Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 30051/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/1958avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letti i motivi aggiunti depositati dalla difesa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 23 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli, infunzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza propostadall’odierno ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) Sentenza del 14 giugno 2001 della Corte di appello diNapoli, irrevocabile il 2.7.2002, relativa al reato di cui agli artt. 56,81, 110, 629, comma 2, cod. pen., commesso in Gragnano dalmaggio 1996 al 23.7.1996;2) Sentenza del 31 maggio 2002, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],relativa al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956,commesso in Castellamare di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];3) Sentenza del 5 novembre 2003 del Tribunale di TorreAnnunziata, irrevocabile il 6.12.2005, relativa ai reati di cui agliartt. 110, 337 cod. pen., 582, 585 cod. pen., commessi inGragnano il 27.8.2000;4) Sentenza del 16 febbraio 2015 della Corte di appello diNapoli, irrevocabile il 28.6.2016, relativa ai reati di cui agli artt.416-bis, commi 2, 3, 4 e 5 cod. pen., con condotta perdurante; 73e 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.7.2010;5) Sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 9 giugno2005, irrevocabile il 19.1.2009 relativa al reato di cui agli artt. 110cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 61, n. 6 cod.pen., accertato in Colonnella (TE) il 13.10.2004.Osservava che, a seguito di precedente istanza avente ad oggettole medesime sentenze, la Corte di appello di Napoli aveva pronunciatoordinanza di rigetto in data 16 ottobre 2023; che l’odierna istanzacostituiva mera riproposizione della precedente, le cui argomentazioninon erano state neanche contestate; che non erano prospettatielementi nuovi, «tali non potendosi ritenere le già esaminatesentenze – col loro apparato motivazionale – né gli atti di indagine chefondavano le pronunce»; che non assumevano concreto carattere dinovità i provvedimenti con i quali era stata riconosciuta lacontinuazione al figlio dell’istante, [OSCURATO:PERSONA], i quali sonocoerenti con il rigetto già adottato nei confronti del ricorrente «attesoche l’ordinanza della quarta sezione penale della Corte di appello diNapoli del 12.3.2025 da ultimo intervenuta, si addiveniva a rigetto perl’unico fatto di reato commesso nel dicembre 1997, mentre lacontinuazione era riconosciuta solo con riferimento a reati tutticommessi in epoca successiva al 2009 (sentenze C. di appello Napoli6.5.2022 – GIP Benevento 4.5.2016) e per un episodio di estorsionerealizzato nel 2005 (c.

Appello Napoli 7.5.2010), ma in cui era giàstata riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91 e per il qualenon risulta condannato [OSCURATO:PERSONA]»; che un mero spuntoargomentativo o una diversa prospettazione dei medesimi argomentinon potevano integrare l’elemento necessario per superare la censuradi inammissibilità di cui all’art. 666, comma 2 cod. proc. pen.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e) cod. proc. pen.

Deduce che, su richiesta della Corte di appello,erano state acquisite sentenze “non utilizzate nella prima istanza” e che la difesaaveva prodotto due ordinanze della Corte di appello di Napoli che avevanoaccolto l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata dal figlio del ricorrente,che costituivano elementi di novità in quanto basati sulla medesima associazionee sugli stessi reati fine, nonché memorie difensive con allegata documentazione.Censura la decisione per non aver valutato la produzione documentale contenentigli elementi nuovi e, in particolare:1) Le sentenze allegate;2) Le produzioni documentali costituite da:2.1. i provvedimenti dei magistrati di sorveglianza relative allemisure di sicurezza applicate al ricorrente nelle quali si riferiva inordine al ruolo di capo e promotore dell’associazione a delinquere distampo mafioso rivestito dal ricorrente e in ordine al fatto che egli,dopo la scarcerazione del 2008, aveva continuato a mantenere stretticontatti con la criminalità organizzata.

Osservava che i delitti incontestazione erano tutti della stessa natura (violazione leggestupefacenti), che erano stati commessi in attuazione del programmaassociativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., nei medesimi luoghi, inquanto ambito operativo del clan [OSCURATO:PERSONA] e che semprenello stesso ambito e territorio erano stati commessi i delitti di tentataestorsione e quello di cui all’art. 9, comma 2 legge n. 1423 del 1956;2.2. le informative della DDA, in precedenza non depositate, dallequali si evincevano plurime indagini relative al clan [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], dedito al traffico di stupefacenti e alle attività estorsive,all’esito delle quali [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, nonché eglistesso e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], erano stati destinatari dimisure cautelari.

Sul punto, osserva che dalle informative allegate sievince che il nucleo familiare era dedito da anni alla produzione esmercio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, circostanza checonsentiva di ritenere la fattispecie unificata sotto il vincolo dellacontinuazione al reato di cui alla sentenza sub 5), la quale vedevacome concorrente anche [OSCURATO:PERSONA], circostanza integranteun indice di ideazione unitaria.

Quanto al reato di estorsione, richiamal’informativa relativa al delitto associativo nella quale si affermaessere la prova della continuazione con la fattispecie estorsivaconsistente nel fatto che, già dal 2000, si era notato un avvicinamentodi [OSCURATO:PERSONA] al clan D’Alessandro e che nel periodo della latitanza delricorrente, il clan era retto dai figli, attivi nel settore delle estorsioni.Afferma che tali elementi evidenziano che il condannato, negli anni, siera insediato in un contesto associativo, del quale era promotore ecapo, avente ad oggetto l’attività di traffico di stupefacenti edestorsioni in Gragnano e zone limitrofe e che l’unico episodio esternoal contesto ambientale risaliva al periodo della latitanza.

Sottolineache la circostanza che egli, pur dopo i lunghi periodi di detenzione,fosse tornato a delinquere, costituisce indice del fatto che ladetenzione aveva costituito una mera causa di sospensionedell’attività criminale, circostanza indicativa della “spinta costante dasempre presente nello stesso, tendente alla commissione di attivitàillecite caratterizzate dal medesimo tenore qualitativo attinente allaviolazione della normativa in materia di stupefacenti” e come fossechiaro che “le condotte poste in essere dal signor di [OSCURATO:PERSONA] univocamente dirette e riconducibili ad un medesimo disegnocriminoso, rappresentato per l'appunto dall'opera di violazione dellalegge penale portata innanzi anche nell 'ottica associativa,considerando il fatto che lo stesso, come viene più volte ribadito nelleinformative dei carabinieri richiamate nell'alveo motivazionale dellasentenza da ultimo divenuta definitiva, è indicato quale capo eorganizzatore del Clan "[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]" con condanne tipiche di unappartenente ad un consesso associativo estorsione - droga e reatiper fuggire alla cattura ad opera della PG”;2.3 la memoria difensiva con allegate le ordinanze diaccoglimento della istanza di continuazione nei confronti dei figli delricorrente, nonché le informative “Hiding” e “Cosmos” utilizzate perriconoscere la continuazione nei confronti dei figli del ricorrente.Conclude, quindi, affermando che gli elementi addotti non eranostati valutati e che infondata, quindi, era l’affermazione di una merareiterazione di istanza già formulata, priva di elementi di novità.3.

Con memoria depositata il 14.4.2026, il difensore ha formulato motiviaggiunti.

In particolare, ha allegato la sentenza di questa Corte n. 41560 del02/10/2024 con la quale veniva annullata l’ordinanza pronunciata nei confrontidel figlio del ricorrente, per non avere la Corte territoriale esaminato ladocumentazione allegata a supporto dell’istanza, nonché due ordinanze delgiudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20.1.2025 con le quali era statariconosciuta la continuazione in favore di [OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivimanifestamente infondati.2.

L’art. 666, comma 2 cod. proc. pen. dispone che se larichiesta formulata al giudice dell’esecuzione costituisce merariproposizione di un’istanza già rigettata, basata sui medesimielementi, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato,previa acquisizione del parere del pubblico ministero.

La disposizione èvolta ad evitare la mera reiterazione di istanze in ossequio al principioche governa in generale il processo (o procedimento) penale ovveroquello della sua ragionevole durata (nel senso di un contenimento deitempi bilanciato con la complessità delle questioni da trattare).

Nelcaso in esame, peraltro, il provvedimento impugnato, benché conclusocon declaratoria di inammissibilità, è stato assunto all’esito di unprocedimento camerale partecipato.3.

Secondo la formulazione letterale del la norma,l’inammissibilità sussiste quando l’istanza si fonda sui “medesimielementi”, in quanto la mera riproposizione non è idonea a superare ilgiudicato formatosi sulla precedente ordinanza.

Questa Corte, conspecifico riguardo alla materia dell'esecuzione, ha affermato ilprincipio secondo il quale la preclusione processuale di cui parla l'art.666, comma 2 cod. proc. pen., ostativa ad una nuova pronuncia sulmedesimo petitum, opera "non già in maniera assoluta e definitiva,ma solo rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovequestioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenutio preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi inconsiderazione" (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Rv. 256406; n.36005 del 14/06/2011, Rv. 250785).Il tema attiene, quindi, al significato da attribuire all’espressione"elementi nuovi".

