CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 aprile 2024
Cassazione n. 17497/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25315/2019 r.g. propostoda: SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappr.tepro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'avvocat a [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta edifende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per lo [OSCURATO:PERSONA] della ZONA dell'AUSSA–CORNO in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissarioliquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, ViaCanina n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende giusta procuraspeciale a margine del controricorso . - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di UDINE n. 2276/2019 del 02/07/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2001 l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. concluse una transazione con il [OSCURATO:PERSONA] per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), a definizione del contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Venezia, conseguendola somma di lire 1.100.000.000 a soddisfacimento di ogniragione di credito vantata a titolo di risarcimento dei danni(passati, presenti e futuri, compres i eventuali aggravamenti)subiti dai terreni di sua proprietà, posti sulla sinistra del fiume Corno, oggetto del giudizio amministrativo emeglio descritti nella relazione del c.t.u., in cui si era verificata l’infiltrazione di a cqua salata a causa degli interventi eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] lungo ilcorso del fiume negli anni ‘70/’90 . 1.2. In data 11/11/2016 il [OSCURATO:PERSONA] venne posto in liquidazione coatta amministrativa e in data 11/07/2017 il Commissarioliquidatore depositò il relativo stato passivo. 1.3. Con ricorso tardivo, ex artt. 101 e 209,2° comma,l.fall., [OSCURATO:PERSONA] s.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di seguito Bioenergie), chiese al Tribunale di Udine l’ammissione al passivo della LCA del credito di euro 215.514,00, vantato a titolo di risarcimento dei danni provocati d agli interventi delConsorzio – in termini di mancata produzione - ad altr i terreni di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., da essa condotti in affitto dal 2007. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] liquidatore, costituitosi in giudizio,chiese il rigetto della domanda,stante la, già da tempo intervenuta, definizione transattiva della lite. 1.5. Il tribunale adito, superato, «per il principio di economiaprocessuale», il rilievo di inammissibilità del ricorso – poiché la domanda tardiva avrebbe dovuto essere decisa in prima battuta dalcommissario liquidatore, il quale però, costituendosi, si era giàpronunciato per il suo rigetto – ha statuito nel merito e ha dichiara to infondata la domanda di Bionergie per l a ritenuta efficacia preclusiva della transazione ( in quanto i danni sopravvenuti si sarebbero potuti riconoscere solo se non ragionevolmente prevedibili al momento della stipulazione del contratto) ; ha aggiun to , “ per scrupolo di completezza”, che non era vero che la transazione non riguardasse i terreni interessati dalle (asseritamente) nuove infiltrazioni. 2.Il decreto , pubblicat o il 2.7.2019 , è stat o impugnat o da Bioenergie con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] in L CA ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 209, 101, 99, 98, 96 e 95 l.fall., poiché, contrariamente a quanto affermato nel decreto, la domanda tardiva doveva essere proposta non già al Commissario liquidatore (spogliatosi di ogni potere di verifica del passivo all’atto del deposito dell’elenco definitivo delle domandeammesse o respinte), bensì al tribunale, che avrebbe però dovuto designare un “giudice istruttore” – in luogo del giudice delegato- ai fini della decisione della causa nelle forme dell’art. 95 l.fall, con una pronuncia priva di statuizione sulle spese ed impugnabile in sede collegiale ai sensidegli artt. 98 e 99 l.fall.; con il decreto impugnato, pertanto,Bioenergie sarebbe stata illegittimamente privata di un grado di giudizio e ingiustamente condannata alle spese. 1.2. Il secondo mezzo lamenta, in subordine, violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1965 c.c., per erronea interpretazione dell’atto di transazione. 2. Il primo motivo è fondato, con assorbimentodel secondo. 2.1.Questa Corte,con l’ord. n. 12119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , ha già esaminato e risolto le questioni prospettate dalla ricorrente , enunciando principi , pienamente condivisi da questo collegio, che vanno qui ribaditi. 2.2.L'art. 209 l.fall. prevede al primo comma , per le domande tempestive, che «il commissario liquidatore forma l’elencodei crediti ammessi o respinti e delle domande (di rivendica e restituzione) indicate nel secondo comma dell’articolo 207 accolte o respinte», «lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresaha la sede principale» e – dal 19 dicembre 2012 – lo trasmette amezzo p.e.c. «a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa»; il secondo comma della norma stabilisce invece che «le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzionesono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissarioliquidatore». 2.3.Come osservato nell’ord. n. 12119/022 cit., il secondo comma dell’art.209 l.fall., così formulato aseguito della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007 (ma già inprecedenza il terzo comma rinviava agli «artt. da 98 a 103 in quanto applicabili»), è rimasto ad oggi invariato, nonostante i plurimi interventi di riforma della legge fallimentare, non avendo il legislatore avvertito la necessità di modificarne il contenuto – pur a fronte dei dubbi interpretativi emersi in dottrina e in giurisprudenza– nemmeno in occasione della modifica del primo comma ad opera dell’art. 17 del d.l. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012.Esso non può dunque che essere applicato in conformità al suotenore letterale, n base al quale, “mentre il regime delle domandetempestive ha una sua autonoma disciplina – caratterizzata dalla formazione del passivo in sede amministrativa, con successivaimpugnazione in sede giurisdizionale – quello delle domande tardive (analogamente all’intero regime delle impugnazioni dello stato passivo) è individuato mediante rinvio alla normativa fallimentare esegnatamente, per le domande tardive, all'art. 101 l.fall., richiamato per intero e senza alcuna riserva di compatibilità, fatta salva, comevisto, la sostituzione del giudice istruttore al giudice delegato e delcommissario liquidatore al curatore”. 2.4. Sotto il profilo diacronico, questa serie di rinvii deve essere applicata secondo la disciplina ratione temporis vigente. 2.5. Pertanto, nelle liquidazioni coatte amministrative giàpendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006,l’insinuazione tardiva di un credito segue il rito ordinario dicognizione contemplato dal previgente art. 101 l.fall. (cui conferisceultrattività la disposizione transitoria contenuta nell’art. 150 d. lgs.cit.), sicché il ricorso va presentato al giudice delegato e, in caso di contestazione, va deciso dal tribunale in composizione collegiale con sentenza, comprensiva della statuizione sulle spese processuali,appellabile e quindi ricorribile per cassazione (v. Cass. 14329/2019; cfr. Cass.39124/2021). 2.5, Diversamente- posto che l’attuale testo dell’ art. 101 l.fall. dispone, al secondo comma, che «Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolgenelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa perl'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda della data dell'udienza. Si applicano ledisposizioni di cui agli articoli da 93 a 99»- per le liquidazioni coatte amministrative aperte in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006– come quella per cui è causa, risalente al 2016 – la domanda tardiva deve sì essere indirizzata al commissario liquidatoree da questi valutata nell’ambito di un progetto di stato passivo da depositare nella cancelleria del tribunale, ma deve comunque essere decisa in udienza da ungiudice istruttore, secondo le forme degli artt. 93-97 l.fall.(necessariamente nei limiti di compatibilità, per quanto ciò non siaespressamente previsto), con decreto impugnabile ai sensi degli artt.98 e 99 l.fall. (v. Cass. 14329/2019). 2.6. Tale lettura è in linea con l’assetto della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dalla legge fallimentare, ove il deposito in cancelleria dello stato passivo delle domande tempestive, formato dal commissario liquidatore, segna il passaggio da una fase di natura amministrativa a una fase di natura giurisdizionale, connotata da un più ampio “statuto di tutela” (Cass. 21216/2017), che accomuna tutti i ricorsi menzionati nel secondo comma dell’art. 209 l.fall., e dunque non solo le impugnazioni, ma anche le domande tardive (così, ancora, Cass. n. 12119 del 13/04/2022, cit. supra).. 2.7 Le diverse letture date da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, per cui la domanda tardiva andrebbe trasmessa al commissario liquidatore e da questi decisa in sede amministrativa (piuttosto che dal giudice monocratico), salva lapossibilità di impugnare la decisione dinanzi al tribunale in sedecollegiale, ai sensi dell’art. 99 l.fall. – esattamente come per ledomande tempestive – potrebbero essere prese in considerazione de iure condendo, ma non appaiono convincenti de iure condito,sia perché verrebbe a mancare del tutto il senso della “sostituzione” del giudice istruttore al giudice delegato, sia perché anche in passato l’accertamentodelle domande tardive non si svolgeva in sede amministrativa, bensì in sede giudiziale, stante il maggior livello di complessità della decisione – tenuto conto dei profili della imputabilità del ritardo o della novità della domanda, spesso implicati – che, come per le impugnazioni, giustifica un maggior grado di giurisdizionalizzazione (così, sempre Cass. n. 12119 del 13/04/2022, cit. supra). 3.Il Tribunale di Udine ha dunque erroneamente ritenuto che le domande tardive debbano essere trasmesse al commissario liquidatore e da questi decise con provvedimento impugnabile dinanzi al collegio ex art. 99 l.fall., piuttosto che essere decise dal giudice istruttore insede monocratica, ai sensi dell’art. 95 l.fall. 4. L’avvenuta decisione della causa in sede collegiale, piuttosto che monocratica – con pronuncia di condanna alle spese, non contemplata dall’art. 95 l.fall., e sostanziale eliminazione di un grado di giudizio – comporta la rimessione degli atti al giudice a quo, inquanto il meccanismo della conversione di simili vizi in motivo diimpugnazione non opera quando il giudice dell’impugnazione non sia un giudice di merito (Cass., Sez. U., 28040/2008; cfr. Cass.13907/2014, 16186/2018). 5. La sentenza va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Udine in composizione monocratica, per un nuovo giudizio oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Udine, in composizione