Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00913/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1975 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t •-• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato, poiché ripropone le stesse questioni già discusse e correttamente disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e coerenti con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamati (si veda, in particolare, pag. 4 sulle condizioni in cui è stata rinvenuta l'arma clandestina e sulla conseguente evidente consapevolezza della sua provenienza illecita da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nere estensore [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1975 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t •-• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità e comunque manifestamente infondato, poiché ripropone le stesse questioni già discusse e correttamente disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e coerenti con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di questa Corte, puntualmente richiamati (si veda, in particolare, pag. 4 sulle condizioni in cui è stata rinvenuta l'arma clandestina e sulla conseguente evidente consapevolezza della sua provenienza illecita da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] nere estensore [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 00913/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris