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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22241/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5743/25 - SECCIA Pasquale OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen..) esaminato l'unico motivo di ricorso che lamenta «l'assoluta indeterminatezza e genericità della pena» (cfr. p. 2 del ricorso); considerato che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo effettuato una valutazione autonoma che ha tenuto conto sia dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. sia della concreta capacità a delinquere del ricorrente, desunta dai suoi «non trascurabili precedenti penali» (cfr. p. 4 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5743/25 - SECCIA Pasquale OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen..) esaminato l'unico motivo di ricorso che lamenta «l'assoluta indeterminatezza e genericità della pena» (cfr. p. 2 del ricorso); considerato che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo effettuato una valutazione autonoma che ha tenuto conto sia dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. sia della concreta capacità a delinquere del ricorrente, desunta dai suoi «non trascurabili precedenti penali» (cfr. p. 4 della sentenza); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/0
Sentenza Cassazione n. 22241/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris