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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 22147/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunciata, il 17 dicembre 2021, dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha riformato, relativamente alla durata delle pene, la sentenza emessa, il 19 luglio 2017, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e di ricettazione.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, gli imputati hanno proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo due motivi, entrambi relativi a presunte erronee applicazioni della legge penale sostanziale. [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sua posizione, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., evidenziando che la Corte di Appello non gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche, sebbene egli avesse reso piena confessione.

Entrambi i ricorrenti, poi, deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen, sostenendo che gli aumenti di pena per i reati posti in continuazione sarebbero sproporzionati rispetto alla gravità dei fatti.

3. I ricorsi sono inammissibili perché sottoscritti personalmente dagli imputati e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità.

Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nei ricorsi risultano superati dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità.

Al riguardo, va ricordato che l'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Nel caso in esame, i ricorsi sono redatti e sottoscritti personalmente dagli imputati e l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore, delegato al deposito, non muta la riconducibilità soggettiva dell'atto, «essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della "paternità" dell'atto.

L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente determinata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/04/2022. [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente g [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunciata, il 17 dicembre 2021, dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha riformato, relativamente alla durata delle pene, la sentenza emessa, il 19 luglio 2017, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato e di ricettazione. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, gli imputati hanno proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo due motivi, entrambi relativi a presunte erronee applicazioni della legge penale sostanziale. [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sua posizione, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., evidenziando che la Corte di Appello non gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche, sebbene egli avesse reso piena confessione. Entrambi i ricorrenti, poi, deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen, sostenendo che gli aumenti di pena per i reati posti in continuazione sarebbero sproporzionati rispetto alla gravità dei fatti. 3. I ricorsi sono inammissibili perché sottoscritti personalmente dagli imputati e non da un difensore abilitato al patrocinio in sede di legittimità. Tale rilievo preliminare è dirimente: i temi proposti nei ricorsi risultano superati dalla genetica inidoneità dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità. Al riguardo, va ricordato che l'art. 1, comma 63, della legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., prevedendo che la sottoscrizione del ricorso di legittimità debba essere necessariamente posta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, i ricorsi sono redatti e sottoscritti personalmente dagli imputati e l'autentica della sottoscrizione da parte del difensore, delegato al deposito, non muta la riconducibilità soggettiva dell'atto, «essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475). Al riguardo, va ricordato che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201001) hanno individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione nella necessità della rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione: «l'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione dell'atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1».La sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, dunque, costituisce espressione della necessaria rappresentanza tecnica e non mera formalità legata alla certezza della "paternità" dell'atto. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, così equitativamente determinata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2022. [OSCURATO:PERSONA] stensore Il Presidente g [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA
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