Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10109/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tedomiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale Parioli, n. 55;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Adoncecchi;LLOYD’S [OSCURATO:PERSONA], quale subentrante nella gestione eper le conseguenti responsabilità delle polizze Lloyd’s, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Rudalli e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026- controricorrenti -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Avverso la sentenza n. 1170/2021 emessa dalla Corte d’Appello diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., NadiaGini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCinzia Bertelli, perché venisse dichiarato pieno ed esclusivo proprietariodell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via della Murena, n. 6/8, e perchévenisse accertata l'occupazione senza titolo da parte dei convenuti delpredetto bene, con conseguente loro condanna al rilascio e al risarcimentodei danni, assumendo che aveva acquistato la proprietà dell’immobile invirtù dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica,trascritta il 28/3/2002, da lui proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eCinzia Bertelli e decisa con la sentenza n. 110/03 del Tribunale diPiombino, con la quale era stato obbligato ad accollarsi il mutuo ipotecarioacceso nel 1999 presso BNL; che i suoi alienanti, in data 25/3/2002,avevano venduto il medesimo bene alla società [OSCURATO:SOCIETA].; che non glifosse opponibile l’atto di acquisto effettuato da quest’ultima società inquanto la propria domanda ex art. 2932 c.c. era stata trascritta primadella trascrizione di quest’ultima compravendita, avvenuta il 3/4/2002,così come trascritta era stata, in data 22/6/2004, anche la sentenzaemessa ex art. 2932 c.c.; che questa società, dopo avere ristrutturato eampliato l’immobile, lo aveva frazionato in cinque unità immobiliari cheNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026aveva messo in vendita; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanoacquistato due unità con atto del 7/6/2004; che la BNL, presso cui si erarecato per accollarsi il mutuo o estinguerlo, aveva replicato che vi avevagià provveduto la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva rifiutato l’offerta reale dipagamento del prezzo ex art. 1209 c.c..Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della Co.Ma.Rs.r.l., chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa il notaio GloriaBrugnoli e il Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Volterra, eccependo,in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità della domanda e lanullità dell'atto di citazione, nonché la riunione di tale giudizio con altracausa iscritta al R.G.N. 4010/04 del Tribunale di Livorno, e chiedendo ilrigetto della domanda attorea e l'accoglimento di quella riconvenzionalevolta a ottenere: la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in suofavore, dei danni procurati con il suo operato e a provvedere, a sua cura espese, alla cancellazione della trascrizione della sentenza n. 110/03 delTribunale di Piombino; la condanna del Conservatore dei RegistriImmobiliari di Volterra a provvedere alla cancellazione di dette trascrizionie al risarcimento dei danni causati alla società con l'illegittima trascrizioneeseguita; in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, lacondanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido tra loro, a manlevarla e tenerla indenne da ogni esborso che fossederivato dalla causa e al risarcimento dei danni; e, infine, in caso diaccoglimento della domanda attorea, la limitazione del suo accoglimentoalla parte di condominio non comprensiva delle ex particelle 112 e 142 delN.C.T., con condanna, in tal caso, di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma versata dalla società convenuta alla BNL per l'estinzione del mutuoe di una somma pari all'aumento di valore apportato all'immobiledall'ampliamento e ristrutturazione operati, subordinando l'acquisto dellaproprietà e del possesso, da parte dell’attore, e l'eventuale rilascio daNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026parte degli occupanti al pagamento della predetta somma, oltre allacondanna al maggior danno ex art. 96 c.p.c. e alle spese di lite.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la domanda attoreavenisse rigettata e, in caso di suo accoglimento, che la società CO.MA.Rs.r.l. fosse tenuta a garantirlo della evizione e fosse condannata allarestituzione della caparra di euro 52.000,00 e al risarcimento dei danni.Si costituì anche [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la domanda dell'attore venissedichiarata inammissibile, improcedibile e infondata e, in caso diaccoglimento totale o parziale della stessa, che la società [OSCURATO:SOCIETA] e ilnotaio [OSCURATO:PERSONA] venissero dichiarati tenuti a garantire, tenereindenne, manlevare e risarcire e che venissero, quindi, condannati, insolido, al pagamento immediato di tutte le conseguenze pregiudizievoliderivanti, col maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.Si costituì [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse autorizzata achiamare in causa la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il notaio [OSCURATO:PERSONA], chevenisse respinta la domanda attrice e, in via riconvenzionale, che venisseaccertata l'inopponibilità a lei della sentenza n. 10/2003 del Tribunale diLivorno; in caso di accoglimento anche parziale della domanda, che lasocietà e la notaia venissero condannate, in solido, a risarcire i danniderivanti dai predetti titoli e a tenerla indenne da qualsiasi conseguenzapregiudizievole, anche solo per le spese e a titolo di risarcimento deldanno da qualsiasi pregiudizio in ordine alle pretese anche future di FabioInnocenti o dei suoi aventi causa per i titoli di cui al preliminare del20/03/2001, concluso tra l'attore e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dellaCO.[OSCURATO:SOCIETA]., prendendo atto delle chiamate in causa e formulandodomanda riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di riunionecon la causa pendente presso il Tribunale di Livorno n. 4010/04.Si costituì la terza chiamata in causa, notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendoche venisse dichiarata inammissibile e improcedibile la domandaNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026dell'attore e nullo il suo atto di citazione; che venisse autorizzata allachiamata in causa degli assicuratori dei Lloyd’s of London, di [OSCURATO:PERSONA] e del Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Volterra; invia principale, che venisse respinta la domanda attorea; in viasubordinata, in caso di suo accoglimento, che venisse accertata laresponsabilità esclusiva dei venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delConservatore dei [OSCURATO:PERSONA]; in caso di accertamento della suaresponsabilità, che venissero condannati gli assicuratori dei Lloyd’s ofLondon a tenerla indenne da qualsiasi somma eventualmente tenuta acorrispondere.Si costituì in giudizio il Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Volterra,chiedendo, preliminarmente, che venisse dichiarata inammissibile la suachiamata in causa da parte del notaio Brugnoli; in subordine, chevenissero dichiarate inammissibili tutte le chiamate in causa o venisserorespinte per difetto di legittimazione passiva del Conservatore; in ulterioresubordine, che venisse rigettata nel merito la domanda di danni formulatadalla società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la domanda di condanna a favore dialtri formulata dal notaio Brugnoli e che venissero rigettate tutte ledomande da chiunque proposte nei confronti del Conservatore.Si costituirono in giudizio i Lloyd’s of London, chiedendo, in via principale,che venisse respinta la domanda di parte attrice in quanto infondata; invia subordinata e in caso di accertamento della responsabilitàprofessionale del notaio [OSCURATO:PERSONA] e di sua condanna al risarcimentoin favore di chiamati, che si tenesse conto di talune eccezioni.Rimasero, invece, contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ValerioMartini.Dopo l'interruzione del processo dovuta al decesso del convenuto GianniViviani e la sua riassunzione, il Tribunale, con sentenza n. 5/2012 del23/01/2012, rigettò le domande dell'attore [OSCURATO:PERSONA]; dichiaròassorbite quelle proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FrancoNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026Daini contro la [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro ilnotaio [OSCURATO:PERSONA], dal notaio [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], il Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Volterra e iLloyd’s of London; condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredella società [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 26.400,00 a saldo delprezzo di acquisto del proprio immobile; rigettò tutte le altre domandeproposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA]; dichiaròinammissibili le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] e ilConservatore aventi a oggetto la condanna alla cancellazione dellatrascrizione della sentenza n. 110/03 e del relativo atto di citazione;rigettò la domanda della società [OSCURATO:SOCIETA]. contro il Conservatore,avente a oggetto la condanna al risarcimento dei danni, e quella contro[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], si concluse, nella resistenza del [OSCURATO:SOCIETA]., che proposero distinti appelliincidentali condizionati, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di GloriaBrugnoli e dei LLloyd’s of London, nonché nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],con la sentenza n. 1170/2021, pubblicata il 9/6/2021, con la quale laCorte d’Appello di Firenze respinse l’appello principale e quello incidentaleproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare lespese del grado nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], di GloriaBrugnoli, dell’[OSCURATO:PERSONA] of London e di [OSCURATO:PERSONA]; econdannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, al pagamento dellespese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della Conservatoria deiRegistri Immobiliari di Volterra.2.

Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a due motivi; resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026Gloria Brugnoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Viviani, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ilConservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Volterra, [OSCURATO:PERSONA] e CinziaBertelli.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SA hanno depositatomemorie.Considerato che:1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c., per avere i giudici di merito dichiarato l'appelloinammissibile per carenza del requisito di specificità in quanto l'appellantenon aveva adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioniper le quali l'iter logico-giuridico, sulla base del quale era statapronunciata la sentenza impugnata, fosse erroneo.Il ricorrente ha, sul punto, obiettato di avere dichiarato espressamente diimpugnare il capo della sentenza di cui al punto 4 della motivazione, di cuiaveva riportato ampi stralci e illustrato in modo esaustivo i motivi diimpugnazione, soffermandosi, in particolare, sulle ragioni per le quali ilmancato accollo del mutuo, reso impossibile dalla condotta dei venditoriViviani e Bertelli, non fosse ostativo al trasferimento della proprietàdell'immobile oggetto di causa e dunque al prodursi degli effetti dellasentenza n. 110/2003 del Tribunale di Livorno, e ribadendo e motivandosulla validità dell'offerta spiegata in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].,mentre la sostanziale coincidenza tra le argomentazioni svolte in primogrado e quelle contenute nell'atto d'appello non giustificavano alcunacensura in quanto i fatti erano pacifici e la materia del contendere era dipuro diritto.Il motivo è fondato.Va innanzitutto evidenziato che, come affermato dalle Sezioni unite diquesta Corte con la sentenza n. 3840 del 2007, qualora il giudice, dopoNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato dellapotestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbiaimpropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse a impugnare;conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla solastatuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto diinteresse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche inordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenzagravata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass.,Sez. 3, 20/8/2015, n. 17004; Cass., Sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30393;Cass., Sez. 3, 19/9/2022, n. 27388).Pertanto, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile unadomanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modospogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loroesame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti aifini della decisione, in quanto costituenti mere argomentazioni ipotetiche evirtuali, e, quindi, prive di effetti giuridici per l’assenza di valenzadecisoria, con la conseguenza che la parte soccombente è tenuta acensurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce lavera ragione della decisione (Cass., Sez. 1, 16/6/2020, n. 11675; Cass.,Sez. 5, 12/12/2024, n. 32092).La situazione descritta nei principi sopra enunciati è proprio quellaverificatasi nella specie, atteso che i giudici di merito hanno esorditosostenendo che il primo motivo d’appello, prima ancora che infondato,fosse inammissibile in quanto carente del requisito della specificità,richiamando all’uopo i principi ai quali l’atto di impugnazione in appello sisarebbe dovuto uniformare ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e che l’appellantenon avesse adempiuto all’onere di indicare in maniera specifica le ragioniper le quali l’iter logico-giuridico fondante la sentenza fosse erroneo.

Adavviso dei giudici, l’appellante, a fronte della minuziosa ricostruzioneNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026operata dal primo giudice sui fatti allegati dalle parti, con corretta econdivisa ricostruzione della vicenda, aveva, infatti, omesso di indicare lecontrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisioneimpugnata e si era limitato, nella sostanza, a ribadire le stesse tesisostenute in primo grado, omettendo di indicare specificamente lecontrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisioneimpugnata, tra l’altro inidonee a inficiare la ratio della sentenza gravata.Orbene, i consolidati insegnamenti di questa Corte sul punto stabilisconoche, per un verso, la specificità dei motivi di appello deve esserecommisurata all'ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (intermini, tra le tante, Cass., n. 2320/ 2023; Cass. n. 21401/2021) e, peraltro verso, che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiestadall'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. conmodif. dalla l. n. 134 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzodi particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativodi decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, ilquale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata (Cass., Sez.

U, n. 36481/2022).Come recentemente chiarito da Cass., Sez. 2, n. 2320/ 2023, l'esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, puòsostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nelgiudizio di primo grado, sicché non è necessaria l'allegazione di profilifattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata especifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame diNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento allestatuizioni adottate dal primo giudice (anche Cass. n. 23781/2020).Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno,non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesamedella causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi -previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ. – prescinde, peraltro,da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudicesiano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cuisi fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto dellasentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche,seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma dellapronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, inmodo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata dellerelative censure. (Cass., Sez. 3, n. 21745/ 2006).Orbene, l’esame della sentenza di primo grado e l’atto di appello, operatoda questa Corte in ragione della natura processuale della questione postacon il ricorso principale consente di ritenere che, diversamente da quantoaffermato dalla Corte di merito, le censure proposte fossero idonee asottoporre alla stessa un’adeguata critica alla decisione impugnata, inquanto sufficientemente specifiche.

Ciò tanto più vero ove si consideri chela sentenza impugnata, evidentemente in grado di cogliere la specificitàdella critica, dopo essersi spogliata del vaglio di merito, è stata in grado,contraddittoriamente, di effettuarlo.Da quanto esposto consegue la fondatezza della censura.2.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1359, 1360, 2644 e 2652, primo comma, n. 2, c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici respinto ladomanda proposta dal ricorrente, sostenendo che questi non avesseacquistato la proprietà del bene conteso, in quanto la sentenza n.110/2003 del Tribunale di Livorno aveva condizionato l’effetto traslativoNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026all’avveramento della condizione sospensiva dell’accollo del mutuo daparte dell’acquirente e in quanto detta condizione non si era avverata, némai si sarebbe potuta avverare, essendo stata la seconda acquirente,ossia la [OSCURATO:SOCIETA]., ad accollarsi quel mutuo; inoltre va considerato chel’applicabilità alla specie della fictio iuris di avveramento sancita dall’art.1359 c.c., stante l’imputabilità ai venditori del mancato avveramento dellacondizione, avendo essi contravvenuto all’obbligo di buona fede di cuiall’art. 1358 c.c., allorché avevano venduto il bene alla società,accordandosi con essa perché provvedesse all’estinzione del mutuocontratto con la BNL.Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, in quanto leulteriori argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine almerito della controversia esulano dalla ratio decidendi che è invecefondata sulla sola inammissibilità del gravame.Peraltro e in disparte, le affermazioni sul punto rese dalla sentenzad’appello sono difformi dai principi più volte affermati da questa Corte,secondo cui, in tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. deltrasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinatoal pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non sidi trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo econfigurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art.1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare lacorrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che ilmancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato dellasentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia deltrasferimento del bene ex art. 1353 c.c., che, invece, avviene proprio conla sentenza ex art. 2932 c.c., ma, semmai causa di inadempimentorisolutivo (tra le tante Cass., Sez. 2, 22/3/2023, n. 8164; Cass., Sez. 2,Numero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/202607/11/2017 , n. 26364; Cass., Sez. 2, 06/08/2001, n. 10827; Cass.,Sez. 2, 09/02/1993, n. 1588)-,.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/3/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tedomiciliata presso lo studio del primo, in Roma, viale Parioli, n. 55;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Adoncecchi;LLOYD’S [OSCURATO:PERSONA], quale subentrante nella gestione eper le conseguenti responsabilità delle polizze Lloyd’s, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Rudalli e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026- controricorrenti -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Avverso la sentenza n. 1170/2021 emessa dalla Corte d’Appello diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., NadiaGini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCinzia Bertelli, perché venisse dichiarato pieno ed esclusivo proprietariodell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via della Murena, n. 6/8, e perchévenisse accertata l'occupazione senza titolo da parte dei convenuti delpredetto bene, con conseguente loro condanna al rilascio e al risarcimentodei danni, assumendo che aveva acquistato la proprietà dell’immobile invirtù dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica,trascritta il 28/3/2002, da lui proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eCinzia Bertelli e decisa con la sentenza n. 110/03 del Tribunale diPiombino, con la quale era stato obbligato ad accollarsi il mutuo ipotecarioacceso nel 1999 presso BNL; che i suoi alienanti, in data 25/3/2002,avevano venduto il medesimo bene alla società [OSCURATO:SOCIETA].; che non glifosse opponibile l’atto di acquisto effettuato da quest’ultima società inquanto la propria domanda ex art. 2932 c.c. era stata trascritta primadella trascrizione di quest’ultima compravendita, avvenuta il 3/4/2002,così come trascritta era stata, in data 22/6/2004, anche la sentenzaemessa ex art. 2932 c.c.; che questa società, dopo avere ristrutturato eampliato l’immobile, lo aveva frazionato in cinque unità immobiliari cheNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026aveva messo in vendita; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevanoacquistato due unità con atto del 7/6/2004; che la BNL, presso cui si erarecato per accollarsi il mutuo o estinguerlo, aveva replicato che vi avevagià provveduto la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva rifiutato l’offerta reale dipagamento del prezzo ex art. 1209 c.c..Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della Co.Ma.Rs.r.l., chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa il notaio GloriaBrugnoli e il Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Volterra, eccependo,in via preliminare, l'inammissibilità e improcedibilità della domanda e lanullità dell'atto di citazione, nonché la riunione di tale giudizio con altracausa iscritta al R.G.N. 4010/04 del Tribunale di Livorno, e chiedendo ilrigetto della domanda attorea e l'accoglimento di quella riconvenzionalevolta a ottenere: la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento, in suofavore, dei danni procurati con il suo operato e a provvedere, a sua cura espese, alla cancellazione della trascrizione della sentenza n. 110/03 delTribunale di Piombino; la condanna del Conservatore dei RegistriImmobiliari di Volterra a provvedere alla cancellazione di dette trascrizionie al risarcimento dei danni causati alla società con l'illegittima trascrizioneeseguita; in caso di accoglimento anche parziale della domanda attorea, lacondanna del notaio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido tra loro, a manlevarla e tenerla indenne da ogni esborso che fossederivato dalla causa e al risarcimento dei danni; e, infine, in caso diaccoglimento della domanda attorea, la limitazione del suo accoglimentoalla parte di condominio non comprensiva delle ex particelle 112 e 142 delN.C.T., con condanna, in tal caso, di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dellasomma versata dalla società convenuta alla BNL per l'estinzione del mutuoe di una somma pari all'aumento di valore apportato all'immobiledall'ampliamento e ristrutturazione operati, subordinando l'acquisto dellaproprietà e del possesso, da parte dell’attore, e l'eventuale rilascio daNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026parte degli occupanti al pagamento della predetta somma, oltre allacondanna al maggior danno ex art. 96 c.p.c. e alle spese di lite.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la domanda attoreavenisse rigettata e, in caso di suo accoglimento, che la società CO.MA.Rs.r.l. fosse tenuta a garantirlo della evizione e fosse condannata allarestituzione della caparra di euro 52.000,00 e al risarcimento dei danni.Si costituì anche [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la domanda dell'attore venissedichiarata inammissibile, improcedibile e infondata e, in caso diaccoglimento totale o parziale della stessa, che la società [OSCURATO:SOCIETA] e ilnotaio [OSCURATO:PERSONA] venissero dichiarati tenuti a garantire, tenereindenne, manlevare e risarcire e che venissero, quindi, condannati, insolido, al pagamento immediato di tutte le conseguenze pregiudizievoliderivanti, col maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.Si costituì [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse autorizzata achiamare in causa la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il notaio [OSCURATO:PERSONA], chevenisse respinta la domanda attrice e, in via riconvenzionale, che venisseaccertata l'inopponibilità a lei della sentenza n. 10/2003 del Tribunale diLivorno; in caso di accoglimento anche parziale della domanda, che lasocietà e la notaia venissero condannate, in solido, a risarcire i danniderivanti dai predetti titoli e a tenerla indenne da qualsiasi conseguenzapregiudizievole, anche solo per le spese e a titolo di risarcimento deldanno da qualsiasi pregiudizio in ordine alle pretese anche future di FabioInnocenti o dei suoi aventi causa per i titoli di cui al preliminare del20/03/2001, concluso tra l'attore e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dellaCO.