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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2021

Cassazione n. 08408/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Ancona; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 22/05/2021 il Tribunale di sorveglianza di Ancona, pronunciandosi sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], concedeva al condannato il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare e contestualmente rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto contestualmente da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in un anno e nove mesi di reclusione.

Nel denegare la concessione del beneficio penitenziario richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il Tribunale di sorveglianza di Ancona richiamava il vissuto criminale e l'assenza di prospettive lavorative adeguate del condannato, che imponevano di formulare una prognosi negativa sull'idoneità della misura alternativa ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie.

Si richiamavano, in particolare, le incerte prospettive lavorative del condannato, collegate alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese che gli era stata irrogata, che gli impediva di prestare servizio presso la società Teknogas s.r.I., di cui in passato era stato amministratore unico, che aveva manifestato la disponibilità ad assumere il ricorrente.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 6, e 666 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona non aveva provveduto sulla richiesta di differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentata dalla difesa del ricorrente, allo scopo di attendere la definizione del procedimento esecutivo attivato dal condannato per ottenere la sospensione condizionale della pena, che era collegata alla concessione della misura alternativa controversa.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 666, comma 5, 678, 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 2639 cod. civ., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'evoluzione della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso, attestato dalle prospettive lavorative collegate alla società Teknogas s.r.I., di cui non era più amministratore unico, avendo rassegnato le dimissioni dalla carica, nella quale era subentrato [OSCURATO:PERSONA].

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento alle incerte prospettive lavorative del condannato, collegate alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese che gli era stata irrogata, che gli impediva di prestare servizio presso la società Teknogas s.r.I., di cui era stato amministratore unico, che aveva manifestato la disponibilità ad assumere il condannato.

In questa cornice, deve rilevarsi che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il titolo esecutivo, definito attraverso le pene principali e le pene accessorie eseguibili, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione della pericolosità sociale del condannato, essendo indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contesto prognostico ispirato al principio di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A., Rv. 274513-01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231-01).

Nel caso di specie, pur essendo incontroverso e non contestato che la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese che gli era stata irrogata non consentiva a Talevi di svolgere attività dirigenziali nel contesto di attività imprenditoriali, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona un'adeguata verifica sull'idoneità trattamentale dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto dal condannato, attraverso un vaglio complessivo della sua personalità e del percorso rieducativo intrapreso dopo l'esecuzione della pena.

Né il riferimento alla carica di amministratore unico, svolta, in passato, dal ricorrente nella società Teknogas s.r.I., richiamata senza alcuna verifica concreta dei suoi rapporti con l'attuale dirigenza, è idoneo a spiegare il pericolo concreto di elusione della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese.Tali verifiche giurisdizionali, a ben vedere, si imponevano, anche alla luce del giudizio positivo espresso il 04/06/2021 dall'U.E.P.E. competente, che valutava favorevolmente le prospettive lavorative indicate nell'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che venivano correlate al contesto familiare armonico del ricorrente e all'attività di volontariato svolta, da anni, dal condannato.

Ne discende che il provvedimento impugnato, sul piano motivazionale, non appare fondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], tenendo presente che la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non presuppone una totale esclusione della pericolosità sociale, che, invece, costituisce l'obiettivo del processo di rieducazione, ma postula, più limitatamente, l'esistenza di elementi positivi, da cui si possa desumere l'attivazione di un percorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato; elementi, questi, che, sulla base dei riferimenti contenuti nello stesso provvedimento impugnato, nel caso di specie, sembrerebbero sussistenti e avvalorati dalla relazione dell'U.E.P.E., sopra richiamata, che esprimeva un giudizio positivo sul percorso trattamentale avviato dal condannato.

A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur rappresentando uno strumento certamente utile al reinserimento sociale del condannato, deve essere valutato nel più generale contesto delle sue prospettive rieducative, che comportano una valutazione complessiva dei criteri indicati dall'art. 47 Ord. pen., tra i quali può assumere un rilievo surrogatorio lo svolgimento di attività volontaristiche.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «Per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico» (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E.A., Rv. 256024-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1 n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424-01).

3. Resta assorbita nella doglianza oggetto di accoglimento la residua censura, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona non aveva provveduto sulla richiesta di differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentata dalla difesa del ricorrente, allo scopo di attendere la definizione del procedimento esecutivo attivato dal condannato per ottenere la sospensione condizionale della pena, che era collegata alla concessione della misura alternativa controversa.

Non può, invero, non rilevarsi che l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza di Ancona, da cui deriva il differimento della conclusione del presente procedimento, rende sprovvista di interesse la doglianza in questione, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell'impugnazione (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01).

4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Ancona; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 22/05/2021 il Tribunale di sorveglianza di Ancona, pronunciandosi sull'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], concedeva al condannato il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare e contestualmente rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto contestualmente da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, quantificata in un anno e nove mesi di reclusione. Nel denegare la concessione del beneficio penitenziario richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il Tribunale di sorveglianza di Ancona richiamava il vissuto criminale e l'assenza di prospettive lavorative adeguate del condannato, che imponevano di formulare una prognosi negativa sull'idoneità della misura alternativa ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie. Si richiamavano, in particolare, le incerte prospettive lavorative del condannato, collegate alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese che gli era stata irrogata, che gli impediva di prestare servizio presso la società Teknogas s.r.I., di cui in passato era stato amministratore unico, che aveva manifestato la disponibilità ad assumere il ricorrente. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 6, e 666 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona non aveva provveduto sulla richiesta di differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentata dalla difesa del ricorrente, allo scopo di attendere la definizione del procedimento esecutivo attivato dal condannato per ottenere la sospensione condizionale della pena, che era collegata alla concessione della misura alternativa controversa. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 666, comma 5, 678, 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 2639 cod. civ., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'evoluzione della personalità dell'istante e del processo rieducativo intrapreso, attestato dalle prospettive lavorative collegate alla società Teknogas s.r.I., di cui non era più amministratore unico, avendo rassegnato le dimissioni dalla carica, nella quale era subentrato [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento alle incerte prospettive lavorative del condannato, collegate alla pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese che gli era stata irrogata, che gli impediva di prestare servizio presso la società Teknogas s.r.I., di cui era stato amministratore unico, che aveva manifestato la disponibilità ad assumere il condannato. In questa cornice, deve rilevarsi che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, il titolo esecutivo, definito attraverso le pene principali e le pene accessorie eseguibili, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione della pericolosità sociale del condannato, essendo indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contesto prognostico ispirato al principio di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A., Rv. 274513-01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231-01). Nel caso di specie, pur essendo incontroverso e non contestato che la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese che gli era stata irrogata non consentiva a Talevi di svolgere attività dirigenziali nel contesto di attività imprenditoriali, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Ancona un'adeguata verifica sull'idoneità trattamentale dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto dal condannato, attraverso un vaglio complessivo della sua personalità e del percorso rieducativo intrapreso dopo l'esecuzione della pena. Né il riferimento alla carica di amministratore unico, svolta, in passato, dal ricorrente nella società Teknogas s.r.I., richiamata senza alcuna verifica concreta dei suoi rapporti con l'attuale dirigenza, è idoneo a spiegare il pericolo concreto di elusione della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese.Tali verifiche giurisdizionali, a ben vedere, si imponevano, anche alla luce del giudizio positivo espresso il 04/06/2021 dall'U.E.P.E. competente, che valutava favorevolmente le prospettive lavorative indicate nell'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che venivano correlate al contesto familiare armonico del ricorrente e all'attività di volontariato svolta, da anni, dal condannato. Ne discende che il provvedimento impugnato, sul piano motivazionale, non appare fondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], tenendo presente che la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale non presuppone una totale esclusione della pericolosità sociale, che, invece, costituisce l'obiettivo del processo di rieducazione, ma postula, più limitatamente, l'esistenza di elementi positivi, da cui si possa desumere l'attivazione di un percorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato; elementi, questi, che, sulla base dei riferimenti contenuti nello stesso provvedimento impugnato, nel caso di specie, sembrerebbero sussistenti e avvalorati dalla relazione dell'U.E.P.E., sopra richiamata, che esprimeva un giudizio positivo sul percorso trattamentale avviato dal condannato. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur rappresentando uno strumento certamente utile al reinserimento sociale del condannato, deve essere valutato nel più generale contesto delle sue prospettive rieducative, che comportano una valutazione complessiva dei criteri indicati dall'art. 47 Ord. pen., tra i quali può assumere un rilievo surrogatorio lo svolgimento di attività volontaristiche. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «Per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico» (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E.A., Rv. 256024-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1 n. 5076 del 21/09/1999, Jankovic, Rv. 214424-01). 3. Resta assorbita nella doglianza oggetto di accoglimento la residua censura, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona non aveva provveduto sulla richiesta di differimento dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentata dalla difesa del ricorrente, allo scopo di attendere la definizione del procedimento esecutivo attivato dal condannato per ottenere la sospensione condizionale della pena, che era collegata alla concessione della misura alternativa controversa. Non può, invero, non rilevarsi che l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio davanti al Tribunale di sorveglianza di Ancona, da cui deriva il differimento della conclusione del presente procedimento, rende sprovvista di interesse la doglianza in questione, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell'impugnazione (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01). 4. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudiz