CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con le statuizioni conseguenti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Livorno del 22.4.2021 (con il quale era stato accolto il reclamo del detenuto avverso la decisione disciplinare dell'esclusione per dieci giorni dalle attività in comune), annullava detto provvedimento e, per l'effetto, confermava la sanzione inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione, rilevava che: la contestazione dell'addebito era avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a cura del sovraintendente Chelli, su delega del Direttagdell'istituto, sulla scorta di una relazione di servizio del 16.11.2018; l'adunanza del Consiglio di disciplina era stata celebrata il 4.12.2018 (dieci giorni dopo la contestazione) alla presenza del Loccisano. Osservava, quanto alla contestuale presenza del Direttore e del Comandante di reparto alla contestazione, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale censura sarebbe esperibile solo se la modalità di contestazione prescelta (delega al Comandante di reparto) fosse inidonea a informare l'incolpato della possibilità di difendersi; che è regola generale che un soggetto amministrativo possa delegare altri o essere sostituito da un funzionario sottordinato; la circostanza che la delega era stata effettuata non al Comandante di reparto ma a un sovraintendente non aveva menomato il diritto di difesa dell'incolpato, poiché la contestazione era avvenuta con piena, puntuale e argomentata indicazione degli elementi di fatto e di diritto che costituivano la violazione addebitata; quanto all'omessa comunicazione per iscritto della data di convocazione davanti il Consiglio di disciplina, non ogni inosservanza delle previsioni regolamentari costituisce causa di invalidità; l'udienza davanti al Consiglio di disciplina si era tenuta entro i 10 giorni dalla contestazione e, dunque, in tempo assolutamente adeguato a consentire al Loccisano di predisporre un'utile difesa; non era, inoltre, escluso che l'avviso fosse stato dato oralmente, non essendo prevista alcuna particolare formalità, al riguardo; l'omissione di alcune formalità nella procedura, in ogni caso, è idonea a determinare invalidità della stessa solo quando sia stata pregiudicata di fatto la conoscenza dell'addebito o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date in limine dell'udienza disciplinare dal Consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire in qualsiasi momento, purché venga assicurato il diritto di difesa.2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Loccisano, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per violazione di legge con riferimento all'art. 81 d.P.R. n. 230/2000. Il ricorrente ha, in proposito, osservato che il primo motivo di doglianza attiene non tanto al potere di delega nel procedimento disciplinare, ma alle modalità con cui esso può essere esercitato (forma scritta; conferimento solo ed esclusivamente ad altro funzionario "laico" e non a un sovraintendente); che altro motivo di doglianza attiene alla nullità del verbale di convocazione alla seduta del Consiglio di disciplina, atteso che nel relativo verbale mancherebbe la sottoscrizione del detenuto; che, inoltre, l'argomentare del Tribunale di sorveglianza, secondo cui non sarebbe escluso che l'avviso della convocazione del Consiglio di disciplina fosse stato dato oralmente, sarebbe del tutto a ptd ittico. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. Giova osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "in tema di procedimento per l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di detenuti, l'omissione della previa contestazione dell'addebito da parte del direttore dell'istituto o la delega di tale adempimento al Comandante del reparto di polizia penitenziaria, incide sulla validità del provvedimento adottato soltanto quando abbia pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni date in proposito in limine all'udienza fissata per la decisione davanti al Consiglio di disciplina" (Cass. sez. 1, n. 29940 del 03/07/2008, Rv. 240395 - 01; Cass. Sez. 1, n. 35562 del 11/07/2008, Rv. 241236 - 01, che ha affermato che "in tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'Amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 d. P.R. n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità del provvedimento impugnato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente data al proposto in limine dell'udienza disciplinare del Consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire in ogni momento anche ad horas" 3 07.„ Va, altresì, osservato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eventuale violazione del diritto di difesa deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza davanti al Consiglio di disciplina, trovando applicazione le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Cfr. Cass. Sez. 1, n. 13085 del 06/03/2020, Rv. 278894 - 01; Cass. Sez. 1, n. 30038 del 22/09/2020, Rv. 279733 - 01). 2. Ebbene, il Tribunale di sorveglianza nella decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi di diritto come si evince dal tenore delle puntuali argomentazioni poste a sostegno della stessa, in precedenza dettagliatamente riportate e alle quali ci si richiama, al fine di evitare inutili ripetizioni. 3. Occorre, altresì, evidenziare che detta decisione ha messo in rilievo un dato fondamentale, non contestato dal ricorrente, e cioè che il Loccisano era presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinnanzi al Consiglio di disciplina. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec