Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06343/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5495/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Nazionale, 204 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Diomede-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 24 -controricorrenti - UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]: intermediazione finanziaria -collocamento di prodotti finanziari Scala, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Ombrone, 14 -controricorrente, controricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 6 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1512/2019, depositata il 4 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 4 luglio 2019, che, in accoglimento solo parziale del suo appello, ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità dei contratti di assicurazione sulla vita denominati «DinamycaAurora 7,25%»stipulati tra il gennaio e il febbraio 2007 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed, in virtù della domanda di garanzia proposta dalla contraente UnipolSai Assicurazioni s.p.a., aveva condannato l’odierna ricorrente, quale soggetto collocatore, alla conseguente restituzione degli importi versati dai sottoscrittori, previa compensazione con quanto dagli stessi riscosso in relazione ai contratti conclusi, riformando la decisione di primo grado solo limitatamente alla data di decorrenza degli interessi su tali importi, individuata nella data della domanda giudiziale e non già nella data di versamento dei relativi premi; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che l a nullità contrattuale era stata dichiarata dal giudice di primo grado in ragione del difetto del requisito della forma scritta del contratto-quadro per la prestazione dei servizi di investimento e che la convenuta UnipolSai Assicurazioni s.p.a. aveva chiamato in causa sia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle riferita qualità di soggetto collocatore, sia la [OSCURATO:PERSONA], quale agente di calcolo incaricata di determinare il valore di rimborso del capitale a scadere della polizza in oggetto, nei cui confronti, tuttavia, la domanda di manleva era stata dichiarata assorbita dal Tribunale; -la Corte di appello ha ritenuto che il prodotto in oggetto aveva natura finanziaria, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, per cui lo stesso era soggetto alla disciplina di settore propria degli investimenti finanziari e che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva dato causa al rilevatovizio non rispettando la normativa di settore nella parte in cui imponeva la conclusione del contratto quadro per iscritto, per cui la stessa era tenuta al pagamento in favore degli attori del differenziale tra quanto versato a titolo di premio e quanto ricevuto dalla liquidazione della polizza non già a titolo di indebito, come ritenuto dal Tribunale, ma di risarcimento del danno; -ha, poi, disatteso l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] attinente alla ritenuta irregolare instaurazione del contraddittorio e alla statuizione di compensazione delle spese processuali;-il ricorso è affidato a tre motivi; - resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Fresa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi quattro quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - resistono, altresì, con distinti controricorsi sia la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., sia la [OSCURATO:PERSONA], la quale propone ricorso incidentale affidato a un motivo; - avverso tale ricorso incidentale la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso; -gli altri soggetti intimato non spiegano alcuna difesa; -le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. e 30 Regolamento 1° luglio 1998, n. 11522, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la normativa di riferimento vigente al momento della sottoscrizione delle polizz e in oggetto imponesse agli intermediari collocatori delle stesse la previa conclusione per iscritto di un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento; -il motivo è fondato; -l’art. 25-bis t.u.f., introdotto dall ’art. 11, terzo comma, l. 28 dicembre 2005, n. 262, applicabile al caso in esame ratione temporis, estende alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazioni –tra i quali la Corte di appello, con statuizione non aggredita da specifica contestazione, inserisce quellioggetto della presente controversia – la disciplina di cui agli artt. 21 e 23 t.u.f., in quanto compatibile; - per quanto interessa in questa sede, l’art. 23 t.u.f. prevede, in particolare, che «I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma.

Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo»; - sostiene la ricorrente che, avvalendosi della facoltà ivi stabilita, la Consob avrebbe escluso il requisito della forma scritta relativamente alla prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche e, a tal fine, richiama l’art. 30, terzo comma, Regolamento n. 11522 del 1998, il quale, nel dettare disposizioni relative all’obbligo di fornire servizi finanziari solo a seguito della conclusione di un «contratto scritto», di cui copia è consegnata all’investitore, e al contenuto di tale contratto, stabilisce, al terzo comma, che «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi: a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza; …»; - aggiunge, in proposito, che la successiva modifica del Regolamento n. 11522 del 1998, operata con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, al fine di adeguare il testo regolamentare alle sopravvenute modifiche normative, non aveva modificato la disposizione in esame, mantenendo l’esclusione del requisito della forma scritta per la prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziari; -la tesi della ricorrente è condivisibile; -l’art. 11 l.n. 262 del 2005, introducendo l’art. 25-bis t.u.f., ha esteso ai servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazionegli obblighi previsti in via generale dal testo unico della finanza per la prestazione dei servizi di investimento, imponendo, in tal modo, ai soggetti abilitati di osservare gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza richiesti per lo svolgimento di tali servizi, anche mediante la classificazione del grado di rischiosità dei prodotti finanziari e la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni consigliate agli investitori o effettuate per conto di essi al profilo di ciascun cliente, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio; - ha, inoltre, esteso a tali servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari, quand’anche emessi dalle imprese di assicurazioni, anche la disciplina attinente al requisito formale di cui all’art. 23 t.u.f.; -l’inserimento del requisito formale per la conclusione dei contratti di servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle assicurazioni mediante richiamo all’art. 23 t.u.f. comporta che tale ultima disposizione normativa trova applicazione a tali contratti nei limiti dalla stessa previsti; - da ciò consegue che anche con riferimenti ai contratti in esame la Consob può prevedere con regolamento che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma; -deve ritenersi che la Consob, nel confermare l’esclusione del requisito della forma scritta per la prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziarigià prevista dall’art. 30, terzo comma, Regolamento n. 11522 del 1998, con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, emanata a seguito della richiamata modifica normativa , ha inteso estendere siffatta esclusione anche al caso in cui tali prodotti finanziari fossero emessi da imprese di assicurazione; - pertanto, la normativa vigente all’epoca dei fatti esentava gli intermediari che prestavano il servizio di collocamento dei prodotti finanziari – fossero essi emessi dalle banche o dalle imprese di assicurazione – dall’obbligo di concludere con l’investitore per isc ritto un contratto quadro per la prestazione del servizio; - all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l’assorbimento dei residui motivi, con cui si censura la violazione degli artt. 23 t.u.f. e 1337 e 1418, terzo comma, cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la domanda degli attori potesse estendersi alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., stante l’autonomia dei rapporti (secondo motivo) e la violazione dell’art. 106 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta ammissibilità della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (terzo motivo); - con il ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per aver compensato le spese processuali; -il motivo è inammissibile; -giova rammentare che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con laconseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (cfr. Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613); -la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo del ricorso principaleaccolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione. -definendosi, viceversa, il giudizio tra UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], le spese tra costoro seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i motivi residui; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa , anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione; dichiara inammissibile il ricorso incidentalee condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteincidentale, dell’ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5495/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Nazionale, 204 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Diomede-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio deldott. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 24 -controricorrenti - UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]: intermediazione finanziaria -collocamento di prodotti finanziari Scala, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Ombrone, 14 -controricorrente, controricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], 6 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1512/2019, depositata il 4 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 4 luglio 2019, che, in accoglimento solo parziale del suo appello, ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato la nullità dei contratti di assicurazione sulla vita denominati «DinamycaAurora 7,25%»stipulati tra il gennaio e il febbraio 2007 da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed, in virtù della domanda di garanzia proposta dalla contraente UnipolSai Assicurazioni s.p.a., aveva condannato l’odierna ricorrente, quale soggetto collocatore, alla conseguente restituzione degli importi versati dai sottoscrittori, previa compensazione con quanto dagli stessi riscosso in relazione ai contratti conclusi, riformando la decisione di primo grado solo limitatamente alla data di decorrenza degli interessi su tali importi, individuata nella data della domanda giudiziale e non già nella data di versamento dei relativi premi; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che l a nullità contrattuale era stata dichiarata dal giudice di primo grado in ragione del difetto del requisito della forma scritta del contratto-quadro per la prestazione dei servizi di investimento e che la convenuta UnipolSai Assicurazioni s.p.a. aveva chiamato in causa sia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nelle riferita qualità di soggetto collocatore, sia la [OSCURATO:PERSONA], quale agente di calcolo incaricata di determinare il valore di rimborso del capitale a scadere della polizza in oggetto, nei cui confronti, tuttavia, la domanda di manleva era stata dichiarata assorbita dal Tribunale; -la Corte di appello ha ritenuto che il prodotto in oggetto aveva natura finanziaria, mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, per cui lo stesso era soggetto alla disciplina di settore propria degli investimenti finanziari e che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva dato causa al rilevatovizio non rispettando la normativa di settore nella parte in cui imponeva la conclusione del contratto quadro per iscritto, per cui la stessa era tenuta al pagamento in favore degli attori del differenziale tra quanto versato a titolo di premio e quanto ricevuto dalla liquidazione della polizza non già a titolo di indebito, come ritenuto dal Tribunale, ma di risarcimento del danno; -ha, poi, disatteso l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] attinente alla ritenuta irregolare instaurazione del contraddittorio e alla statuizione di compensazione delle spese processuali;-il ricorso è affidato a tre motivi; - resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Fresa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi quattro quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - resistono, altresì, con distinti controricorsi sia la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., sia la [OSCURATO:PERSONA], la quale propone ricorso incidentale affidato a un motivo; - avverso tale ricorso incidentale la UnipolSai Assicurazioni s.p.a. resiste con controricorso; -gli altri soggetti intimato non spiegano alcuna difesa; -le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 t.u.f. e 30 Regolamento 1° luglio 1998, n. 11522, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la normativa di riferimento vigente al momento della sottoscrizione delle polizz e in oggetto imponesse agli intermediari collocatori delle stesse la previa conclusione per iscritto di un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento; -il motivo è fondato; -l’art. 25-bis t.u.f., introdotto dall ’art. 11, terzo comma, l. 28 dicembre 2005, n. 262, applicabile al caso in esame ratione temporis, estende alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazioni –tra i quali la Corte di appello, con statuizione non aggredita da specifica contestazione, inserisce quellioggetto della presente controversia – la disciplina di cui agli artt. 21 e 23 t.u.f., in quanto compatibile; - per quanto interessa in questa sede, l’art. 23 t.u.f. prevede, in particolare, che «I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo»; - sostiene la ricorrente che, avvalendosi della facoltà ivi stabilita, la Consob avrebbe escluso il requisito della forma scritta relativamente alla prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche e, a tal fine, richiama l’art. 30, terzo comma, Regolamento n. 11522 del 1998, il quale, nel dettare disposizioni relative all’obbligo di fornire servizi finanziari solo a seguito della conclusione di un «contratto scritto», di cui copia è consegnata all’investitore, e al contenuto di tale contratto, stabilisce, al terzo comma, che «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi: a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza; …»; - aggiunge, in proposito, che la successiva modifica del Regolamento n. 11522 del 1998, operata con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, al fine di adeguare il testo regolamentare alle sopravvenute modifiche normative, non aveva modificato la disposizione in esame, mantenendo l’esclusione del requisito della forma scritta per la prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziari; -la tesi della ricorrente è condivisibile; -l’art. 11 l.n. 262 del 2005, introducendo l’art. 25-bis t.u.f., ha esteso ai servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazionegli obblighi previsti in via generale dal testo unico della finanza per la prestazione dei servizi di investimento, imponendo, in tal modo, ai soggetti abilitati di osservare gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza richiesti per lo svolgimento di tali servizi, anche mediante la classificazione del grado di rischiosità dei prodotti finanziari e la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni consigliate agli investitori o effettuate per conto di essi al profilo di ciascun cliente, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio; - ha, inoltre, esteso a tali servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari, quand’anche emessi dalle imprese di assicurazioni, anche la disciplina attinente al requisito formale di cui all’art. 23 t.u.f.; -l’inserimento del requisito formale per la conclusione dei contratti di servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle assicurazioni mediante richiamo all’art. 23 t.u.f. comporta che tale ultima disposizione normativa trova applicazione a tali contratti nei limiti dalla stessa previsti; - da ciò consegue che anche con riferimenti ai contratti in esame la Consob può prevedere con regolamento che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma; -deve ritenersi che la Consob, nel confermare l’esclusione del requisito della forma scritta per la prestazione dei servizi di collocamento dei prodotti finanziarigià prevista dall’art. 30, terzo comma, Regolamento n. 11522 del 1998, con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, emanata a seguito della richiamata modifica normativa , ha inteso estendere siffatta esclusione anche al caso in cui tali prodotti finanziari fossero emessi da imprese di assicurazione; - pertanto, la normativa vigente all’epoca dei fatti esentava gli intermediari che prestavano il servizio di collocamento dei prodotti finanziari – fossero essi emessi dalle banche o dalle imprese di assicurazione – dall’obbligo di concludere con l’investitore per isc ritto un contratto quadro per la prestazione del servizio; - all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale segue l’assorbimento dei residui motivi, con cui si censura la violazione degli artt. 23 t.u.f. e 1337 e 1418, terzo comma, cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la domanda degli attori potesse estendersi alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., stante l’autonomia dei rapporti (secondo motivo) e la violazione dell’art. 106 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta ammissibilità della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla UnipolSai Assicurazioni s.p.a. (terzo motivo); - con il ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per aver compensato le spese processuali; -il motivo è inammissibile; -giova rammentare che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con laconseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite (cfr. Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass. 4 agosto 2017, n. 19613); -la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo del ricorso principaleaccolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione. -definendosi, viceversa, il giudizio tra UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], le spese tra costoro seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti i motivi residui; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa , anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione; dichiara inammissibile il ricorso incidentalee condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteincidentale, dell’ulteriore i