CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09482/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 19260/2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che i ricorrent i principali e la ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che i ricorsi dev ono intendersi rinunciati e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo, non essendovi soccombenza della controricorrente con ricorso incidentale, che è stato considerato inefficace quale mera conseguenza dell’improcedibilità del ricorso principale; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 8 aprile 2024 Il