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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 38612/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di merito, senza evidenziare lacune argomentative tali da far ritenere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, bensì prospettando una diversa lettura, in punto di fatto, delle risultanze istruttorie; rilevato che il secondo motivo, in particolare, sollecita una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito, chiedendo una non consentita valutazione di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso ripropone questioni in fatto già esaminate e risolte concordemente dai giudici di merito, senza evidenziare lacune argomentative tali da far ritenere la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, bensì prospettando una diversa lettura, in punto di fatto, delle risultanze istruttorie; rilevato che il secondo motivo, in particolare, sollecita una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito, chiedendo una non consentita valutazione di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38612/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris