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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22159/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) e sulla identificazione, quale autore della condotta, dell'imputato che sosteneva di non essersi trovato a bordo dell'auto condotta dal correo essendosi limitato a prelevarlo dopo la fuga.

I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, per disattendere la versione difensiva dell'imputato, la circostanza che questi era stato individuato dal verbalizzante come una delle due persone che, dopo la fuga e uno scontro con altro veicolo, era sceso dall'auto proseguendo la fuga a piedi e valorizzando, altresì, il contenuto dei messaggi che il coimputato gli aveva inviato per essere recuperato dopo che si erano separati.

Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non sono illogiche e si fondano su un preciso e incontestabile dato probatorio che il ricorrente pretermette nella sua ricostruzione proponendo censure sulla motivazione.

Tanto rende indeducibili, perché volti alla rivalutazione del merito oltre che manifestamente infondate le argomentazioni svolte con la memoria prodotta in vista della trattazione dell'odierna udienza che è tornato, reiterandola, sui motivi di ricorso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) e sulla identificazione, quale autore della condotta, dell'imputato che sosteneva di non essersi trovato a bordo dell'auto condotta dal correo essendosi limitato a prelevarlo dopo la fuga. I giudici di merito hanno correttamente valorizzato, per disattendere la versione difensiva dell'imputato, la circostanza che questi era stato individuato dal verbalizzante come una delle due persone che, dopo la fuga e uno scontro con altro veicolo, era sceso dall'auto proseguendo la fuga a piedi e valorizzando, altresì, il contenuto dei messaggi che il coimputato gli aveva inviato per essere recuperato dopo che si erano separati. Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non sono illogiche e si fondano su un preciso e incontestabile dato probatorio che il ricorrente pretermette nella sua ricostruzione proponendo censure sulla motivazione. Tanto rende indeducibili, perché volti alla rivalutazione del merito oltre che manifestamente infondate le argomentazioni svolte con la memoria prodotta in vista della trattazione dell'odierna udienza che è tornato, reiterandola, sui motivi di ricorso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 22159/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris