Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:166
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
30 novembre 2009
Causa F‑54/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Congedo ordinario – Comando a metà tempo a fini di rappresentanza sindacale – Assenza ingiustificata – Deduzione dal diritto a congedo ordinario – Art. 60 dello Statuto – Ricorso manifestamente infondato»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamneto delle decisioni
del 15 febbraio, 1° aprile, 10 aprile, 20 maggio e 14 luglio 2008, che riguardano complessivamente la deduzione di 39 giorni
dal suo diritto a congedo per l’anno 2008.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.
Massime
1.
Procedura – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)
2.
Funzionari – Rappresentanza – Tutela dei rappresentanti del personale
(Statuto dei funzionari, allegato II, art. 1, sesto comma)
1.
Il giudice comunitario ha il diritto di valutare, a seconda delle circostanze di ciascun caso di specie, se una buona amministrazione
della giustizia giustifichi il rigetto nel merito di un ricorso manifestamente infondato in applicazione dell’art. 76 del
regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, senza previamente statuire sull’eccezione di irricevibilità
sollevata dalla parte convenuta. Così avviene nel caso in cui la soluzione adottata dal Tribunale in una sentenza anteriore
concernente il ricorrente sia trasponibile, mutatis mutandis, servatis servandis, al caso di specie.
(v. punti 45 e 46)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 20 gennaio 2009, causa F‑32/08, Klein/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 20 e giurisprudenza ivi citata), e 7 luglio 2009, causa F‑39/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta)
2.
L’art. 10 dell’accordo quadro del 27 gennaio 2006, riguardante i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e le organizzazioni sindacali
e professionali, e l’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto hanno essenzialmente lo stesso contenuto e la stessa
finalità, e cioè la tutela dei rappresentanti del personale, differenziandosi in sostanza solo per quanto riguarda i loro
rispettivi ambiti di applicazione ratione personae. Infatti, l’art. 1, sesto comma, dell’allegato II dello Statuto riguarda
i rappresentanti statutari, ossia i membri del comitato del personale e i funzionari che, per delega del comitato, facciano
parte di organi statutari, mentre l’art. 10 dell’accordo quadro riguarda i delegati e i rappresentanti sindacali.
(v. punto 49)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.