CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 17855/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Napoli,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, RobertoPatscot, ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 16 gennaio 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza emessa in data 29 dicembre 2025dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale LuigiLoffredo è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quantogravemente indiziato del delitto di tentato riciclaggio di una somma di denaro diimporto non specificato.2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’indagato,deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di confrontarsi con lededuzioni contenute nella memoria difensiva depositata. In particolare, con lamemoria, la difesa chiedeva che la condotta dell’indagato fosse ricondotta al reatopresupposto del riciclaggio, individuato nella truffa, richiamando la conversazioneindicata al progressivo n. 66, dalla quale si desumerebbe che l’indagato stesseimpugnata, secondo il ricorrente, non darebbe conto di tale specifica deduzione,poiché non menziona la conversazione n. 66 e richiama invece un diverso colloquiotelefonico non valorizzato dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per i motivi qui illustrati.2. Secondo il consolidato orientamento della Corte, il giudice di legittimitànon è titolare di alcun potere di revisione delle valutazioni fattuali compiute dalgiudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale, ivi incluse quellerelative alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alle caratteristichesoggettive dell’indagato e all’apprezzamento delle esigenze cautelari edell’adeguatezza della misura applicata, trattandosi di valutazioni riservate in viaesclusiva al giudice della cautela e al tribunale del riesame. Il sindacato dilegittimità è pertanto circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato diaconto delle ragioni giuridicamente significative poste a suo fondamento e siaimmune da manifeste illogicità, dovendosi escludere ogni controllo volto asollecitare una diversa valutazione del compendio indiziario già esaminato dalgiudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; Sez. 2,n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012,Siciliano, Rv. 251760-01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01).3. Nella fattispecie, l’assunto difensivo secondo cui il Tribunale avrebbeomesso di confrontarsi con la memoria depositata è smentito dal contenuto stessodell’ordinanza impugnata, la quale risulta diffusamente orientata alla confutazionedelle argomentazioni difensive, attraverso un articolato percorso motivazionalevolto a sostenere la qualificazione giuridica del fatto addebitato al ricorrente,ritenuto correttamente sussumibile nella fattispecie di riciclaggio e non in quella ditruffa.In tale prospettiva, il giudice del riesame non solo prende espressamentein esame gli elementi valorizzati dalla difesa, ma li sottopone a specifica disaminacritica, richiamando, tra le altre, anche la conversazione n. 66 indicata dalla stessadifesa, dalla quale desume, con argomentazione puntuale e coerente, che icolloquianti fanno inequivoco riferimento a operazioni di riciclaggio, con menzionedi conti correnti, carte bancomat e operazioni di prelievo di denaro.Ne consegue che la censura, articolata sul preteso vizio di motivazione, sirisolve in una doglianza meramente assertiva e, come tale, inammissibile inquanto l’ordinanza impugnata offre una motivazione ampia, coerente elogicamente strutturata, idonea a dar conto sia delle ragioni poste a fondamentodella decisione sia delle specifiche argomentazioni difensive, puntualmenteesaminate e disattese.Deve pertanto escludersi in radice la configurabilità del vizio di motivazionedenunciato, non potendo la motivazione essere qualificata né come mancante, nécome apparente, né tantomeno come affetta da manifeste illogicità, risolvendosiil motivo di ricorso in una sollecitazione di una rivalutazione del merito,inammissibile in sede di legittimità.4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizionidi attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessaal direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]