CassazionedecretoSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42321/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato: che l'unico motivo di ricorso attiene al preteso difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio; che -secondo quanto prospettato dal difensore- nell'udienza del 23 novembre 2017 il P.M. aveva rappresentato che l'imputato era agli arresti donniciliari per altra causa in Genova; che il Giudice aveva rilevato l'omessa notifica, disponendo che in caso di mancato reperimento per cessazione della misura il decreto avrebbe dovuto essere notificato presso la Casa di reclusione di Spoleto ove l'imputato aveva eletto domicilio al momento della notifica dell'avviso di conclusione indagini e, inoltre, che in caso di impossibilità si sarebbe dovuto procedere nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; che il difensore rappresenta che all'epoca della notifica l'imputato era stato autorizzato a modificare il luogo degli arresti da Genova a Perugia e che ivi avrebbe dovuto essere effettuata la notifica; che la censura è manifestamente infondata non risulta affatto che l'imputato avesse dato notizia del mutamento del luogo di custodia all'Autorità giudiziaria, in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 161 cod. proc. pen., né che la relativa questione sia stata prospettata in sede di appello ove l'imputato era assistito dal difensore di fiducia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Angelo tanzo [OSCURATO:PERSONA]