CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 19545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28301/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, v ia Fracassinin. 18, presso lo studio legale Venettoni, avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via B. Tortolini n. 30, presso lo st udio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] P lacidi , rappresentata e difesa da ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 899/2017, depositata il 23.5.2017 della Corte d’Appello di Bari; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.4.2023dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente – dipendente del l’[OSCURATO:PERSONA] di Bari,inquadrato come «dirigente dell’area gestione tecnica»– si rivolse al T ribunale di Trani , in funzione d i giudice del lavoro, chiedendogli di condannare l’ASL al pagamento dell’importo di € 56.810,26 a titolo di compenso aggiuntivo maturato per l’espletamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dal 30.3.1998 al 29.10.2002. A sostegno della domanda, il dirigente allegò che il Direttore Generale dell’ASL, nel conferirgli l’incarico, aveva deliberato un compenso aggiuntivo annuo lordo di Lire 24.000.000, salvo poi sospendere la delibera in parte qua, sul presupposto di essersi avveduto di non poter attribuire compensi aggiuntivi ai dirigenti prima che l’Azienda avesse effettuato la graduazione delle funzioni dirigenziali prevista dal CCNL Comparto SanitàArea Dirigenza del 5.12.1996. Instauratosi il contraddittorio, il t ribunale respin se la domanda,sul presupposto che il dirigente – non impugnando la sospensione e continuando a svolgere l’incarico –avesse di fatto rinunciato al compenso ulteriore. La sentenza del tribunale venne impugnata dal dirigente davanti alla Corte d’Appello di Bari, la quale , pur sconfessando la tesi dell’implicita rinuncia posta a fondamento della decisione di primo grado, respin s e tuttavia l’impugnazione , statuendo che la domanda non aveva una base normativa legale o contrattuale e che l’ASL aveva legittimamente revocato un atto di gestione del rapporto di lavoro adottato in contrasto con la normativa contrattuale collettiva. Contro la sentenza della corte territorialeil lavoratore ha proposto ricorsoper cassazione a rticol ato in due motiv i . L’ASL Provincia di Bari si è difesa con controricorso . Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia : « 1.1. Violazione del d.lgs. n. 626 del 19.9.1994 modificato dal d.lgs. del 19.3.1996, n. 242,con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.; 1.2. V iolazione del CCNL 5.12.1996 [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di Lavoro per la [OSCURATO:PERSONA]Professionale-Tecnica e Amministrativa, [OSCURATO:PERSONA] 1994-1997 – [OSCURATO:PERSONA] 1994-1995, v iolazione del d.lgs. n. 626 del 19.9.1994 modificato dal d.lgs. del 19.3.1996, n. 242, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 1.1.Poiché la sentenza impugnata poggia sul rilievo che «l’appellante non deduce l’esistenza di norme –di fonte legale o contrattuale –che riconoscono il diritto preteso», il motivo di impugnazione rivendica di avere indica to che « la fonte normativa dell’incarico e dunque della pretesa vantata dal ricorrente è rappresent ata dal d.lgs. 626/1994 modificato dal d.lgs. 242/1996», con particolare riguardo all’art. 8, citato nella delibera di conferimento dell’incarico, e sostiene che «tanto impedisce l’applicabilità alla vicenda in esame della normativa contrattuale stante la vigenza della normativa statale– di rango superiore rispetto alla normativa contrattuale – contenente la disciplina degli incarichi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione». 1.2.Il motivo è infondato. L’art. 8 del d.lgs. n. 626 del 1994 (all’epoca vigente) imponeva al datore di lavoro di organizza re all ’ interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, nonché di designare il responsabile del servizio, che deve essere in possesso di attitudini e di capacità adeguate; ma nulla di sponeva in merito al compenso da riconoscere alla persona designata per lo svolgimento dell’incarico.Infatti, il rapport o di lavoro con il responsabile del servizionon era oggetto di disciplina n el d.lgs. n. 626 del 1994 (ora sostituito dal d.lgs. n. 81 del 2008 ) , il cui obiettivo era la tutela della sicurezza e della salute di tutti i lavoratori. Pertanto, la considerazione della Corte d’Appello di Bari secondo cui il ricorrente non aveva indicato «norme – di fonte legale o contrattuale – che riconoscono il diritto preteso» (ovverosia il diritto a ricevere una retribuzione aggiuntiva) non può essere confutata con l’invocazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 626 del 1994, che nulla dice in proposito. Il rapporto di lavoro tra il ricorrente e l’ASL Provincia di Bari, in particolare per quanto riguarda la retribuzione, era invece disciplinato dal contratto individuale, integrato dalle norme del pertinente contratt o collettiv o e , ai sensi de ll’art.1374 c.c., d a lle disposizio ni inderogabili , o non derogate dalla volontà negoziale, de lle leggi vigenti in materia. Tra queste, l’art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 (nel frattempo sostituito dall’analogo art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001), in forzadel quale «La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali » (comma 1)e t ale retribuzione « remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonchéqualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa»(comma 3).Il ricorrente era dirigente dell’area gestione tecnica dall’ASL Provincia di Bari e l’incarico di RSPP gli venneconferito nell’ambito di tale rapporto di lavoro dirigenziale . Pertanto, il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente impediva all’ASL di riconoscere al ricorrente un compenso ulteriore per l’incaricodi RSPP. Giova qui ribadire che « il principio di o n nicomprensività della retribuzione … opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l’attività svolta sia riconducibile a funzioni e poteri con nessi all’ufficio ricoperto, scaturenti da mansioni cui il dirigente è obbligato e che rientrano nei normali compiti di servizio, salvi i soli incarichi retribuiti a titolo professionale dall’Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere e sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti d ’ istituto » (Cass. n. 8261/2017, principio espresso con riguardo agli analoghi artt. 24, comma3, e 27 , comma 1, del d . l gs. n. 1 6 5 del 2001 ) . Nel caso di specienon è stato allegato dal ricorrente che il ruolo di RSPP gli fosse stato attribuito a titolo di incarico libero professionale e nemmeno che vi fosse una specifica ed espressa disposizione autorizzativa in tal senso. 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia «viol azione dell’art. 2907 c.c., violazione degli artt. 1375 e 1175 c.c., violazione dell’art. 36 Cost. e dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con riferimentoall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» . 2.1. Il ricorrente osserva di avere accettato il ruolo di RSPP sull’incolpevole affidamentodi avere diritto a un adeguato compenso per lo svolgimento di un incarico « particolarmente complesso», affidamento determinato dalla condotta dell’ASL «contraddittoria e lesiva del principio di buona fede», estrinsecatasi anche nella mera sospensione – e non revoca – della delibera che aveva riconosciuto il diritto al compenso. 2.2. Anche questo motivo èinfondato, perché l’incolpevole affidamento del lavoratore suun compenso aggiuntivo non può essere fonte del diritto a percepireuna voce di retribuzione non dovuta. Né la clausola generale di ese cuzion e de l contratto secondo buona fede (art. 1375 c.c.) può essere intesa in senso tanto ampio da imporre l’adempimento di un ’obblig azione inesistente perché assunta contra legem. Infine, la mancanza di uno specifico compenso per lo svolgimento di mansioni ulteriori (comunque non «mansioni superiori», trattandosi di dirigente: v., ex multis , Cass . n. 22047/2022) non determina, di per sé, la violazione degli artt.36 Cost. e 2126 c.c. Infatti, solo nel caso in cui le mansioni aggiuntive comporti no, dal punto di vist a qualitativo, quantitativo e temporale, il trasmodare dell’incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa e tale da richiedere la formalizzazione di un nuovo e diverso contrattosi giustifica la prevale nza , rispetto alla regola della onnicomprensività, del principio di propo rzionalità della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché dell’eccezionale efficacia – a fini del diritto alla retribuzione delle prestazioni eseguite –del contratto di lavoro nullo (v. Cass. n. 36358/2021). 3. Respinto i l ricors o , l e spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del valore della litedeterminato dall’importo oggetto della domanda del ricorrente. P.Q.M. La Corte: rigettail ricors o ;condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00per esborsi, al rimborso del le spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a tit