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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11308/2026

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esentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 714/2022 depositata il20/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2296/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 11308/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

Nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice dipace di Macerata, la Regione Marche, al fine di sentirla condannare alrisarcimento dei danni patrimoniali subiti in seguito al sinistro verificatosiin data 6 settembre 2019, che vedeva coinvolti l’autovettura di proprietàdell’attrice e un cinghiale.A fondamento della domanda, parte attrice deduceva che il 6 settembre2019, alle ore 21:30 ca, [OSCURATO:PERSONA] transitava con la vettura diproprietà della Paciaroni lungo la S.P. 361, in direzione [OSCURATO:PERSONA] inSelva – Treia, allorquando, giunta all’altezza del Km 38+600, collideva conun cinghiale apparso presso la sede stradale in modo imprevedibile eimprovviso.

Esponeva che, nonostante la conducente procedesse avelocità moderata, nulla poteva fare per evitare l’impatto con l’animale.Costituitasi in giudizio, la Regione Marche contestava le pretese attoree,prospettando il suo difetto di legittimazione passiva; resisteva poi alladomanda nel merito.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Macerata, con sentenza n. 558/2020, accoglieva ladomanda, condannando la Regione Marche al pagamento di Euro2.646,35, oltre interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo, a titolo dirisarcimento del danno, in favore di parte attrice.

Di poi, condannava laRegione alla rifusione delle spese di lite in favore della Paciaroni.2.

Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 714/2022, accoglievaparzialmente l’appello interposto dalla Regione Marche e, in riforma delladecisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Paciaroni.

Di poi, liquidava le spese dei due gradi di giudizio, ponendole,per entrambi i gradi, per metà a carico della Paciaroni, compensandole perl’altra metà.3.

Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a due motivi, illustrati da memoria.Numero registro generale 2296/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 11308/2026Data pubblicazione 27/04/20263.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Ha depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2052 c.c.Il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui, pur prendendo attodell’indirizzo interpretativo, ormai consolidato, ai sensi del quale i dannicagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Regione a normadell’art. 2052 c.c., ha poi applicato l’art. 2043 c.c., così rigettando ladomanda risarcitoria.La ricorrente riferisce, all’opposto, di avere puntualmente assolto l’onereprobatorio prescritto dall’art. 2052 c.c., quale norma nel caso di specieapplicabile.4.2.

Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 84, comma 2, [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 495/1992).Osserva la ricorrente che, anche nel caso in cui possa ritenersi applicabile,nella specie, l’art. 2043 c.c., la sentenza d’appello sarebbe comunqueerrata, avendo la Paciaroni assolto l’onere probatorio di cui all’art. 2043c.c. medesimo.Ritiene, inoltre, che il sinistro si è verificato in circostanze sussumibili nelladisposizione di cui all’art. 84, comma 2, Codice della Strada, nonrisultando tempestivamente percepibile il repentino attraversamento delcinghiale.5.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la lorostretta connessione, sono infondati.Numero registro generale 2296/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 11308/2026Data pubblicazione 27/04/2026In disparte il contenuto delle censure, volte a sollecitare da parte diquesta Corte un sindacato di merito, come tale precluso in sede dilegittimità, il ricorso non attinge la effettiva ratio decidendi dellastatuizione impugnata, che si compendia esclusivamente nella circostanza,posta a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria, per cui laPaciaroni non aveva fornito la prova «che l’evento dannoso era direttaconseguenza dell’attraversamento dell’animale non essendo sufficiente lasola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata e neancheche si sia verificato l’impatto tra l’animale e il veicolo essendo richiesta laprova della esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che laconducente - anch’ella tenuta ad adottare una condotta improntata aregole di prudenza e diligenza stante l’operatività della presunzione di cuiall’art. 2054 co. 1 c.c. - aveva nella specie adottato ogni opportunacautela nella propria condotta di guida» (a pag. 4 della sentenzaimpugnata).Tale conclusione è il frutto della valutazione delle risultanze probatorie,rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (art. 116 c.p.c.)e come tale non censurabile, nel suo intrinseco contenuto fattuale, in sededi legittimità se sostenuta da motivazione adeguata (cioè, non meramenteapparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico: cfr., exmultis, Sez. 1, Ordinanza n. 6838 del 14/03/2025; Sez. 5, Ordinanza n.6829 del 14/03/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 6381 del 10/03/2025).In quest’ottica, dunque, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria inbase all’assunto per cui «la motivazione del primo giudice è senz’altrocarente perché non prende in alcun modo in considerazione questo profilodella condotta mentre, al contrario, considera elementi quali la presenzadi vegetazione al margine della strada e l’inesistenza di strumenti diprotezione che, al contrario, non appaiono dirimenti tanto più se ilparadigma normativo di riferimento è quello di cui all’art. 2052 c.c. e nonquello di cui all’art. 2043 c.c.» (a pag. 5 della sentenza impugnata).Numero registro generale 2296/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 11308/2026Data pubblicazione 27/04/2026In altri termini, il giudice d’appello ha ritenuto che, di là dalla questionerelativa all’applicazione dell’art. 2043 ovvero dell’art. 2052 c.c., laPaciaroni non aveva assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante, erilevante sia per l’una sia per l’altra fattispecie.Ne discende che la questione della errata sussunzione della vicendaconcreta nella fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., anziché in quella di cuiall’art. 2052 c.c. (al cui riguardo pure il ricorso risulta inammissibile perdifetto di specificità ed autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,in ordine alla dimostrazione della prospettazione della diversaqualificazione della fattispecie in appello da parte della Paciaroni), risultapertanto recessiva.Giova peraltro osservare, ad abundantiam, che la conclusione del giudiceterritoriale è, peraltro, sostanzialmente conforme al principio di diritto direcente enunciato e precisato da questa Corte ai sensi del quale «in temadi responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., incaso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida dirotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti delproprietario dell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei dannisubiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui itrasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e dellaprova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare, siadel comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in viaesclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., alcomportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, davalutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, inmancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa,che il comportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guidadel conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto menoNumero registro generale 2296/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 11308/2026Data pubblicazione 27/04/2026concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducentee/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovareaccoglimento, nemmeno parziale» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2526 del05/02/2026; Sez. 3, Sentenza n. 2528 del 05/02/2026).6.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.7.

Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai direcente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questaCorte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative delrevirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 25 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 714/2022 depositata il20/07/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2296/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 11308/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Nel 2019 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice dipace di Macerata, la Regione Marche, al fine di sentirla condannare alrisarcimento dei danni patrimoniali subiti in seguito al sinistro verificatosiin data 6 settembre 2019, che vedeva coinvolti l’autovettura di proprietàdell’attrice e un cinghiale.A fondamento della domanda, parte attrice deduceva che il 6 settembre2019, alle ore 21:30 ca, [OSCURATO:PERSONA] transitava con la vettura diproprietà della Paciaroni lungo la S.P. 361, in direzione [OSCURATO:PERSONA] inSelva – Treia, allorquando, giunta all’altezza del Km 38+600, collideva conun cinghiale apparso presso la sede stradale in modo imprevedibile eimprovviso. Esponeva che, nonostante la conducente procedesse avelocità moderata, nulla poteva fare per evitare l’impatto con l’animale.Costituitasi in giudizio, la Regione Marche contestava le pretese attoree,prospettando il suo difetto di legittimazione passiva; resisteva poi alladomanda nel merito.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Macerata, con sentenza n. 558/2020, accoglieva ladomanda, condannando la Regione Marche al pagamento di Euro2.646,35, oltre interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo, a titolo dirisarcimento del danno, in favore di parte attrice. Di poi, condannava laRegione alla rifusione delle spese di lite in favore della Paciaroni.2. Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 714/2022, accoglievaparzialmente l’appello interposto dalla Regione Marche e, in riforma delladecisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Paciaroni. Di poi, liquidava le spese dei due gradi di giudizio, ponendole,per entrambi i gradi, per metà a carico della Paciaroni, compensandole perl’altra metà.3. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,affidato a due motivi, illustrati da memoria.Numero registro generale 2296/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 11308/2026Data pubblicazione 27/04/20263.1. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ha depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 2052 c.c.Il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui, pur prendendo attodell’indirizzo interpretativo, ormai consolidato, ai sensi del quale i dannicagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Regione a normadell’art. 2052 c.c., ha poi applicato l’art. 2043 c.c., così rigettando ladomanda risarcitoria.La ricorrente riferisce, all’opposto, di avere puntualmente assolto l’onereprobatorio prescritto dall’art. 2052 c.c., quale norma nel caso di specieapplicabile.4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 84, comma 2, [OSCURATO:PERSONA] (D.P.R. 495/1992).Osserva la ricorrente che, anche nel caso in cui possa ritenersi applicabile,nella specie, l’art. 2043 c.c., la sentenza d’appello sarebbe comunqueerrata, avendo la Paciaroni assolto l’onere probatorio di cui all’art. 2043c.c. medesimo.Ritiene, inoltre, che il sinistro si è verificato in circostanze sussumibili nelladisposizione di cui all’art. 84, comma 2, Codice della Strada, nonrisultando tempestivamente percepibile il repentino attraversamento delcinghiale.5. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la lorostretta connessione, sono infondati.Numero registro generale 2296/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 11308/2026Data pubblicazione 27/04/2026In disparte il contenuto delle censure, volte a sollecitare da parte diquesta Corte un sindacato di merito, come tale precluso in sede dilegittimità, il ricorso non attinge la effettiva ratio decidendi dellastatuizione impugnata, che si compendia esclusivamente nella circostanza,posta a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria, per cui laPaciaroni non aveva fornito la prova «che l’evento dannoso era direttaconseguenza dell’attraversamento dell’animale non essendo sufficiente lasola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata e neancheche si sia verificato l’impatto tra l’animale e il veicolo essendo richiesta laprova della esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che laconducente - anch’ella tenuta ad adottare una condotta improntata aregole di prudenza e diligenza stante l’operatività della presunzione di cuiall’art. 2054 co. 1 c.c. - aveva nella specie adottato ogni opportunacautela nella propria condotta di guida» (a pag. 4 della sentenzaimpugnata).Tale conclusione è il frutto della valutazione delle risultanze probatorie,rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (art. 116 c.p.c.)e come tale non censurabile, nel suo intrinseco contenuto fattuale, in sededi legittimità se sostenuta da motivazione adeguata (cioè, non meramenteapparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico: cfr., exmultis, Sez. 1, Ordinanza n. 6838 del 14/03/2025; Sez. 5, Ordinanza n.6829 del 14/03/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 6381 del 10/03/2025).In quest’ottica, dunque, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria inbase all’assunto per cui «la motivazione del primo giudice è senz’altrocarente perché non prende in alcun modo in considerazione questo profilodella condotta mentre, al contrario, considera elementi quali la presenzadi vegetazione al margine della strada e l’inesistenza di strumenti diprotezione che, al contrario, non appaiono dirimenti tanto più se ilparadigma normativo di riferimento è quello di cui all’art. 2052 c.c. e nonquello di cui all’art. 2043 c.c.» (a pag. 5 della sentenza impugnata).Numero registro generale 2296/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 11308/2026Data pubblicazione 27/04/2026In altri termini, il giudice d’appello ha ritenuto che, di là dalla questionerelativa all’applicazione dell’art. 2043 ovvero dell’art. 2052 c.c., laPaciaroni non aveva assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante, erilevante sia per l’una sia per l’altra fattispecie.Ne discende che la questione della errata sussunzione della vicendaconcreta nella fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., anziché in quella di cuiall’art. 2052 c.c. (al cui riguardo pure il ricorso risulta inammissibile perdifetto di specificità ed autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,in ordine alla dimostrazione della prospettazione della diversaqualificazione della fattispecie in appello da parte della Paciaroni), risultapertanto recessiva.Giova peraltro osservare, ad abundantiam, che la conclusione del giudiceterritoriale è, peraltro, sostanzialmente conforme al principio di diritto direcente enunciato e precisato da questa Corte ai sensi del quale «in temadi responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 c.c., incaso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida dirotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti delproprietario dell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei dannisubiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui itrasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e dellaprova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare, siadel comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenuta dalconducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in viaesclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., alcomportamento dell’animale, nonché la misura dell’eventuale concorso, davalutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, inmancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa,che il comportamento dell’animale, in correlazione con la condotta di guidadel conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto menoNumero registro generale 2296/2023Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 11308/2026Data pubblicazione 27/04/2026concorrente, dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria del conducentee/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovareaccoglimento, nemmeno parziale» (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2526 del05/02/2026; Sez. 3, Sentenza n. 2528 del 05/02/2026).6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.7. Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spese delpresente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai direcente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questaCorte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative delrevirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 25 febbraio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11308/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris