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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38185/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ETO sul ricorso iscritto al n. 30244/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso indirizzo PEC: montecalvo.antonio@avvocatifoggia. contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore; e ivamente domiciliata in Roma, via dei Portog, esi, , presso l'Avvocatura genera e se gato, che la rappresenta e difen-32) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Foggia n. 617/27/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.

TVK010803366/11.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di . chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; / che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del 2) processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma / 42 4,, ,Je ,-- t 1., 2024 . [3OTATO [OSCURATO:PERSONA] ...03.iit-z i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] — Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso iscritto al n. 30244/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso indirizzo PEC: montecalvo.antonio@avvocatifoggia. contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, in persona del Ministro pro tempore; e ivamente domiciliata in Roma, via dei Portog, esi, , presso l'Avvocatura genera e se gato, che la rappresenta e difen-32) avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Foggia n. 617/27/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVK010803366/11. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di . chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; / che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del 2) processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma / 42 4,, ,Je ,-- t 1., 2024 . [3OTATO [OSCURATO:PERSONA] ...03.iit-z i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] — Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38185/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris