CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28402-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'ARGENTO - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMBROSIOe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; Ric. 2021 n. 28402 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 153/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] di Fano con cui si chiedeva al Tribunale di Pesaro di annullare il verbale unico di accertamento condotto da [OSCURATO:PERSONA] e I.T.L. n. PU00001/2016-946-01 del 16.12.2016, l’avviso di addebito n. 382/2017 00002622 86 000, nonché il verbale unico di accertamento n. 201700013 del 10.11.2017 avente ad oggetto la quantificazione dei premi assicurativi [OSCURATO:PERSONA], in forza dei quali la stessa Associazione era stata diffidata a regolarizzare la posizione di alcuni lavoratori subordinati, sul presupposto del disconoscimento della relazione di volontariato con gli stessi formalmente instaurata, per prestazioni rese in favore di un Comune nel periodo dal luglio 2014 al marzo 2016; Ric. 2021 n. 28402 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- 2. la Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, ha prima di tutto condiviso l’argomento, speso dal Tribunale, secondo cui il criterio in base al quale era stato erogato ai “volontari” un rimborso spese commisurato a tempo e quantificato in modo forfettario, senza alcun riferimento ai costi effettivamente sopportati nell’eseguire la prestazione, rivelava “estraneità del rimborso stesso alla funzione sua propria, di reintegrare una documentata perdita patrimoniale”, mostrandone “la sostanziale inerenza alla funzione retributiva, sia pure in violazione dei canoni di proporzione e sufficienza ex art. 36 Cost., poiché riflette una causale corrispettiva, piuttosto che indennitaria, essendo l’elargizione monetaria in stretta relazione con la quantità del lavoro svolto, invece che con l’entità dei costi sostenuti”; tanto premesso la Corte ha poi verificato “la sufficienza degli elementi che il Tribunale ha elevato ad indici rivelatori del vincolo di subordinazione”, traendone il convincimento che il primo giudice avesse enucleato “una serie di circostanze e modalità fattuali di svolgimento della prestazione, comuni a tutti i testi escussi, che appaiono adeguati indici di subordinazione”, affermando, quindi, “l’inserimento dei lavoratori in un’organizzazione predefinita che faceva capo all’Associazione […] e che sostanzialmente non si discostava dal modello dell’eterodirezione, in relazione all’obbligo di sistematica presenza in loco, di osservanza di un orario determinato, di redazione del diario delle ore di lavoro giornalmente svolte”; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Associazione soccombente affidato ad un unico motivo; hanno resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Pesaro e Urbino; non ha svolto attività difensiva l’[OSCURATO:PERSONA]; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; Ric. 2021 n. 28402 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- la partericorrente ha anche comunicato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.col motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 l. 266/91 e dell’art.2967 c.c., in relazione alla asserita “erronea esclusione della compatibilità con la relativa disciplina del riconoscimento in favore degli associati, da parte di un'associazione di volontariato, di un rimborso forfettario entro limiti predeterminati statutariamente”; 2.il motivo non può trovare accoglimento; esso presenta taluni profili di inammissibilità nella parte in cui prospetta una violazione e falsa applicazione di norme di diritto ma, nella sostanza, andando a censurare solo uno degli elementi esaminati dalla Corte territoriale per ritenereaccertata la subordinazione, tende inevitabilmente ad una rivalutazione di merito in ordine alla sussistenza o meno di rapporti di lavoro subordinato; tanto è conclamato dall’improprio richiamo alla violazione dell’art. 2697 c.c., che è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (tra molte: Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare un reale sovvertimento degli oneri probatori, finisce per contestare l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa l’esistenza della subordinazione, pretendendo una diversa valutazione; nella parte in cui, poi, il motivo denuncia la pretesa violazione dell'art. 2 della l. n. 266 del 1991, neanche si confronta con la giurisprudenza di Ric. 2021 n. 28402 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- questa Corte secondo cui, per evitare che ilrapporto associativo mascheri unrapporto di lavoro, non possono considerarsi rimborsi spese, e vanno dunque qualificati come compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni divolontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia non collegati a spese specificamente individuate e documentate (v. Cass-n. 24451 del 2018); 3. pertanto, il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, mentre nulla va disposto per l’intimato [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto attività difensiva; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, se dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente in euro 5.000,00 per compensi professionali , oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15% in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e spese prenotate a debito per l’I.T.L. difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del c