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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 19391/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5607/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Numero registro generale 5607/2022 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 19391/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1073/2021 depositata il 04/10/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia della parte controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 11/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5607/2022 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 19391/2025 Data pubblicazione 14/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5607/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Numero registro generale 5607/2022 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 19391/2025 Data pubblicazione 14/07/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.1073/2021 depositata il 04/10/2021. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione della parte controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia della parte controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 11/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 5607/2022 Numero sezionale 523/2025 Numero di raccolta generale 19391/2025 Data pubblicazione 14/07/2025