Sul punto, si è chiarito che non basta ad attribuirevalore di novità la deduzione di dati di trascurabile significato che, soloin apparenza, conferiscano il carattere di novità, essendo, invece,imprescindibile che l'elemento della novità abbia un significatosostanzialistico.

È quindi necessario che i nuovi elementi addotti asostegno della nuova istanza, siano essi sopravvenuti o preesistenti,non abbiano formato oggetto di valutazione ai fini della precedentedecisione adottata dal giudice di merito (Sez. 3, n. 50005 del01/07/2014, Rv. 261394-01).4.

Nel caso in esame, il ricorrente prospetta due censure: da unlato, lamenta che il giudice dell’esecuzione non abbia esaminato lesentenze allegate (quelle originarie e quelle nuove); dall’altro abbiaomesso di esaminare l’ulteriore documentazione prodotta.

Conriferimento al primo punto, si osserva che le sentenze elencate sonoquelle oggetto dell’istanza che risultano analiticamente indicate edesaminate nell’ordinanza emessa a seguito della prima istanza che èstata integralmente riportata in quella oggi impugnata.5.

Con riferimento al secondo punto, si rileva che non rispondeal vero che l’ordinanza non abbia valutato la documentazioneprodotta.

Nel provvedimento impugnato si argomenta in ordineall’irrilevanza della documentazione allegata, osservando che nonpossono ritenersi elementi nuovi le sentenze già esaminate, con larelativa motivazione, né gli atti di indagine che fondavano dettepronunce.La decisione risulta conforme ai principi enunciati da questaCorte.

Si è affermato il principio, confermato anche con la recentesentenza di questa sezione n. 19390 del 23/05/2025, Rv. 288110-01,secondo il quale la lettera dell’art. 671 cod. proc. pen. postula che ilriconoscimento del vincolo della continuazione avvenga tra titoli(sentenze o decreti penali) irrevocabili, il che comporta che rimangonoesclusi dall’ambito della valutazione, quei documenti, diversi da quellimenzionati, che costituiscono atti precedenti al provvedimentodefinitorio e non contenenti accertamenti definitivi (misure cautelari,confermato anche in questa sede.

La valutazione di unitarietàideativa deve essere effettuata sulla base della ricostruzione storicadei fatti accolta nelle sentenze definitive e degli indici sintomatici dellacontinuazione evincibili dai medesimi titoli e non può essere rivalutatao integrata con considerazioni o argomenti svolti negli atti di indagineche non siano stati recepiti in sentenza o perché disattesi o perchénon oggetto di accertamento o sulla base di provvedimenti cautelarisopravvenuti o precedenti.Tali considerazioni valgono anche per quanto attiene alleinformative della DDA ove costituenti atti di indagine sfociati nellesentenze oggi oggetto di esame nonché per quanto riguarda leordinanze del magistrato di sorveglianza che, peraltro, avendo adoggetto altre questioni e, quindi, un focus di indagine del tuttodiverso, non potrebbero essere invocate ai fini del riconoscimentodell’unità ideativa, posto che l’accertamento ivi compiuto ha unoggetto diverso.Per quanto riguarda le ordinanze che hanno riconosciuto lacontinuazione tra i reati commessi dal figlio del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] DiMartino, la Corte di appello le ha ritenute irrilevanti essendo relative areati commessi dopo il 2009 e, quindi, in epoca successiva a quellioggetto dell’odierna istanza; l’unico commesso in precedenza, ovveronel 2005, non vede coinvolto, quale concorrente, l’odierno ricorrente.Ha ritenuto, quindi, con motivazione immune da vizi logici, che i reatioggi in esame, commessi in epoca molto precedente a quella in cuifurono consumati quelli commessi dal figlio, diversi quanto alla naturae al luogo di commissione, non possano ritenersi unificati dal vincolodella continuazione.Quanto al fatto che, subito dopo i periodi di detenzione, ilricorrente sia tornato a delinquere non costituisce, in sé, espressionedi identità di disegno criminoso, bensì di abitualità criminale, di vitaispirata al crimine, concetto, questo, ben diverso da quello di unità didisegno criminoso.6.

Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

L’inammissibilità preclude l’esame dei motivi aggiunti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/1958avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letti i motivi aggiunti depositati dalla difesa del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli, infunzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile l’istanza propostadall’odierno ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) Sentenza del 14 giugno 2001 della Corte di appello diNapoli, irrevocabile il 2.7.2002, relativa al reato di cui agli artt. 56,81, 110, 629, comma 2, cod. pen., commesso in Gragnano dalmaggio 1996 al 23.7.1996;2) Sentenza del 31 maggio 2002, irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],relativa al reato di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956,commesso in Castellamare di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];3) Sentenza del 5 novembre 2003 del Tribunale di TorreAnnunziata, irrevocabile il 6.12.2005, relativa ai reati di cui agliartt. 110, 337 cod. pen., 582, 585 cod. pen., commessi inGragnano il 27.8.2000;4) Sentenza del 16 febbraio 2015 della Corte di appello diNapoli, irrevocabile il 28.6.2016, relativa ai reati di cui agli artt.416-bis, commi 2, 3, 4 e 5 cod. pen., con condotta perdurante; 73e 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.7.2010;5) Sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 9 giugno2005, irrevocabile il 19.1.2009 relativa al reato di cui agli artt. 110cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, art. 61, n. 6 cod.pen., accertato in Colonnella (TE) il 13.10.2004.Osservava che, a seguito di precedente istanza avente ad oggettole medesime sentenze, la Corte di appello di Napoli aveva pronunciatoordinanza di rigetto in data 16 ottobre 2023; che l’odierna istanzacostituiva mera riproposizione della precedente, le cui argomentazioninon erano state neanche contestate; che non erano prospettatielementi nuovi, «tali non potendosi ritenere le già esaminatesentenze – col loro apparato motivazionale – né gli atti di indagine chefondavano le pronunce»; che non assumevano concreto carattere dinovità i provvedimenti con i quali era stata riconosciuta lacontinuazione al figlio dell’istante, [OSCURATO:PERSONA], i quali sonocoerenti con il rigetto già adottato nei confronti del ricorrente «attesoche l’ordinanza della quarta sezione penale della Corte di appello diNapoli del 12.3.2025 da ultimo intervenuta, si addiveniva a rigetto perl’unico fatto di reato commesso nel dicembre 1997, mentre lacontinuazione era riconosciuta solo con riferimento a reati tutticommessi in epoca successiva al 2009 (sentenze C. di appello Napoli6.5.2022 – GIP Benevento 4.5.2016) e per un episodio di estorsionerealizzato nel 2005 (c. Appello Napoli 7.5.2010), ma in cui era giàstata riconosciuta l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91 e per il qualenon risulta condannato [OSCURATO:PERSONA]»; che un mero spuntoargomentativo o una diversa prospettazione dei medesimi argomentinon potevano integrare l’elemento necessario per superare la censuradi inammissibilità di cui all’art. 666, comma 2 cod. proc. pen.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e) cod. proc. pen. Deduce che, su richiesta della Corte di appello,erano state acquisite sentenze “non utilizzate nella prima istanza” e che la difesaaveva prodotto due ordinanze della Corte di appello di Napoli che avevanoaccolto l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata dal figlio del ricorrente,che costituivano elementi di novità in quanto basati sulla medesima associazionee sugli stessi reati fine, nonché memorie difensive con allegata documentazione.Censura la decisione per non aver valutato la produzione documentale contenentigli elementi nuovi e, in particolare:1) Le sentenze allegate;2) Le produzioni documentali costituite da:2.1. i provvedimenti dei magistrati di sorveglianza relative allemisure di sicurezza applicate al ricorrente nelle quali si riferiva inordine al ruolo di capo e promotore dell’associazione a delinquere distampo mafioso rivestito dal ricorrente e in ordine al fatto che egli,dopo la scarcerazione del 2008, aveva continuato a mantenere stretticontatti con la criminalità organizzata. Osservava che i delitti incontestazione erano tutti della stessa natura (violazione leggestupefacenti), che erano stati commessi in attuazione del programmaassociativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., nei medesimi luoghi, inquanto ambito operativo del clan [OSCURATO:PERSONA] e che semprenello stesso ambito e territorio erano stati commessi i delitti di tentataestorsione e quello di cui all’art. 9, comma 2 legge n. 1423 del 1956;2.2. le informative della DDA, in precedenza non depositate, dallequali si evincevano plurime indagini relative al clan [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], dedito al traffico di stupefacenti e alle attività estorsive,all’esito delle quali [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, nonché eglistesso e la moglie, [OSCURATO:PERSONA], erano stati destinatari dimisure cautelari. Sul punto, osserva che dalle informative allegate sievince che il nucleo familiare era dedito da anni alla produzione esmercio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, circostanza checonsentiva di ritenere la fattispecie unificata sotto il vincolo dellacontinuazione al reato di cui alla sentenza sub 5), la quale vedevacome concorrente anche [OSCURATO:PERSONA], circostanza integranteun indice di ideazione unitaria. Quanto al reato di estorsione, richiamal’informativa relativa al delitto associativo nella quale si affermaessere la prova della continuazione con la fattispecie estorsivaconsistente nel fatto che, già dal 2000, si era notato un avvicinamentodi [OSCURATO:PERSONA] al clan D’Alessandro e che nel periodo della latitanza delricorrente, il clan era retto dai figli, attivi nel settore delle estorsioni.Afferma che tali elementi evidenziano che il condannato, negli anni, siera insediato in un contesto associativo, del quale era promotore ecapo, avente ad oggetto l’attività di traffico di stupefacenti edestorsioni in Gragnano e zone limitrofe e che l’unico episodio esternoal contesto ambientale risaliva al periodo della latitanza. Sottolineache la circostanza che egli, pur dopo i lunghi periodi di detenzione,fosse tornato a delinquere, costituisce indice del fatto che ladetenzione aveva costituito una mera causa di sospensionedell’attività criminale, circostanza indicativa della “spinta costante dasempre presente nello stesso, tendente alla commissione di attivitàillecite caratterizzate dal medesimo tenore qualitativo attinente allaviolazione della normativa in materia di stupefacenti” e come fossechiaro che “le condotte poste in essere dal signor di [OSCURATO:PERSONA] univocamente dirette e riconducibili ad un medesimo disegnocriminoso, rappresentato per l'appunto dall'opera di violazione dellalegge penale portata innanzi anche nell 'ottica associativa,considerando il fatto che lo stesso, come viene più volte ribadito nelleinformative dei carabinieri richiamate nell'alveo motivazionale dellasentenza da ultimo divenuta definitiva, è indicato quale capo eorganizzatore del Clan "[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]" con condanne tipiche di unappartenente ad un consesso associativo estorsione - droga e reatiper fuggire alla cattura ad opera della PG”;2.3 la memoria difensiva con allegate le ordinanze diaccoglimento della istanza di continuazione nei confronti dei figli delricorrente, nonché le informative “Hiding” e “Cosmos” utilizzate perriconoscere la continuazione nei confronti dei figli del ricorrente.Conclude, quindi, affermando che gli elementi addotti non eranostati valutati e che infondata, quindi, era l’affermazione di una merareiterazione di istanza già formulata, priva di elementi di novità.3. Con memoria depositata il 14.4.2026, il difensore ha formulato motiviaggiunti. In particolare, ha allegato la sentenza di questa Corte n. 41560 del02/10/2024 con la quale veniva annullata l’ordinanza pronunciata nei confrontidel figlio del ricorrente, per non avere la Corte territoriale esaminato ladocumentazione allegata a supporto dell’istanza, nonché due ordinanze delgiudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20.1.2025 con le quali era statariconosciuta la continuazione in favore di [OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivimanifestamente infondati.2. L’art. 666, comma 2 cod. proc. pen. dispone che se larichiesta formulata al giudice dell’esecuzione costituisce merariproposizione di un’istanza già rigettata, basata sui medesimielementi, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato,previa acquisizione del parere del pubblico ministero. La disposizione èvolta ad evitare la mera reiterazione di istanze in ossequio al principioche governa in generale il processo (o procedimento) penale ovveroquello della sua ragionevole durata (nel senso di un contenimento deitempi bilanciato con la complessità delle questioni da trattare). Nelcaso in esame, peraltro, il provvedimento impugnato, benché conclusocon declaratoria di inammissibilità, è stato assunto all’esito di unprocedimento camerale partecipato.3. Secondo la formulazione letterale del la norma,l’inammissibilità sussiste quando l’istanza si fonda sui “medesimielementi”, in quanto la mera riproposizione non è idonea a superare ilgiudicato formatosi sulla precedente ordinanza. Questa Corte, conspecifico riguardo alla materia dell'esecuzione, ha affermato ilprincipio secondo il quale la preclusione processuale di cui parla l'art.666, comma 2 cod. proc. pen., ostativa ad una nuova pronuncia sulmedesimo petitum, opera "non già in maniera assoluta e definitiva,ma solo rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovequestioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenutio preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi inconsiderazione" (Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Rv. 256406; n.36005 del 14/06/2011, Rv. 250785).Il tema attiene, quindi, al significato da attribuire all’espressione"elementi nuovi". Sul punto, si è chiarito che non basta ad attribuirevalore di novità la deduzione di dati di trascurabile significato che, soloin apparenza, conferiscano il carattere di novità, essendo, invece,imprescindibile che l'elemento della novità abbia un significatosostanzialistico. È quindi necessario che i nuovi elementi addotti asostegno della nuova istanza, siano essi sopravvenuti o preesistenti,non abbiano formato oggetto di valutazione ai fini della precedentedecisione adottata dal giudice di merito (Sez. 3, n. 50005 del01/07/2014, Rv. 261394-01).4. Nel caso in esame, il ricorrente prospetta due censure: da unlato, lamenta che il giudice dell’esecuzione non abbia esaminato lesentenze allegate (quelle originarie e quelle nuove); dall’altro abbiaomesso di esaminare l’ulteriore documentazione prodotta. Conriferimento al primo punto, si osserva che le sentenze elencate sonoquelle oggetto dell’istanza che risultano analiticamente indicate edesaminate nell’ordinanza emessa a seguito della prima istanza che èstata integralmente riportata in quella oggi impugnata.5. Con riferimento al secondo punto, si rileva che non rispondeal vero che l’ordinanza non abbia valutato la documentazioneprodotta. Nel provvedimento impugnato si argomenta in ordineall’irrilevanza della documentazione allegata, osservando che nonpossono ritenersi elementi nuovi le sentenze già esaminate, con larelativa motivazione, né gli atti di indagine che fondavano dettepronunce.La decisione risulta conforme ai principi enunciati da questaCorte. Si è affermato il principio, confermato anche con la recentesentenza di questa sezione n. 19390 del 23/05/2025, Rv. 288110-01,secondo il quale la lettera dell’art. 671 cod. proc. pen. postula che ilriconoscimento del vincolo della continuazione avvenga tra titoli(sentenze o decreti penali) irrevocabili, il che comporta che rimangonoesclusi dall’ambito della valutazione, quei documenti, diversi da quellimenzionati, che costituiscono atti precedenti al provvedimentodefinitorio e non contenenti accertamenti definitivi (misure cautelari,confermato anche in questa sede. La valutazione di unitarietàideativa deve essere effettuata sulla base della ricostruzione storicadei fatti accolta nelle sentenze definitive e degli indici sintomatici dellacontinuazione evincibili dai medesimi titoli e non può essere rivalutatao integrata con considerazioni o argomenti svolti negli atti di indagineche non siano stati recepiti in sentenza o perché disattesi o perchénon oggetto di accertamento o sulla base di provvedimenti cautelarisopravvenuti o precedenti.Tali considerazioni valgono anche per quanto attiene alleinformative della DDA ove costituenti atti di indagine sfociati nellesentenze oggi oggetto di esame nonché per quanto riguarda leordinanze del magistrato di sorveglianza che, peraltro, avendo adoggetto altre questioni e, quindi, un focus di indagine del tuttodiverso, non potrebbero essere invocate ai fini del riconoscimentodell’unità ideativa, posto che l’accertamento ivi compiuto ha unoggetto diverso.Per quanto riguarda le ordinanze che hanno riconosciuto lacontinuazione tra i reati commessi dal figlio del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] DiMartino, la Corte di appello le ha ritenute irrilevanti essendo relative areati commessi dopo il 2009 e, quindi, in epoca successiva a quellioggetto dell’odierna istanza; l’unico commesso in precedenza, ovveronel 2005, non vede coinvolto, quale concorrente, l’odierno ricorrente.Ha ritenuto, quindi, con motivazione immune da vizi logici, che i reatioggi in esame, commessi in epoca molto precedente a quella in cuifurono consumati quelli commessi dal figlio, diversi quanto alla naturae al luogo di commissione, non possano ritenersi unificati dal vincolodella continuazione.Quanto al fatto che, subito dopo i periodi di detenzione, ilricorrente sia tornato a delinquere non costituisce, in sé, espressionedi identità di disegno criminoso, bensì di abitualità criminale, di vitaispirata al crimine, concetto, questo, ben diverso da quello di unità didisegno criminoso.6. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. L’inammissibilità preclude l’esame dei motivi aggiunti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30051/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris