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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02175/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1° febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere, in concorso tra loro, detenuto illecitamente gr. 16,6 di cocaina suddivisa in 31 involucri e ceduto al prezzo di 50 euro ad [OSCURATO:PERSONA] due involucri della medesima sostanza del peso complessivo di gr. 1,2.

In particolate, per quanto rileva in questa Sede, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20,000, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla recidiva reiterata.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

Si afferma, in particolare, che la Corte di appello avrebbe apoditticamente inquadrato il fatto nell'ambito della gestione di una piazza di spaccio, basandosi sul fatto notorio dell'esistenza di detta piazza nella zona di via dell'Archeologia, ed omettendo di confrontarsi con il dato quantitativo, peraltro valutato in termini contraddittori, ora come tutt'altro che minimale ora, invece, come non eclatante.

Si insiste, a tal fine, sulla detenzione da parte del ricorrente di un numero di dosi conteggiabili a decine, compatibile con una ridotta disponibilità di merce e denaro, e sull'assenza degli elementi organizzativi, quali le strutture di vigilanza e controllo, che connotano le piazze di spaccio.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva reiterata, ritenuta nonostante questa non fosse stata già dichiarata in precedenti sentenze.

In particolare, facendosi riferimento al certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso, si deduce che la recidiva non è stata contestata nei processi indicati ai nn. 1 e 2 mentre è stata ritenuta subvalente nel processo n. 3.

Si insiste inoltre sulla circostanza che le condanne definitive riportate nel casellario sono state eseguite in regime di affidamento in prova il cui esito positivo determina l'estinzione di ogni effetto penale della condanna.3.

Nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen. in relazione alla quantificazione della pena e manifesta illogicità della motivazione sul punto, atteso che, da un lato, la sentenza ha motivato il giudizio di equivalenza in considerazione del ruolo di coordinamento e sovrintendenza allo spaccio del Meloni, ruolo che la stessa sentenza di primo grado ha attribuito al Monterisi, e, dall'altro, ha omesso di motivare sull'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo ricorso è inammissibile in quanto generico.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562).

In particolare, le Sezioni Unite Murolo, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez.

U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione).

In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità, per esempio, il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529).

In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149).

Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche non è, pertanto, ravvisabile alcun vizio logico o giuridico nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, con il quale il ricorrente omette ogni dovuto confronto critico, insistendo sulla non configurabilità di una "piazza di spaccio" e trascurando, invece, che la lieve entità del fatto è stata esclusa in considerazione della ritenuta valenza ostativa delle modalità della condotta criminosa, connotate da un'immediata riorganizzazione dell'attività di spaccio a seguito dell'arresto dei due pusher, del luogo ove si è svolta detta attività e del quantitativo di sostanza sequestrata, reputato non irrisorio in termini affatto contraddittori.

2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.

Risulta, infatti, dallo stesso ricorso e dal certificato del casellario giudiziale a questo allegato che, in relazione alla sentenza indicata al punto 3 la recidiva specifica infraquinquennale è stata contestata e ritenuta subvalente rispetto alle generiche.In tal caso, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha considerato l'imputato già recidivo, escludendo, dunque, che gli effetti del giudizio di comparazione possano avere rilevanza sulla riconosciuta sussistenza dell'aggravante in esame.

Invero come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, una volta che la verifica effettata dal giudice si concluda nel senso del concreto rilievo della ricaduta, sotto il profilo di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo, la circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi.

In tale ipotesi, la recidiva deve intendersi, oltre che accertata nei suoi presupposti, "ritenuta" dal giudice e "applicata" anche quando essa svolge semplicemente la funzione di paralizzare, con il giudizio di equivalenza, l'effetto alleviatore di una circostanza attenuante (Sez.

U., n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, in motivazione).

Deve, dunque, affermarsi che ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata rileva anche la recidiva precedentemente ritenuta ed applicata, ancorchè considerata, nel giudizio di bilanciamento, subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti.

Quanto all'effetto estintivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, rileva il Collegio che dal certificato del casellario giudiziale non risulta l'esito positivo della misura alternativa che, disposta con ordinanza del 4/10/2019 in relazione alla pena di anni 4, mesi 8 e giorni 25 di reclusione, sembrerebbe ancora in corso.

3. E', infine, inammissibile il terzo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato e, con riferimento al giudizio di equivalenza tra le circostanze del reato, dedotto per la prima volta in questa sede.

Innanzitutto, rileva il Collegio che effettivamente la sentenza impugnata è incorsa in un errore nell'inquadramento del ruolo di Meloni (considerato quale coordinatore dell'attività di spaccio); tale ruolo, tuttavia, benché erroneamente individuato, non è stato considerato dalla Corte territoriale ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, ma solo a fini meramente rafforzativi della più ampia motivazione concernente la ritenuta recidiva reiterata e risulta privo di incidenza sulla tenuta del ragionamento svolto in merito alla riconosciuta rilevanza della ricaduta nel reato ed al giudizio di bilanciamento.

Va, inoltre, aggiunto che sin dalla sentenza di primo grado era stato formulato un giudizio di equivalenza tra le concorrenti circostanze, giudizio che non è stato specificamente contestato con l'atto di appello in cui il ricorrente si è limitato a contestare la sussistenza della recidiva e ad invocare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto a tale ultimo aspetto, ritiene il Collegio che detta istanza sia stata implicitamente rigettata dalla Corte territoriale in conseguenza della ritenuta recidiva reiterata, stante la sua valenza ostativa ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1° febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere, in concorso tra loro, detenuto illecitamente gr. 16,6 di cocaina suddivisa in 31 involucri e ceduto al prezzo di 50 euro ad [OSCURATO:PERSONA] due involucri della medesima sostanza del peso complessivo di gr. 1,2. In particolate, per quanto rileva in questa Sede, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20,000, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 ed alla recidiva reiterata. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Si afferma, in particolare, che la Corte di appello avrebbe apoditticamente inquadrato il fatto nell'ambito della gestione di una piazza di spaccio, basandosi sul fatto notorio dell'esistenza di detta piazza nella zona di via dell'Archeologia, ed omettendo di confrontarsi con il dato quantitativo, peraltro valutato in termini contraddittori, ora come tutt'altro che minimale ora, invece, come non eclatante. Si insiste, a tal fine, sulla detenzione da parte del ricorrente di un numero di dosi conteggiabili a decine, compatibile con una ridotta disponibilità di merce e denaro, e sull'assenza degli elementi organizzativi, quali le strutture di vigilanza e controllo, che connotano le piazze di spaccio. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva reiterata, ritenuta nonostante questa non fosse stata già dichiarata in precedenti sentenze. In particolare, facendosi riferimento al certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso, si deduce che la recidiva non è stata contestata nei processi indicati ai nn. 1 e 2 mentre è stata ritenuta subvalente nel processo n. 3. Si insiste inoltre sulla circostanza che le condanne definitive riportate nel casellario sono state eseguite in regime di affidamento in prova il cui esito positivo determina l'estinzione di ogni effetto penale della condanna.3. Nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 62-bis, 69, 132 e 133 cod. pen. in relazione alla quantificazione della pena e manifesta illogicità della motivazione sul punto, atteso che, da un lato, la sentenza ha motivato il giudizio di equivalenza in considerazione del ruolo di coordinamento e sovrintendenza allo spaccio del Meloni, ruolo che la stessa sentenza di primo grado ha attribuito al Monterisi, e, dall'altro, ha omesso di motivare sull'invocato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ricorso è inammissibile in quanto generico. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi escludere qualsivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) o dalle modalità organizzate della condotta, essendo questi ultimi elementi idonei ad escludere l'ipotesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzialità offensiva (Sez. 6, n. 29132 del 09/05/2017, Merli, Rv. 270562). In particolare, le Sezioni Unite Murolo, hanno sostanzialmente ribadito il principio già affermato in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) secondo cui la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione). In considerazione della necessità di una siffatta valutazione complessiva degli elementi della fattispecie, la configurabilità della fattispecie di lieve entità non può essere ancorata al solo quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine. Ne consegue che non può ritenersi di lieve entità, per esempio, il fatto compiuto nel quadro della gestione di una "piazza di spaccio", che è connotata da un'articolata organizzazione di supporto e difesa ed assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529). In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, qualora la singola cessione di una quantità modica, o non accertata, di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017, Nafia, Rv. 270767; Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269149). Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche non è, pertanto, ravvisabile alcun vizio logico o giuridico nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, con il quale il ricorrente omette ogni dovuto confronto critico, insistendo sulla non configurabilità di una "piazza di spaccio" e trascurando, invece, che la lieve entità del fatto è stata esclusa in considerazione della ritenuta valenza ostativa delle modalità della condotta criminosa, connotate da un'immediata riorganizzazione dell'attività di spaccio a seguito dell'arresto dei due pusher, del luogo ove si è svolta detta attività e del quantitativo di sostanza sequestrata, reputato non irrisorio in termini affatto contraddittori. 2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Risulta, infatti, dallo stesso ricorso e dal certificato del casellario giudiziale a questo allegato che, in relazione alla sentenza indicata al punto 3 la recidiva specifica infraquinquennale è stata contestata e ritenuta subvalente rispetto alle generiche.In tal caso, dunque, correttamente la sentenza impugnata ha considerato l'imputato già recidivo, escludendo, dunque, che gli effetti del giudizio di comparazione possano avere rilevanza sulla riconosciuta sussistenza dell'aggravante in esame. Invero come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte, una volta che la verifica effettata dal giudice si concluda nel senso del concreto rilievo della ricaduta, sotto il profilo di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo, la circostanza aggravante opera necessariamente e determina tutte le conseguenze di legge sul trattamento sanzionatorio e sugli ulteriori effetti commisurativi. In tale ipotesi, la recidiva deve intendersi, oltre che accertata nei suoi presupposti, "ritenuta" dal giudice e "applicata" anche quando essa svolge semplicemente la funzione di paralizzare, con il giudizio di equivalenza, l'effetto alleviatore di una circostanza attenuante (Sez. U., n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, in motivazione). Deve, dunque, affermarsi che ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata rileva anche la recidiva precedentemente ritenuta ed applicata, ancorchè considerata, nel giudizio di bilanciamento, subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti. Quanto all'effetto estintivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, rileva il Collegio che dal certificato del casellario giudiziale non risulta l'esito positivo della misura alternativa che, disposta con ordinanza del 4/10/2019 in relazione alla pena di anni 4, mesi 8 e giorni 25 di reclusione, sembrerebbe ancora in corso. 3. E', infine, inammissibile il terzo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato e, con riferimento al giudizio di equivalenza tra le circostanze del reato, dedotto per la prima volta in questa sede. Innanzitutto, rileva il Collegio che effettivamente la sentenza impugnata è incorsa in un errore nell'inquadramento del ruolo di Meloni (considerato quale coordinatore dell'attività di spaccio); tale ruolo, tuttavia, benché erroneamente individuato, non è stato considerato dalla Corte territoriale ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, ma solo a fini meramente rafforzativi della più ampia motivazione concernente la ritenuta recidiva reiterata e risulta privo di incidenza sulla tenuta del ragionamento svolto in merito alla riconosciuta rilevanza della ricaduta nel reato ed al giudizio di bilanciamento. Va, inoltre, aggiunto che sin dalla sentenza di primo grado era stato formulato un giudizio di equivalenza tra le concorrenti circostanze, giudizio che non è stato specificamente contestato con l'atto di appello in cui il ricorrente si è limitato a contestare la sussistenza della recidiva e ad invocare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Quanto a tale ultimo aspetto, ritiene il Collegio che detta istanza sia stata implicitamente rigettata dalla Corte territoriale in conseguenza della ritenuta recidiva reiterata, stante la sua valenza ostativa ai sensi dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e