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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11517/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Firenze; letto il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18 febbraio 2021, che, in parziale riforma della condanna inflittagli dal Tribunale di Siena con sentenza del 25 settembre 2013, ha riqualificato il fatto come delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha rideterminato la pena.

2. Sono tre i motivi di ricorso.

2.1. Violazione dell'art. 110, cod. pen., in punto di affermazione di responsabilità.

Essa si fonda sulle accuse del coimputato, tuttavia rimaste prive di riscontri e non valutate dalla Corte distrettuale sotto il profilo dell'acrimonia che le sorreggeva.

2.2. Manifesta illogicità in punto di pena.

In motivazione, questa viene determinata in due anni di reclusione e 8.000 euro di multa; in dispositivo, invece, la pena detentiva viene indicata in due anni e sei mesi.

2.3. Avendo la Corte d'appello riqualificato il fatto negli anzidetti termini, alla data di tale decisione il delitto era già prescritto, per il decorso del termine massimo prorogato, pari a sette anni e sei mesi dalla consumazione, avvenuta il 27 febbraio 2013. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso in sede di legittimità, poiché teso esclusivamente ad una rivalutazione del materiale probatorio, in termini peraltro generici e senza alcun confronto con le lineari considerazioni logiche espresse in sentenza a sostegno delle accuse del coimputato (v. pag. 5, sent.).

2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.

Vi è un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo, in punto di misura finale della pena detentiva.

In tale evenienza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (così, tra altre, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690).

Nello specifico, emerge un'obiettiva incertezza, che spetterebbe al giudice di merito dissolvere.

3. Sul punto, dunque, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, con rinvio al giudice emittente per le sue determinazioni.

Nelle more, però, il reato si è estinto per prescrizione.

Il relativo termine, prorogato a sèguito delle diverse interruzioni collegate alle successive fasi del procedimento, è pari a sette anni e sei mesi, a far data dalla commissione del reato (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.).

Ad esso va aggiunto il periodo durante il quale il medesimo è rimasto sospeso, che è di un anno (dal 5.11.2019, data della prima udienza, rinviata su richiesta del difensore, al 5.11.2020, data in cui era stata fissata l'udienza successiva, poi rinviata con provvedimento presidenziale fuori udienza).

Pertanto, essendo stato il reato commesso il 27 febbraio 2013, la prescrizione è maturata il 27 agosto 2021.

4. La sentenza impugnata, di conseguenza, dev'essere annullata senza rinvio, per tale ragione.

La cosa giudicata, infatti, si forma sui capi della sentenza - nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli - e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.

In caso di condanna, dunque, qualora rimanga controversa la quantificazione della pena, la res iudicata si forma solo quando anche tale punto sia definito.; ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, in fattispecie relativa proprio a prescrizione del reato, pur in assenza di questioni sulla colpevolezza dell'imputato ma solo sul trattamento sanzionatorio).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Firenze; letto il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18 febbraio 2021, che, in parziale riforma della condanna inflittagli dal Tribunale di Siena con sentenza del 25 settembre 2013, ha riqualificato il fatto come delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ed ha rideterminato la pena. 2. Sono tre i motivi di ricorso. 2.1. Violazione dell'art. 110, cod. pen., in punto di affermazione di responsabilità. Essa si fonda sulle accuse del coimputato, tuttavia rimaste prive di riscontri e non valutate dalla Corte distrettuale sotto il profilo dell'acrimonia che le sorreggeva. 2.2. Manifesta illogicità in punto di pena. In motivazione, questa viene determinata in due anni di reclusione e 8.000 euro di multa; in dispositivo, invece, la pena detentiva viene indicata in due anni e sei mesi. 2.3. Avendo la Corte d'appello riqualificato il fatto negli anzidetti termini, alla data di tale decisione il delitto era già prescritto, per il decorso del termine massimo prorogato, pari a sette anni e sei mesi dalla consumazione, avvenuta il 27 febbraio 2013. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non può essere ammesso in sede di legittimità, poiché teso esclusivamente ad una rivalutazione del materiale probatorio, in termini peraltro generici e senza alcun confronto con le lineari considerazioni logiche espresse in sentenza a sostegno delle accuse del coimputato (v. pag. 5, sent.). 2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Vi è un evidente contrasto tra motivazione e dispositivo, in punto di misura finale della pena detentiva. In tale evenienza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (così, tra altre, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690). Nello specifico, emerge un'obiettiva incertezza, che spetterebbe al giudice di merito dissolvere. 3. Sul punto, dunque, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata, con rinvio al giudice emittente per le sue determinazioni. Nelle more, però, il reato si è estinto per prescrizione. Il relativo termine, prorogato a sèguito delle diverse interruzioni collegate alle successive fasi del procedimento, è pari a sette anni e sei mesi, a far data dalla commissione del reato (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.). Ad esso va aggiunto il periodo durante il quale il medesimo è rimasto sospeso, che è di un anno (dal 5.11.2019, data della prima udienza, rinviata su richiesta del difensore, al 5.11.2020, data in cui era stata fissata l'udienza successiva, poi rinviata con provvedimento presidenziale fuori udienza). Pertanto, essendo stato il reato commesso il 27 febbraio 2013, la prescrizione è maturata il 27 agosto 2021. 4. La sentenza impugnata, di conseguenza, dev'essere annullata senza rinvio, per tale ragione. La cosa giudicata, infatti, si forma sui capi della sentenza - nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli - e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni. In caso di condanna, dunque, qualora rimanga controversa la quantificazione della pena, la res iudicata si forma solo quando anche tale punto sia definito.; ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239, in fattispecie relativa proprio a prescrizione del reato, pur in assenza di questioni sulla colpevolezza dell'imputato ma solo sul trattamento sanzionatorio). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescr
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