[OSCURATO:SOCIETA]., prendendo atto delle chiamate in causa e formulandodomanda riconvenzionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di riunionecon la causa pendente presso il Tribunale di Livorno n. 4010/04.Si costituì la terza chiamata in causa, notaio [OSCURATO:PERSONA], chiedendoche venisse dichiarata inammissibile e improcedibile la domandaNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026dell'attore e nullo il suo atto di citazione; che venisse autorizzata allachiamata in causa degli assicuratori dei Lloyd’s of London, di [OSCURATO:PERSONA] e del Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Volterra; invia principale, che venisse respinta la domanda attorea; in viasubordinata, in caso di suo accoglimento, che venisse accertata laresponsabilità esclusiva dei venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delConservatore dei [OSCURATO:PERSONA]; in caso di accertamento della suaresponsabilità, che venissero condannati gli assicuratori dei Lloyd’s ofLondon a tenerla indenne da qualsiasi somma eventualmente tenuta acorrispondere.Si costituì in giudizio il Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Volterra,chiedendo, preliminarmente, che venisse dichiarata inammissibile la suachiamata in causa da parte del notaio Brugnoli; in subordine, chevenissero dichiarate inammissibili tutte le chiamate in causa o venisserorespinte per difetto di legittimazione passiva del Conservatore; in ulterioresubordine, che venisse rigettata nel merito la domanda di danni formulatadalla società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché la domanda di condanna a favore dialtri formulata dal notaio Brugnoli e che venissero rigettate tutte ledomande da chiunque proposte nei confronti del Conservatore.Si costituirono in giudizio i Lloyd’s of London, chiedendo, in via principale,che venisse respinta la domanda di parte attrice in quanto infondata; invia subordinata e in caso di accertamento della responsabilitàprofessionale del notaio [OSCURATO:PERSONA] e di sua condanna al risarcimentoin favore di chiamati, che si tenesse conto di talune eccezioni.Rimasero, invece, contumaci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ValerioMartini.Dopo l'interruzione del processo dovuta al decesso del convenuto GianniViviani e la sua riassunzione, il Tribunale, con sentenza n. 5/2012 del23/01/2012, rigettò le domande dell'attore [OSCURATO:PERSONA]; dichiaròassorbite quelle proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FrancoNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026Daini contro la [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro ilnotaio [OSCURATO:PERSONA], dal notaio [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], il Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Volterra e iLloyd’s of London; condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredella società [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 26.400,00 a saldo delprezzo di acquisto del proprio immobile; rigettò tutte le altre domandeproposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA]; dichiaròinammissibili le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. contro [OSCURATO:PERSONA] e ilConservatore aventi a oggetto la condanna alla cancellazione dellatrascrizione della sentenza n. 110/03 e del relativo atto di citazione;rigettò la domanda della società [OSCURATO:SOCIETA]. contro il Conservatore,avente a oggetto la condanna al risarcimento dei danni, e quella contro[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di lite.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il[OSCURATO:DATA_NASCITA], si concluse, nella resistenza del [OSCURATO:SOCIETA]., che proposero distinti appelliincidentali condizionati, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di GloriaBrugnoli e dei LLloyd’s of London, nonché nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],con la sentenza n. 1170/2021, pubblicata il 9/6/2021, con la quale laCorte d’Appello di Firenze respinse l’appello principale e quello incidentaleproposto da [OSCURATO:SOCIETA]. e condannò [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare lespese del grado nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], di GloriaBrugnoli, dell’[OSCURATO:PERSONA] of London e di [OSCURATO:PERSONA]; econdannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido, al pagamento dellespese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della Conservatoria deiRegistri Immobiliari di Volterra.2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],affidandolo a due motivi; resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:SOCIETA].,Numero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026Gloria Brugnoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Viviani, mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ilConservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Volterra, [OSCURATO:PERSONA] e CinziaBertelli.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SA hanno depositatomemorie.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, c.p.c., per avere i giudici di merito dichiarato l'appelloinammissibile per carenza del requisito di specificità in quanto l'appellantenon aveva adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioniper le quali l'iter logico-giuridico, sulla base del quale era statapronunciata la sentenza impugnata, fosse erroneo.Il ricorrente ha, sul punto, obiettato di avere dichiarato espressamente diimpugnare il capo della sentenza di cui al punto 4 della motivazione, di cuiaveva riportato ampi stralci e illustrato in modo esaustivo i motivi diimpugnazione, soffermandosi, in particolare, sulle ragioni per le quali ilmancato accollo del mutuo, reso impossibile dalla condotta dei venditoriViviani e Bertelli, non fosse ostativo al trasferimento della proprietàdell'immobile oggetto di causa e dunque al prodursi degli effetti dellasentenza n. 110/2003 del Tribunale di Livorno, e ribadendo e motivandosulla validità dell'offerta spiegata in favore della società [OSCURATO:SOCIETA].,mentre la sostanziale coincidenza tra le argomentazioni svolte in primogrado e quelle contenute nell'atto d'appello non giustificavano alcunacensura in quanto i fatti erano pacifici e la materia del contendere era dipuro diritto.Il motivo è fondato.Va innanzitutto evidenziato che, come affermato dalle Sezioni unite diquesta Corte con la sentenza n. 3840 del 2007, qualora il giudice, dopoNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato dellapotestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbiaimpropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la partesoccombente non ha l'onere né l'interesse a impugnare;conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla solastatuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto diinteresse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche inordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenzagravata (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass.,Sez. 3, 20/8/2015, n. 17004; Cass., Sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30393;Cass., Sez. 3, 19/9/2022, n. 27388).Pertanto, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile unadomanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modospogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loroesame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti aifini della decisione, in quanto costituenti mere argomentazioni ipotetiche evirtuali, e, quindi, prive di effetti giuridici per l’assenza di valenzadecisoria, con la conseguenza che la parte soccombente è tenuta acensurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce lavera ragione della decisione (Cass., Sez. 1, 16/6/2020, n. 11675; Cass.,Sez. 5, 12/12/2024, n. 32092).La situazione descritta nei principi sopra enunciati è proprio quellaverificatasi nella specie, atteso che i giudici di merito hanno esorditosostenendo che il primo motivo d’appello, prima ancora che infondato,fosse inammissibile in quanto carente del requisito della specificità,richiamando all’uopo i principi ai quali l’atto di impugnazione in appello sisarebbe dovuto uniformare ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e che l’appellantenon avesse adempiuto all’onere di indicare in maniera specifica le ragioniper le quali l’iter logico-giuridico fondante la sentenza fosse erroneo. Adavviso dei giudici, l’appellante, a fronte della minuziosa ricostruzioneNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026operata dal primo giudice sui fatti allegati dalle parti, con corretta econdivisa ricostruzione della vicenda, aveva, infatti, omesso di indicare lecontrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisioneimpugnata e si era limitato, nella sostanza, a ribadire le stesse tesisostenute in primo grado, omettendo di indicare specificamente lecontrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisioneimpugnata, tra l’altro inidonee a inficiare la ratio della sentenza gravata.Orbene, i consolidati insegnamenti di questa Corte sul punto stabilisconoche, per un verso, la specificità dei motivi di appello deve esserecommisurata all'ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (intermini, tra le tante, Cass., n. 2320/ 2023; Cass. n. 21401/2021) e, peraltro verso, che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiestadall'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. conmodif. dalla l. n. 134 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena diinammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzodi particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativodi decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, ilquale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata (Cass., Sez. U, n. 36481/2022).Come recentemente chiarito da Cass., Sez. 2, n. 2320/ 2023, l'esposizionedelle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, puòsostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nelgiudizio di primo grado, sicché non è necessaria l'allegazione di profilifattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata especifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame diNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento allestatuizioni adottate dal primo giudice (anche Cass. n. 23781/2020).Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno,non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesamedella causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi -previsto dall'art. 342, comma primo, cod. proc. civ. – prescinde, peraltro,da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudicesiano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cuisi fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto dellasentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche,seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma dellapronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, inmodo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata dellerelative censure. (Cass., Sez. 3, n. 21745/ 2006).Orbene, l’esame della sentenza di primo grado e l’atto di appello, operatoda questa Corte in ragione della natura processuale della questione postacon il ricorso principale consente di ritenere che, diversamente da quantoaffermato dalla Corte di merito, le censure proposte fossero idonee asottoporre alla stessa un’adeguata critica alla decisione impugnata, inquanto sufficientemente specifiche. Ciò tanto più vero ove si consideri chela sentenza impugnata, evidentemente in grado di cogliere la specificitàdella critica, dopo essersi spogliata del vaglio di merito, è stata in grado,contraddittoriamente, di effettuarlo.Da quanto esposto consegue la fondatezza della censura.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1359, 1360, 2644 e 2652, primo comma, n. 2, c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici respinto ladomanda proposta dal ricorrente, sostenendo che questi non avesseacquistato la proprietà del bene conteso, in quanto la sentenza n.110/2003 del Tribunale di Livorno aveva condizionato l’effetto traslativoNumero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/2026all’avveramento della condizione sospensiva dell’accollo del mutuo daparte dell’acquirente e in quanto detta condizione non si era avverata, némai si sarebbe potuta avverare, essendo stata la seconda acquirente,ossia la [OSCURATO:SOCIETA]., ad accollarsi quel mutuo; inoltre va considerato chel’applicabilità alla specie della fictio iuris di avveramento sancita dall’art.1359 c.c., stante l’imputabilità ai venditori del mancato avveramento dellacondizione, avendo essi contravvenuto all’obbligo di buona fede di cuiall’art. 1358 c.c., allorché avevano venduto il bene alla società,accordandosi con essa perché provvedesse all’estinzione del mutuocontratto con la BNL.Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo, in quanto leulteriori argomentazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine almerito della controversia esulano dalla ratio decidendi che è invecefondata sulla sola inammissibilità del gravame.Peraltro e in disparte, le affermazioni sul punto rese dalla sentenzad’appello sono difformi dai principi più volte affermati da questa Corte,secondo cui, in tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. deltrasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinatoal pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non sidi trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo econfigurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art.1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare lacorrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che ilmancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato dellasentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia deltrasferimento del bene ex art. 1353 c.c., che, invece, avviene proprio conla sentenza ex art. 2932 c.c., ma, semmai causa di inadempimentorisolutivo (tra le tante Cass., Sez. 2, 22/3/2023, n. 8164; Cass., Sez. 2,Numero registro generale 24094/2021Numero sezionale 615/2026Numero di raccolta generale 10109/2026Data pubblicazione 18/04/202607/11/2017 , n. 26364; Cass., Sez. 2, 06/08/2001, n. 10827; Cass.,Sez. 2, 09/02/1993, n. 1588)-,. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/3/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 10109/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris