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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 05223/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Brescia - pronunciandosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], annullata limitatamente alla quantificazione delle pene accessorie del reato di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. -, per quanto di interesse ai presenti fini, rideterminava in quattro anni la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare gli uffici direttivi delle imprese.

Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico formulato nei confronti dell'imputato, censurato per l'incongruità delle pene accessorie, che si ritenevano quantificate in violazione dei principi che erano stati affermati nella sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, limitatamente al giudizio dosimetrico, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bescia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 21/11/2017.

Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Gusmeroli, Pv. 263636-01).

La Corte di appello di Brescia, infatti, si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di legittimità, in riferimento alla sentenza presupposta, che imponeva un riesame della vicenda processuale limitato alla quantificazione delle pene accessorie, che doveva essere effettuata nel rispetto dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018.

A queste indicazioni ermeneutiche, dunque, il Giudice del rinvio bresciano si conformava correttamente, rideterminando in quattro anni la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare gli uffici direttivi delle imprese, sull'assunto, esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, che i comportamenti dell'imputato apparivano «indicativi di una spiccata capacità criminale non aliena dalla strumentalizzazione dell'attività di impresa per fini di indebito arricchimento»; considerazioni, queste, che imponevano di attestare le pene accessorie nella misura dosimetrica dl Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Brescia - pronunciandosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], annullata limitatamente alla quantificazione delle pene accessorie del reato di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. -, per quanto di interesse ai presenti fini, rideterminava in quattro anni la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare gli uffici direttivi delle imprese. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio dosimetrico formulato nei confronti dell'imputato, censurato per l'incongruità delle pene accessorie, che si ritenevano quantificate in violazione dei principi che erano stati affermati nella sentenza della Corte costituzionale 5 dicembre 2018, n. 222. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, limitatamente al giudizio dosimetrico, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bescia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Sezione quinta penale, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte territoriale il 21/11/2017. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Dori, Rv. 260327-01; Sez. 3, n. 18502 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Gusmeroli, Pv. 263636-01). La Corte di appello di Brescia, infatti, si pronunciava in conformità dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di legittimità, in riferimento alla sentenza presupposta, che imponeva un riesame della vicenda processuale limitato alla quantificazione delle pene accessorie, che doveva essere effettuata nel rispetto dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018. A queste indicazioni ermeneutiche, dunque, il Giudice del rinvio bresciano si conformava correttamente, rideterminando in quattro anni la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare gli uffici direttivi delle imprese, sull'assunto, esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, che i comportamenti dell'imputato apparivano «indicativi di una spiccata capacità criminale non aliena dalla strumentalizzazione dell'attività di impresa per fini di indebito arricchimento»; considerazioni, queste, che imponevano di attestare le pene accessorie nella misura dosimetrica dl Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]