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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19042/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 del GIUD.

SORVEGLIANZA di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 30 novembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Bari harevocato le autorizzazioni concesse a [OSCURATO:PERSONA], in detenzione domiciliare, aventi adoggetto l’allontanamento dalla propria abitazione dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle19.30 dei giorni feriali per provvedere alle indispensabili esigenze di vita proprie e deifamiliari.A fondamento è stato richiamato l’accertamento dei Carabinieri di Bari in data 18novembre 2023 quando, nel corso di un controllo presso l’abitazione del condannato, lostesso non è stato trovato nel proprio domicilio nonostante, nell’orario della verifica, egli nonfosse autorizzato ad allontanarsi.2.

Avverso il provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore fiduciario, ha propostoreclamo al Tribunale di sorveglianza.Ha evidenziato come l’allontanamento dal luogo di esecuzione della misura alternativasia stato originato da un equivoco e dalla convinzione di potere uscire dal domicilio inqualsiasi ora del giorno, in caso di necessità di controlli sanitari.Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente, in buona fede, aveva avvisato i Carabinieridella propria uscita.Si tratta, peraltro, di soggetto scarsamente scolarizzato, non in grado di comprenderepienamente il significato ed i termini del provvedimento giurisdizionale contenentel’autorizzazione concessa.3.

Con provvedimento del 19 dicembre 2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianzadi Bari ha qualificato il reclamo come ricorso per cassazione.4.

Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Va premesso che i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza a seguito dirichieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter,comma secondo, ord. pen.) sono impugnabili con ricorso in cassazione per violazione dilegge, trattandosi di decisioni che incidono sulla libertà personale (fra le molte, le più recenti,Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884; Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv.287623 - 01)Tali conclusioni traggono il loro fondamento sistematico dall'art. 111, settimo comma,Cost., che recita: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso inCassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenzedei tribunali militari in tempo di guerra».Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica la previsione dell'art. 568,comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Sono sempre soggetti a ricorso percassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i -quali il giudicedecide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possonodare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28».L’opzione ermeneutica, a sua volta, trae il proprio fondamento dal principio di diritto,risalente ma insuperato, affermato da Sez.

U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1997, Lombardi,Rv. 206465 - 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondocui: «I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., cheregolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltàdell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuareil grado di afflittività della misura cautelare, e devono pertanto essere ricompresi nellacategoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano leregole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, unsindacato di secondo grado esteso anche nel merito».3.

Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione di legge perché il Magistratodi sorveglianza ha preso atto della nota dei Carabinieri (provvedendo in calce ad essa) chehanno segnalato le violazioni del giorno del controllo e i precedenti per evasione risalenti edanche recenti.Piuttosto che disporre il venir meno della misura alternativa, è stata revocata la solaautorizzazione ad allontanarsi, per quattro ore al giorno, dal proprio domicilio e ciò all’esito diuna valutazione contrastata, in ricorso, con argomenti elementi di puro fatto che sollecitanouna valutazione di merito alternativa.In tal senso vanno intesi, infatti, i riferimenti alle condizioni soggettive di buona fede e discarsa scolarizzazione.A tale proposito, va comunque osservato che il ricorrente possiede la licenzia media,per come dallo stesso affermato.Prettamente fattuale è anche il riferimento al rispetto delle prescrizioni imposte alricorrente fino al momento del controllo (dato comunque da valutarsi, unitamente ad altrepregresse violazioni di misure fiduciarie segnalate dai Carabinieri).Deve, pertanto, concludersi che il ricorso non ha individuato alcuna violazione di leggeessendosi concentrato, piuttosto, su singole criticità motivazionali che non hanno evidenziatouna motivazione meramente apparente che ricorre nel caso in cui «sia del tutto avulsa dallerisultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioniapodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui ilragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio eperciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.g. in proc.Vassallo, Rv. 263100 – 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 -01).3.

Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la inammissibilità delricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 30 novembre 2025 il Magistrato di sorveglianza di Bari harevocato le autorizzazioni concesse a [OSCURATO:PERSONA], in detenzione domiciliare, aventi adoggetto l’allontanamento dalla propria abitazione dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle19.30 dei giorni feriali per provvedere alle indispensabili esigenze di vita proprie e deifamiliari.A fondamento è stato richiamato l’accertamento dei Carabinieri di Bari in data 18novembre 2023 quando, nel corso di un controllo presso l’abitazione del condannato, lostesso non è stato trovato nel proprio domicilio nonostante, nell’orario della verifica, egli nonfosse autorizzato ad allontanarsi.2. Avverso il provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore fiduciario, ha propostoreclamo al Tribunale di sorveglianza.Ha evidenziato come l’allontanamento dal luogo di esecuzione della misura alternativasia stato originato da un equivoco e dalla convinzione di potere uscire dal domicilio inqualsiasi ora del giorno, in caso di necessità di controlli sanitari.Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente, in buona fede, aveva avvisato i Carabinieridella propria uscita.Si tratta, peraltro, di soggetto scarsamente scolarizzato, non in grado di comprenderepienamente il significato ed i termini del provvedimento giurisdizionale contenentel’autorizzazione concessa.3. Con provvedimento del 19 dicembre 2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianzadi Bari ha qualificato il reclamo come ricorso per cassazione.4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza a seguito dirichieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter,comma secondo, ord. pen.) sono impugnabili con ricorso in cassazione per violazione dilegge, trattandosi di decisioni che incidono sulla libertà personale (fra le molte, le più recenti,Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884; Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv.287623 - 01)Tali conclusioni traggono il loro fondamento sistematico dall'art. 111, settimo comma,Cost., che recita: «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso inCassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenzedei tribunali militari in tempo di guerra».Si muove, del resto, nella stessa direzione ermeneutica la previsione dell'art. 568,comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale: «Sono sempre soggetti a ricorso percassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i -quali il giudicedecide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possonodare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28».L’opzione ermeneutica, a sua volta, trae il proprio fondamento dal principio di diritto,risalente ma insuperato, affermato da Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1997, Lombardi,Rv. 206465 - 01, per gli omologhi provvedimenti emessi ex art. 284 cod. proc. pen., secondocui: «I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., cheregolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltàdell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuareil grado di afflittività della misura cautelare, e devono pertanto essere ricompresi nellacategoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano leregole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, unsindacato di secondo grado esteso anche nel merito».3. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione di legge perché il Magistratodi sorveglianza ha preso atto della nota dei Carabinieri (provvedendo in calce ad essa) chehanno segnalato le violazioni del giorno del controllo e i precedenti per evasione risalenti edanche recenti.Piuttosto che disporre il venir meno della misura alternativa, è stata revocata la solaautorizzazione ad allontanarsi, per quattro ore al giorno, dal proprio domicilio e ciò all’esito diuna valutazione contrastata, in ricorso, con argomenti elementi di puro fatto che sollecitanouna valutazione di merito alternativa.In tal senso vanno intesi, infatti, i riferimenti alle condizioni soggettive di buona fede e discarsa scolarizzazione.A tale proposito, va comunque osservato che il ricorrente possiede la licenzia media,per come dallo stesso affermato.Prettamente fattuale è anche il riferimento al rispetto delle prescrizioni imposte alricorrente fino al momento del controllo (dato comunque da valutarsi, unitamente ad altrepregresse violazioni di misure fiduciarie segnalate dai Carabinieri).Deve, pertanto, concludersi che il ricorso non ha individuato alcuna violazione di leggeessendosi concentrato, piuttosto, su singole criticità motivazionali che non hanno evidenziatouna motivazione meramente apparente che ricorre nel caso in cui «sia del tutto avulsa dallerisultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioniapodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui ilragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio eperciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, P.g. in proc.Vassallo, Rv. 263100 – 01; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 -01).3. Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la inammissibilità delricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]
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