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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 47281/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Teramo per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Giulianova il 23 agosto 2017.

Con unico motivo di ricorso, l'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione per avere i giudici di merito escluso la applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.

Rilevato che si tratta di censura generica che omette di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale il beneficio invocato non poteva essere concesso per la reiterazione della condotta illecita e per l'assoluta indifferenza dimostrata dall'imputato «rispetto ai provvedimenti adottati dall'autorità pubblica» (la sentenza cita, in proposito, i numerosi precedenti per violazione del foglio di via obbligatorio).

Rilevato che il ricorrente si limita a ricordare che la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen è stata ritenuta anche con riferimento a reati, come l'art. 385 cod. pen., caratterizzati da offensività maggiore rispetto a quello per cui si procede.

Ritenuto che si tratti di argomento privo di pregio, atteso che, ai fini della applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

«non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica.

È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (così testualmente, Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Rilevato ancora che, ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1, cod. pen. l'offesa può essere ritenuta di particolare tenuità solo se «il comportamento risulta non abituale» e, al comma 3 della medesima disposizione si chiarisce che il comportamento è abituale «nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».

Considerato che tale condizione ricorre nel caso di specie atteso che la recidiva specifica nel biennio è elemento costitutivo del reato per cui si procede.

Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione.

Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, le cause di non punibilità che sarebbero maturate, come nel caso in esame, in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Teramo per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Giulianova il 23 agosto 2017. Con unico motivo di ricorso, l'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione per avere i giudici di merito escluso la applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Rilevato che si tratta di censura generica che omette di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale il beneficio invocato non poteva essere concesso per la reiterazione della condotta illecita e per l'assoluta indifferenza dimostrata dall'imputato «rispetto ai provvedimenti adottati dall'autorità pubblica» (la sentenza cita, in proposito, i numerosi precedenti per violazione del foglio di via obbligatorio). Rilevato che il ricorrente si limita a ricordare che la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen è stata ritenuta anche con riferimento a reati, come l'art. 385 cod. pen., caratterizzati da offensività maggiore rispetto a quello per cui si procede. Ritenuto che si tratti di argomento privo di pregio, atteso che, ai fini della applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. «non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (così testualmente, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Rilevato ancora che, ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1, cod. pen. l'offesa può essere ritenuta di particolare tenuità solo se «il comportamento risulta non abituale» e, al comma 3 della medesima disposizione si chiarisce che il comportamento è abituale «nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Considerato che tale condizione ricorre nel caso di specie atteso che la recidiva specifica nel biennio è elemento costitutivo del reato per cui si procede. Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e ciò osti all'applicazione della disciplina della prescrizione. Rilevato infatti che, come chiarito dalle Sezioni Unite, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare, le cause di non punibilità che sarebbero maturate, come nel caso in esame, in epoca successiva alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 47281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris