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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 25866/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14902-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v iale Europa 190 , presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dall’[OSCURATO:PERSONA] STAZZI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell’ A vvocato Paolo GARAU,che la rappresenta e difende; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 19017 /20 21 del Tribunale di Roma , depositata il 06/12/2021; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Invio di assegno mediante posta ordinaria - Sottrazione e successiva contraffazione - Concorso di colpa del mittente - Sussistenza R.G.N.14902/2022 Cron.

Rep.

Ud.9/3/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI .

Ritenuto in fatto -che la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di un unicomotivo , per la cassazione della sentenza n. 19017/21 , del 6 dicembre 2021, delTribunale di Roma, che – in accogli mento del gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”),avverso la sentenza n. 16881 /1 6, del 16 maggio 2016, del Giudice di pace di Roma – ha accolto la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagarle la somma di euro4.500,00, oltre accessori ; -che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] , la quale chiedeva, in particolare, che fosse affermata la responsabilità di essa [OSCURATO:PERSONA], in quanto – in veste di negoziatrice di un assegno con clausola di non trasferibilità, in precedenza inviato a mezzo dell’ordinario servizio postale dalla società [OSCURATO:PERSONA] ad un proprio assicurato – ave va provveduto al pagamento dello stesso a persona che, pur apparentemente legittimata, era diversa, invece,dall’effettivo beneficiario; -che, r espinta la domanda dal primo giudice, la stessa veniva accolta, viceversa, in appello, negandosi rilievo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto ricorso, per l’invio dell’assegno, allo strumento della posta ordinaria; -che il giudice di seconde cure ha ritenuto, infatti, assorbenti i tre profili di negligenza addebitati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e rimarcati dall’appellante nel proprio atto di gravame, ovvero, l’apertura del libretto di deposito all’atto dell’incasso del titolo; la negoziazione, priva di cautela, di un titolo “fuori piazza”;l’identificazione del soggetto a mezzo di un solo documento munito di fotografia; -che avverso la sentenza del Tribunale capitolino ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di un unico motivo; -che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n n . 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e del d.m. 26 febbraio 2004, in relazione all’art. 1227, primo comma, cod. civ. e all’art. 43 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; -che si censura la decisione impugnata quanto all’esclusione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, primo comma, cod. civ., in relazione, come sopra evidenziato, dell’efficienza causale – rispetto alla verificazione del fatto dannoso – del comportamento consistente nella spedizione per forma ordinaria dell’assegno pur munito di clausola di intrasferibilità; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che il C ollegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.

Considerato in diritto -che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati, ovvero per violazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.; -che le Sezioni Unite di questa Corte – come evidenziato dalla ricorrente nel proprio atto di impugnazione –hanno affermato che la “spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore” (cfr.Cass.

Sez.

Un., sent. 26 maggio 2020, n. 9769, Rv. 657884-01); -che è stato osservato come risult i “ oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un ’ efficienza causale ai finidella riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato” (così, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. n. 9769 del 2020, cit.); - che “ se è vero, infatti, che il p agamento dell ’ assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui chepresenta il titolo all’incasso, e quindi all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, chetale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell ’ assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presuppostoindispensabile” (in tal senso, nuovamente, Cass. Sez.

Un., sent. n. 9769 del 2020, cit.); - che “il possesso del documento rappresenta infatti una condizione essenziale per l ’ esercizio del diritto in esso incorporato, allo stesso modo della qualità di prenditore di colui che presenta il titolo all’incasso: qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall ’ adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l’assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che lascelta delle predette modalità costituisca, al pari dell’errore nell’identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell’evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez.

Un., sent. n. 9769 del 2020, cit.); -che in caso di invio del titolo di credito mediante il servizio postale ordinario “il conseguente rischio che l’assegno cada in mani diverse da quelle del destinatario, e sia quindi presentato all’incasso da un soggetto diverso dallo effettivo prenditore, non può ritenersi d’altronde scongiurato né dalla clausola d’intrasferibilità” (la cui funzione precipua non consiste nell’evitare ilpredetto evento, ma nell’impedire la circolazione del titolo), “né dall ’ imposizione a carico della banca dell ’ obbligo di procedere all’identificazionedel presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionate tecniche di contraffazione dei documenti, la cui falsificazione spesso non è rilevabile neppure mediante un controllo accurato, ai fini del quale, com’è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’escludere la necessità del ricorsoad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile reperimento o del possesso da parte dell’impiegato addetto delle qualità di un esperto grafologo” (cfr. sempre Cass. Sez.

Un., sent. n. 9769 del 2020, cit.); -che la sentenza impugnata , pertanto, va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito ( oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), alla stregua del presente principio di diritto: “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente”.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvioal Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14902-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v iale Europa 190 , presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dall’[OSCURATO:PERSONA] STAZZI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell’ A vvocato Paolo GARAU,che la rappresenta e difende; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 19017 /20 21 del Tribunale di Roma , depositata il 06/12/2021; Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE Invio di assegno mediante posta ordinaria - Sottrazione e successiva contraffazione - Concorso di colpa del mittente - Sussistenza R.G.N.14902/2022 Cron. Rep. Ud.9/3/2023 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla base di un unicomotivo , per la cassazione della sentenza n. 19017/21 , del 6 dicembre 2021, delTribunale di Roma, che – in accogli mento del gravame esperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”),avverso la sentenza n. 16881 /1 6, del 16 maggio 2016, del Giudice di pace di Roma – ha accolto la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagarle la somma di euro4.500,00, oltre accessori ; -che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] , la quale chiedeva, in particolare, che fosse affermata la responsabilità di essa [OSCURATO:PERSONA], in quanto – in veste di negoziatrice di un assegno con clausola di non trasferibilità, in precedenza inviato a mezzo dell’ordinario servizio postale dalla società [OSCURATO:PERSONA] ad un proprio assicurato – ave va provveduto al pagamento dello stesso a persona che, pur apparentemente legittimata, era diversa, invece,dall’effettivo beneficiario; -che, r espinta la domanda dal primo giudice, la stessa veniva accolta, viceversa, in appello, negandosi rilievo al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto ricorso, per l’invio dell’assegno, allo strumento della posta ordinaria; -che il giudice di seconde cure ha ritenuto, infatti, assorbenti i tre profili di negligenza addebitati da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], e rimarcati dall’appellante nel proprio atto di gravame, ovvero, l’apertura del libretto di deposito all’atto dell’incasso del titolo; la negoziazione, priva di cautela, di un titolo “fuori piazza”;l’identificazione del soggetto a mezzo di un solo documento munito di fotografia; -che avverso la sentenza del Tribunale capitolino ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di un unico motivo; -che esso denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n n . 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e del d.m. 26 febbraio 2004, in relazione all’art. 1227, primo comma, cod. civ. e all’art. 43 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; -che si censura la decisione impugnata quanto all’esclusione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, primo comma, cod. civ., in relazione, come sopra evidenziato, dell’efficienza causale – rispetto alla verificazione del fatto dannoso – del comportamento consistente nella spedizione per forma ordinaria dell’assegno pur munito di clausola di intrasferibilità; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; -che il C ollegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati, ovvero per violazione dell’art. 1227, primo comma, cod. civ.; -che le Sezioni Unite di questa Corte – come evidenziato dalla ricorrente nel proprio atto di impugnazione –hanno affermato che la “spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore” (cfr.Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2020, n. 9769, Rv. 657884-01); -che è stato osservato come risult i “ oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un ’ efficienza causale ai finidella riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 9769 del 2020, cit.); - che “ se è vero, infatti, che il p agamento dell ’ assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui chepresenta il titolo all’incasso, e quindi all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, chetale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell ’ assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presuppostoindispensabile” (in tal senso, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 9769 del 2020, cit.); - che “il possesso del documento rappresenta infatti una condizione essenziale per l ’ esercizio del diritto in esso incorporato, allo stesso modo della qualità di prenditore di colui che presenta il titolo all’incasso: qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall ’ adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l’assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che lascelta delle predette modalità costituisca, al pari dell’errore nell’identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell’evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 9769 del 2020, cit.); -che in caso di invio del titolo di credito mediante il servizio postale ordinario “il conseguente rischio che l’assegno cada in mani diverse da quelle del destinatario, e sia quindi presentato all’incasso da un soggetto diverso dallo effettivo prenditore, non può ritenersi d’altronde scongiurato né dalla clausola d’intrasferibilità” (la cui funzione precipua non consiste nell’evitare ilpredetto evento, ma nell’impedire la circolazione del titolo), “né dall ’ imposizione a carico della banca dell ’ obbligo di procedere all’identificazionedel presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionate tecniche di contraffazione dei documenti, la cui falsificazione spesso non è rilevabile neppure mediante un controllo accurato, ai fini del quale, com’è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’escludere la necessità del ricorsoad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile reperimento o del possesso da parte dell’impiegato addetto delle qualità di un esperto grafologo” (cfr. sempre Cass. Sez. Un., sent. n. 9769 del 2020, cit.); -che la sentenza impugnata , pertanto, va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito ( oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità), alla stregua del presente principio di diritto: “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente”. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, con rinvioal Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del
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