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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2024

Cassazione n. 38888/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da D'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di Ir. della "[OSCURATO:SOCIETA]", corrente in Angri, [OSCURATO:PERSONA] 124, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 24/06/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Salerno rigettava il riesame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Avverso l'ordinanza il I.r. della "[OSCURATO:SOCIETA]", tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo deduce mancanza e vizio di motivazione, non avendo il Tribunale del riesame preso in adeguata considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, che attesterebbe l'utilizzo del conto corrente su cui giaceva la somma sequestrata in via esclusiva da parte del legale rappresentante della società, e non anche dalla [OSCURATO:PERSONA], delegata ad operarvi.

La sola circostanza che la stessa fosse socia di minoranza non giustifica l'estensione del sequestro a tutte le somme in possesso della società, in assenza di elementi certi la diretta derivazione delle stesse dal reato posto in essere dalla Pepe.

La stessa conversazione SMS intercettata, ed utilizzata dal riesame per rigettare la richiesta, assume valore esclusivamente circostanziale, non essendo neppure stato in alcun modo dimostrato che quella operazione sia stata poi effettuata.

2.2. Con una seconda doglianza, anche se non rubricata in maniera autonoma, deduce mancanza di motivazione sul periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916).

Ciò determina l'automatica inamnnissibilità di tutti quei profili di censura in cui, sotto l'ombrello della violazione di legge e della carenza di motivazione (che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione.

3. Ciò premesso, il primo motivo di doglianza, relativo al fumus commissi delicti, è inammissibile in quanto, espressamente, a pagina 5 si duole di una motivazione «erronea», il cui testo, riportato a pagina 3 del ricorso e contenuto a pagg. 28-29 dell'ordinanza, evidenzia: - che la Pepe ha delega a operare sul conto; - che ella detiene una partecipazione societaria in [OSCURATO:SOCIETA] pari al 5 % del valore complessivo delle quote;- che la F.M. è stata partecipe al sistema illecito posto in essere dalla Pepe, come emerge dalle conversazioni intercorse tra la Pepe stessa e [OSCURATO:PERSONA]; - che da tali dati, letti congiuntamente, si ricava che attraverso la delega la Pepe esercitasse di fatto poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare del rapporto bancario.

Il motivo, che in tutta evidenza "attacca" una motivazione esistente e non meramente apparente, è pertanto inammissibile in quanto proposto in casi non consentiti dalla legge.

4. Altrettanto dicasi in riferimento alle esigenze cautelari.

Nella motivazione relativa al periculum in mora, contenuta a pagina 29, espressamente si richiamano i principi espressi sul punto dalle Sezioni Unite della corte (Sez.

U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) per affermare la concreta sussistenza del pericolo di dispersione, vuoi per la mancata apprensione di tutta la somma corrispondente al profitto del reato, vuoi per la peculiare natura del denaro, suscettibile di volatilizzazione.

Tale motivazione, ove anche in ipotesi non corretta, deve ritenersi comunque sussistente e, di conseguenza, il motivo, in cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione, va dichiarato inammissibile.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

6. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da D'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di Ir. della "[OSCURATO:SOCIETA]", corrente in Angri, [OSCURATO:PERSONA] 124, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 24/06/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Salerno rigettava il riesame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Avverso l'ordinanza il I.r. della "[OSCURATO:SOCIETA]", tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce mancanza e vizio di motivazione, non avendo il Tribunale del riesame preso in adeguata considerazione la documentazione prodotta dalla difesa, che attesterebbe l'utilizzo del conto corrente su cui giaceva la somma sequestrata in via esclusiva da parte del legale rappresentante della società, e non anche dalla [OSCURATO:PERSONA], delegata ad operarvi. La sola circostanza che la stessa fosse socia di minoranza non giustifica l'estensione del sequestro a tutte le somme in possesso della società, in assenza di elementi certi la diretta derivazione delle stesse dal reato posto in essere dalla Pepe. La stessa conversazione SMS intercettata, ed utilizzata dal riesame per rigettare la richiesta, assume valore esclusivamente circostanziale, non essendo neppure stato in alcun modo dimostrato che quella operazione sia stata poi effettuata. 2.2. Con una seconda doglianza, anche se non rubricata in maniera autonoma, deduce mancanza di motivazione sul periculum in mora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge, per questa dovendosi intendere - quanto alla motivazione della relativa ordinanza - soltanto l'inesistenza o la mera apparenza (v., ex multis, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023, Messina, n.m.; Sez. 3, n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, Rv. 283916). Ciò determina l'automatica inamnnissibilità di tutti quei profili di censura in cui, sotto l'ombrello della violazione di legge e della carenza di motivazione (che astrattamente consentirebbero il ricorso per cassazione), in realtà si lamenta una «insufficienza» di motivazione. 3. Ciò premesso, il primo motivo di doglianza, relativo al fumus commissi delicti, è inammissibile in quanto, espressamente, a pagina 5 si duole di una motivazione «erronea», il cui testo, riportato a pagina 3 del ricorso e contenuto a pagg. 28-29 dell'ordinanza, evidenzia: - che la Pepe ha delega a operare sul conto; - che ella detiene una partecipazione societaria in [OSCURATO:SOCIETA] pari al 5 % del valore complessivo delle quote;- che la F.M. è stata partecipe al sistema illecito posto in essere dalla Pepe, come emerge dalle conversazioni intercorse tra la Pepe stessa e [OSCURATO:PERSONA]; - che da tali dati, letti congiuntamente, si ricava che attraverso la delega la Pepe esercitasse di fatto poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare del rapporto bancario. Il motivo, che in tutta evidenza "attacca" una motivazione esistente e non meramente apparente, è pertanto inammissibile in quanto proposto in casi non consentiti dalla legge. 4. Altrettanto dicasi in riferimento alle esigenze cautelari. Nella motivazione relativa al periculum in mora, contenuta a pagina 29, espressamente si richiamano i principi espressi sul punto dalle Sezioni Unite della corte (Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) per affermare la concreta sussistenza del pericolo di dispersione, vuoi per la mancata apprensione di tutta la somma corrispondente al profitto del reato, vuoi per la peculiare natura del denaro, suscettibile di volatilizzazione. Tale motivazione, ove anche in ipotesi non corretta, deve ritenersi comunque sussistente e, di conseguenza, il motivo, in cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione, va dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 6. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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