incidentale del Grieco, che aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento a [OSCURATO:PERSONA] (deducendo che mancava la prova del dolo tipico del delitto di calunnia, oltreché del danno in concreto subito), rigettando la domanda proposta da quest'ultimo; premesso che il Tribunale aveva ritenuto che la denuncia-querela fosse stata presentata o per vendetta o per l'astio già esistente e che fosse perciò comprovata la coscienza della falsità dell'accusa, la Corte di Appello ha affermato che «la decisione non è immune dai vizi denunciati con l'appello incidentale»; al riguardo, ha osservato che l'elemento soggettivo del reato di calunnia si atteggia in termini di dolo generico e postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del calunniato; che «il quadro probatorio delineato dal primo giudice non avvalora, con assoluta certezza, che il Grieco, allorché denunciò di essere stato vittima della condotta di [OSCURATO:PERSONA] [...], fosse pienamente cosciente dell'innocenza dell'accusato ed abbia voluto intenzionalmente muovere nei suoi confronti un'accusa mendace; che la circostanza che l'iniziativa del Grieco fosse maturata in un contesto caratterizzato da forte conflittualità e quando lo stesso era già informato di una querela sporta a suo carico da [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che l'accusa rivolta a [OSCURATO:PERSONA] non avesse trovato alcun riscontro probatorio non costituivano «risultanze decisive per affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Grieco agì con la chiara consapevolezza della falsità dell'accusa rivolta a [OSCURATO:PERSONA]», tenuto conto anche del fatto che la vicenda penale aveva avuto un esito differente nei pregressi gradi del giudizio di merito; ha concluso pertanto che, «in difetto di una specifica allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia, gli elementi presuntivi indicati dal primo giudice non appaiono sufficienti per fondare la responsabilità dell'appellato in ordine al reato di calunnia»; tanto rilevato, la Corte di Appello ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha compensato integralmente le spese di lite, in considerazione della «complessità della vicenda e dei temi trattati»;ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA], con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un solo motivo; ad esso hanno resistito sia [OSCURATO:PERSONA] che, con distinto controricorso, la Tretola e Luciana, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; tutte le parti hanno depositato memoria.

Considerato, quanto al ricorso principale, che: col primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 342 c.p.c. — vizio di ultrapetizione per diversità tra chiesto e pronunciato»; premesso che l'appello incidentale del Grieco si basava sull'assunto che i fatti esposti in querela erano risultati accertati in sede penale, ancorché la Corte penale di rinvio li avesse ritenuti non penalmente rilevanti, da ciò facendo discendere il difetto del dolo richiesto per la calunnia, il Marmorale evidenzia che un tale assunto non trova riscontro nella pronuncia penale e che la sentenza qui impugnata ha motivato il rigetto della sua pretesa col rilievo che, pur non avendo trovato l'accusa del Grieco alcun riscontro probatorio, difettava, "al di là di ogni ragionevole dubbio", la certezza della chiara consapevolezza, nel querelante, della falsità dell'accusa; assume pertanto che sussiste un contrasto fra l'impostazione dell'appello incidentale e quanto affermato dalla sentenza impugnata, tale da integrare una violazione dell'art. 112 c.p.c.; il motivo è infondato giacché la circostanza che la Corte di appello sia pervenuta alla conclusione della mancanza di prova certa della sussistenza del dolo sulla base di un percorso argomentativo in parte diverso da quello proposto dall'appellante incidentale non vale ad elidere il fatto che sentenza abbia comunque accolto il gravame del Grieco sull'assunto della non provata ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, in conformità alla richiesta di riforma avanzata dall'appellante incidentale; il secondo motivo, deduce, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., «omessa motivazione su un elemento decisivo della sentenza di primo grado oggetto di discussione tra le parti — motivazione apparente inesistente»; il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il quadro probatorio non prova con assoluta certezza che il Grieco avesse voluto consapevolmente muovere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un'accusa mendace e rileva che la Corte di Appello civile ha «omesso, ovvero eluso» una parte essenziale del ragionamento svolto dalla Corte di rinvio in sede penale, che aveva ritenuto la non attendibilità della versione dei fatti fornita dal Grieco; evidenzia, al riguardo, che «un giudizio di inattendibilità del querelante su un determinato fatto, ovvero sulla minaccia asseritamente ricevuta [...] non può non comportare la coscienza della falsità dell'accusa» e che, «avendo la Corte territoriale omesso od eluso un aspetto essenziale», la motivazione della sentenza impugnata «è da ritenersi meramente apparente e, quindi, inesistente»; aggiunge che «la sentenza penale passata in giudicato [...] è vincolante per il Giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti, a prescindere dalle valutazioni e qualificazioni giuridiche», con la conseguenza che «l'inattendibilità del Grieco rappresentava un fatto vincolante per la Corte territoriale», che è stato «inopinatamente omesso e/o eluso»; il motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. per l'omessa considerazione del ragionamento svolto dalla Corte di Appello in sede penale, giacché l'omesso esame di un fatto decisivo deducibile in sede di legittimità non può attenere ad una valutazione svolta in altro giudizio, ma deve concernere un fatto storico, principale o secondario, idoneo a incidere in modo decisivo sulla decisione (cfr., per tutte, Cass.12387/2020 e Cass. n. 22397/2019);il motivo è, invece, infondato nella parte in cui predica un vincolo da giudicato che, nel giudizio promosso dal querelato che sia stato assolto in sede penale e che abbia richiesto il risarcimento del danno conseguente a calunnia, deriverebbe al giudice civile dall'accertamento della infondatezza dell'accusa compiuto in sede penale; deve ribadirsi, infatti, che «la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica» (Cass. n. 17316/2018) e, più specificamente, che, «in tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, oggetto della calunnia, non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli artt.651, 652 e 654 c.p.p. in assenza di una ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione» (Cass. n. 30988/2018); deve pertanto ritenersi che il giudice civile, pur a fronte dell'assoluzione in sede penale del querelato per accertata inattendibilità della versione dei fatti prospettata dal querelante, potesse autonomamente rivalutare i fatti al fine di accertare la ricorrenza dell'elemento soggettivo della dedotta calunnia; col terzo motivo, il Marmorale denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. — violazione della regola probatoria civile "del più probabile che non" con errata applicazione "del al di là di ogni ragionevole dubbio"»; il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha concluso che non erano emerse «risultanze decisive per affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Grieco agì con la chiara consapevolezza della falsità dell'accusa rivolta a [OSCURATO:PERSONA]; assume che la Corte di Appello «ha utilizzato la regola della prova "dell'oltre il ragionevole dubbio", principio caratterizzante il processo penale, anziché la regola probatoria del processo civile "della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non", in violazione dell'art. 116 c.p.c., che recepisce, per l'appunto, quest'ultimo criterio probatorio»; il motivo va disatteso, essendo basato sull'assunto erroneo dell'applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del "più probabile che non", che -invece «costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio [...] è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità» (Cass. n. 26304/2021); nel caso di specie -in cui il giudice non era chiamato a ricostruire un nesso eziologico, ma ad accertare la ricorrenza del dolo di una dedotta querela calunniosa- l'affermazione che le risultanze non consentivano di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la ricorrenza del dolo vale a dar conto della mancanza di una prova adeguata ed attendibile degli elementi costituivi della calunnia, come è reso manifesto dalla considerazione - immediatamente successiva nel corpo della motivazione- che «gli elementi presuntivi indicati dal primo giudice non appaiono sufficienti per fondare la responsabilità dell'appellato in ordine al reato di calunnia»; il motivo non coglie, dunque, il reale significato dei passaggi motivazionali censurati e risulta pertanto inammissibile; il ricorso principale va pertanto, nel complesso, rigettato.

Considerato, quanto al ricorso incidentale, che: con l'unico motivo, il ricorrente incidentale deduce la violazione degli artt. 92 c.p.c. e 132, 2° co. c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., e censura la sentenza nella parte in cui ha compensato integralmente le spese del doppio grado nel rapporto tra il Grieco e [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle del grado di appello tra gli appellanti principali e il medesimo Grieco, fatta salva la già disposta compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado; assume il ricorrente che motivazione addotta dalla Corte («complessità della vicenda e dei temi trattati») è meramente apparente e, comunque, viola la previsione dell'art. 92, 2° co. c.p.c. che consente la compensazione soltanto nei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e che, anche a seguito di Corte Cost. n. 77/2018, richiede la sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, non ricorrenti nel caso di specie; il ricorso è inammissibile in relazione all'impugnazione proposta nei confronti della Tretola e di Luciana, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], in quanto: premesso che la notificazione della sentenza da parte del Grieco venne perfezionata in data 9.7.2019, deve ritenersi che da quella stessa data sia decorso il termine breve di impugnazione anche per il notificante (cfr. Cass., S.U. n. 6278/2019); questi avrebbe pertanto dovuto impugnare la sentenza entro i sessanta giorni decorrenti dalla data anzidetta (fatta salva la sospensione feriale del termine); il controricorso contenente il ricorso incidentale risulta, invece, notificato il 16.11.2011, quando era ormai ampiamente decorso l'anzidetto termine breve; né il Grieco poteva giovarsi della facoltà di proporre impugnazione incidentale tardiva (ex art. 334 c.p.c.), atteso che la Tretola e Luciana, Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] non avevano impugnato la sentenza e pertanto, rispetto ad essi, il Grieco non rivestiva la qualità di parte intimata legittimata a proporre impugnazione tardiva; il motivo di ricorso è, invece, infondato in relazione al rapporto fra il Grieco e [OSCURATO:PERSONA], giacché:nel caso, trattandosi di causa iniziata nell'anno 2011, il testo dell'art. 92, 2° co. c.p.c. da applicare ratione temporis è quello introdotto la

I. n. 69/2009, che consente la compensazione «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; la sentenza impugnata (nell'ambito della quale l'espressione «complessità della vicenda e dei temi trattati» deve essere letta alla luce delle ampie considerazioni che precedono e che illustrano una situazione obiettivamente complessa, sia per l'intersecarsi di giudizi penali e civili con esiti alterni sia per le ragioni che hanno condotto la Corte ha ritenere non adeguatamente provato il dolo della calunnia) dà conto delle ragioni gravi ed eccezionali che hanno giustificato la compensazione, risultando pertanto adeguatamente motivata e conforme alla previsione dell'art. 92 c.p.c.; stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo va invece condannato al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Luciana, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali è risultato soccombente; in relazione ad entrambi i ricorsi, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e rigetta quello incidentale; compensate le spese di lite fra i due ricorrenti, condanna il Grieco al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Luciana, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 3.000 per compensi, oltre al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00), alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 29980/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] VII n. 446, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8/12, presso lo studior-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], nella sola qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] - intimati e controricorrenti all'incidentale - avverso la sentenza n. 3303/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2022 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: Ciriaco, Giovanni, Luciana e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vennero sottoposti a procedimento penale, a seguito di denuncia- querela sporta da [OSCURATO:PERSONA], per rispondere di fatti (riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 388, 392, 393 e 424 c.p.) correlati ad una controversia fra confinanti; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] venne imputato del reato di cui all'art. 393 c.p. per avere invaso, con un trattore, una porzione di terreno di cui il querelante vantava il possesso e per avere minacciato il Grieco di "passargli sopra col trattore"; condannati dal Tribunale di Benevento con sentenza confermata in sede di appello (tranne che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]), gli imputati avevano proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione, che aveva annullato la sentenza di secondo grado, ed erano stati assolti - per insussistenza del fatto- nel successivo giudizio di rinvio; all'esito dell'assoluzione, la Tretola e Rocco, Luciana e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultima solo in qualità di erede del padre Ciriaco) convennero in giudizio il Grieco per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della denuncia-querela che assumevano calunniosa; il Tribunale di Benevento, dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese legali sostenute per la difesa nel giudizio penale e rigettate le ulteriori pretese degli altri attori, condannò il Grieco al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di [OSCURATO:PERSONA] (liquidandolo in 7.500,00 euro oltre interessi); la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame principale della Tretola e dei Marmorale, mentre ha accolto quello incidentale del Grieco, che aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento a [OSCURATO:PERSONA] (deducendo che mancava la prova del dolo tipico del delitto di calunnia, oltreché del danno in concreto subito), rigettando la domanda proposta da quest'ultimo; premesso che il Tribunale aveva ritenuto che la denuncia-querela fosse stata presentata o per vendetta o per l'astio già esistente e che fosse perciò comprovata la coscienza della falsità dell'accusa, la Corte di Appello ha affermato che «la decisione non è immune dai vizi denunciati con l'appello incidentale»; al riguardo, ha osservato che l'elemento soggettivo del reato di calunnia si atteggia in termini di dolo generico e postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del calunniato; che «il quadro probatorio delineato dal primo giudice non avvalora, con assoluta certezza, che il Grieco, allorché denunciò di essere stato vittima della condotta di [OSCURATO:PERSONA] [...], fosse pienamente cosciente dell'innocenza dell'accusato ed abbia voluto intenzionalmente muovere nei suoi confronti un'accusa mendace; che la circostanza che l'iniziativa del Grieco fosse maturata in un contesto caratterizzato da forte conflittualità e quando lo stesso era già informato di una querela sporta a suo carico da [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che l'accusa rivolta a [OSCURATO:PERSONA] non avesse trovato alcun riscontro probatorio non costituivano «risultanze decisive per affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Grieco agì con la chiara consapevolezza della falsità dell'accusa rivolta a [OSCURATO:PERSONA]», tenuto conto anche del fatto che la vicenda penale aveva avuto un esito differente nei pregressi gradi del giudizio di merito; ha concluso pertanto che, «in difetto di una specifica allegazione da parte dell'attore degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia, gli elementi presuntivi indicati dal primo giudice non appaiono sufficienti per fondare la responsabilità dell'appellato in ordine al reato di calunnia»; tanto rilevato, la Corte di Appello ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha compensato integralmente le spese di lite, in considerazione della «complessità della vicenda e dei temi trattati»;ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; ha resistito [OSCURATO:PERSONA], con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un solo motivo; ad esso hanno resistito sia [OSCURATO:PERSONA] che, con distinto controricorso, la Tretola e Luciana, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato, quanto al ricorso principale, che: col primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 342 c.p.c. — vizio di ultrapetizione per diversità tra chiesto e pronunciato»; premesso che l'appello incidentale del Grieco si basava sull'assunto che i fatti esposti in querela erano risultati accertati in sede penale, ancorché la Corte penale di rinvio li avesse ritenuti non penalmente rilevanti, da ciò facendo discendere il difetto del dolo richiesto per la calunnia, il Marmorale evidenzia che un tale assunto non trova riscontro nella pronuncia penale e che la sentenza qui impugnata ha motivato il rigetto della sua pretesa col rilievo che, pur non avendo trovato l'accusa del Grieco alcun riscontro probatorio, difettava, "al di là di ogni ragionevole dubbio", la certezza della chiara consapevolezza, nel querelante, della falsità dell'accusa; assume pertanto che sussiste un contrasto fra l'impostazione dell'appello incidentale e quanto affermato dalla sentenza impugnata, tale da integrare una violazione dell'art. 112 c.p.c.; il motivo è infondato giacché la circostanza che la Corte di appello sia pervenuta alla conclusione della mancanza di prova certa della sussistenza del dolo sulla base di un percorso argomentativo in parte diverso da quello proposto dall'appellante incidentale non vale ad elidere il fatto che sentenza abbia comunque accolto il gravame del Grieco sull'assunto della non provata ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, in conformità alla richiesta di riforma avanzata dall'appellante incidentale; il secondo motivo, deduce, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c., «omessa motivazione su un elemento decisivo della sentenza di primo grado oggetto di discussione tra le parti — motivazione apparente inesistente»; il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il quadro probatorio non prova con assoluta certezza che il Grieco avesse voluto consapevolmente muovere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un'accusa mendace e rileva che la Corte di Appello civile ha «omesso, ovvero eluso» una parte essenziale del ragionamento svolto dalla Corte di rinvio in sede penale, che aveva ritenuto la non attendibilità della versione dei fatti fornita dal Grieco; evidenzia, al riguardo, che «un giudizio di inattendibilità del querelante su un determinato fatto, ovvero sulla minaccia asseritamente ricevuta [...] non può non comportare la coscienza della falsità dell'accusa» e che, «avendo la Corte territoriale omesso od eluso un aspetto essenziale», la motivazione della sentenza impugnata «è da ritenersi meramente apparente e, quindi, inesistente»; aggiunge che «la sentenza penale passata in giudicato [...] è vincolante per il Giudice civile per quanto concerne l'accertamento dei fatti, a prescindere dalle valutazioni e qualificazioni giuridiche», con la conseguenza che «l'inattendibilità del Grieco rappresentava un fatto vincolante per la Corte territoriale», che è stato «inopinatamente omesso e/o eluso»; il motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. per l'omessa considerazione del ragionamento svolto dalla Corte di Appello in sede penale, giacché l'omesso esame di un fatto decisivo deducibile in sede di legittimità non può attenere ad una valutazione svolta in altro giudizio, ma deve concernere un fatto storico, principale o secondario, idoneo a incidere in modo decisivo sulla decisione (cfr., per tutte, Cass.12387/2020 e Cass. n. 22397/2019);il motivo è, invece, infondato nella parte in cui predica un vincolo da giudicato che, nel giudizio promosso dal querelato che sia stato assolto in sede penale e che abbia richiesto il risarcimento del danno conseguente a calunnia, deriverebbe al giudice civile dall'accertamento della infondatezza dell'accusa compiuto in sede penale; deve ribadirsi, infatti, che «la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica» (Cass. n. 17316/2018) e, più specificamente, che, «in tema di responsabilità civile da reato di calunnia, la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato, oggetto della calunnia, non dà luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli artt.651, 652 e 654 c.p.p. in assenza di una ricognizione piena ed esclusiva degli elementi che connotano la denuncia dei fatti integranti il reato, collocati al tempo della denuncia e non a quello successivo della pronuncia di assoluzione» (Cass. n. 30988/2018); deve pertanto ritenersi che il giudice civile, pur a fronte dell'assoluzione in sede penale del querelato per accertata inattendibilità della versione dei fatti prospettata dal querelante, potesse autonomamente rivalutare i fatti al fine di accertare la ricorrenza dell'elemento soggettivo della dedotta calunnia; col terzo motivo, il Marmorale denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. — violazione della regola probatoria civile "del più probabile che non" con errata applicazione "del al di là di ogni ragionevole dubbio"»; il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha concluso che non erano emerse «risultanze decisive per affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Grieco agì con la chiara consapevolezza della falsità dell'accusa rivolta a [OSCURATO:PERSONA]; assume che la Corte di Appello «ha utilizzato la regola della prova "dell'oltre il ragionevole dubbio", principio caratterizzante il processo penale, anziché la regola probatoria del processo civile "della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non", in violazione dell'art. 116 c.p.c., che recepisce, per l'appunto, quest'ultimo criterio probatorio»; il motivo va disatteso, essendo basato sull'assunto erroneo dell'applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del "più probabile che non", che -invece «costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio [...] è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità» (Cass. n. 26304/2021); nel caso di specie -in cui il giudice non era chiamato a ricostruire un nesso eziologico, ma ad accertare la ricorrenza del dolo di una dedotta querela calunniosa- l'affermazione che le risultanze non consentivano di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la ricorrenza del dolo vale a dar conto della mancanza di una prova adeguata ed attendibile degli elementi costituivi della calunnia, come è reso manifesto dalla considerazione - immediatamente successiva nel corpo della motivazione- che «gli elementi presuntivi indicati dal primo giudice non appaiono sufficienti per fondare la responsabilità dell'appellato in ordine al reato di calunnia»; il motivo non coglie, dunque, il reale significato dei passaggi motivazionali censurati e risulta pertanto inammissibile; il ricorso principale va pertanto, nel complesso, rigettato. Considerato, quanto al ricorso incidentale, che: con l'unico motivo, il ricorrente incidentale deduce la violazione degli artt. 92 c.p.c. e 132, 2° co. c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., e censura la sentenza nella parte in cui ha compensato integralmente le spese del doppio grado nel rapporto tra il Grieco e [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle del grado di appello tra gli appellanti principali e il medesimo Grieco, fatta salva la già disposta compensazione delle spese relative al giudizio di primo grado; assume il ricorrente che motivazione addotta dalla Corte («complessità della vicenda e dei temi trattati») è meramente apparente e, comunque, viola la previsione dell'art. 92, 2° co. c.p.c. che consente la compensazione soltanto nei casi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e che, anche a seguito di Corte Cost. n. 77/2018, richiede la sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, non ricorrenti nel caso di specie; il ricorso è inammissibile in relazione all'impugnazione proposta nei confronti della Tretola e di Luciana, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], in quanto: premesso che la notificazione della sentenza da parte del Grieco venne perfezionata in data 9.7.2019, deve ritenersi che da quella stessa data sia decorso il termine breve di impugnazione anche per il notificante (cfr. Cass., S.U. n. 6278/2019); questi avrebbe pertanto dovuto impugnare la sentenza entro i sessanta giorni decorrenti dalla data anzidetta (fatta salva la sospensione feriale del termine); il controricorso contenente il ricorso incidentale risulta, invece, notificato il 16.11.2011, quando era ormai ampiamente decorso l'anzidetto termine breve; né il Grieco poteva giovarsi della facoltà di proporre impugnazione incidentale tardiva (ex art. 334 c.p.c.), atteso che la Tretola e Luciana, Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] non avevano impugnato la sentenza e pertanto, rispetto ad essi, il Grieco non rivestiva la qualità di parte intimata legittimata a proporre impugnazione tardiva; il motivo di ricorso è, invece, infondato in relazione al rapporto fra il Grieco e [OSCURATO:PERSONA], giacché:nel caso, trattandosi di causa iniziata nell'anno 2011, il testo dell'art. 92, 2° co. c.p.c. da applicare ratione temporis è quello introdotto la I. n. 69/2009, che consente la compensazione «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione»; la sentenza impugnata (nell'ambito della quale l'espressione «complessità della vicenda e dei temi trattati» deve essere letta alla luce delle ampie considerazioni che precedono e che illustrano una situazione obiettivamente complessa, sia per l'intersecarsi di giudizi penali e civili con esiti alterni sia per le ragioni che hanno condotto la Corte ha ritenere non adeguatamente provato il dolo della calunnia) dà conto delle ragioni gravi ed eccezionali che hanno giustificato la compensazione, risultando pertanto adeguatamente motivata e conforme alla previsione dell'art. 92 c.p.c.; stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo va invece condannato al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Luciana, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali è risultato soccombente; in relazione ad entrambi i ricorsi, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e rigetta quello incidentale; compensate le spese di lite fra i due ricorrenti, condanna il Grieco al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Luciana, Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], liquidandole in euro 3.000 per compensi, oltre al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00), alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
Sentenza Cassazione n. 12386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris