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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 34791/2026

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lla Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di appello – rigettando l’impugnazione dell’imputatodiretta ad ottenere la soluzione nel merito – ha confermato la sentenza di primogrado, con la quale, per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., relativo alladetenzione di un cane, si era dichiarata la particolare tenuità del fatto, ai sensidell’art. 131-bis cod. pen.;che avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,denunciando: 1) la violazione dell’art. 727 cod. pen., sul rilievo che si sarebbedata una scorretta interpretazione del concetto di sofferenza dell’animale, inmancanza di accertamenti tecnici su patologie o squilibri comportamentaliriconducibili alle modalità di detenzione del cane; 2) la contraddittorietà dellamotivazione, essendo questa basata su richiami giurisprudenziali privi diriferimenti ai fatti in concreto.Considerato che il ricorso – i cui motivi possono essere trattaticongiuntamente – è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazionedel quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato diquesta Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni postea fondamento della decisione impugnata;che, del tutto correttamente, la Corte territoriale ha evidenziato il nesso dicausalità tra le modalità di detenzione del cane e le gravi sofferenze da questopatite, perché questo si trovava legato con una corda di pochi metri ad un alberoo alla ruota di un camper, esposto alle intemperie e sovente senza cibo e acqua;circostanze pacifiche e non contestate neanche con il ricorso per cassazione;che il mancato riscontro di lesioni o patologie non esclude la configurabilitàdella fattispecie (ex multis, Sez. 3, n. 14734 del 08/02/2019, Rv. 275391 - 01),per di più essendo chiaro il nesso di causalità fra le sofferenze riscontrate e ilmodo in cui il cane era detenuto;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Corte di appello – rigettando l’impugnazione dell’imputatodiretta ad ottenere la soluzione nel merito – ha confermato la sentenza di primogrado, con la quale, per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., relativo alladetenzione di un cane, si era dichiarata la particolare tenuità del fatto, ai sensidell’art. 131-bis cod. pen.;che avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,denunciando: 1) la violazione dell’art. 727 cod. pen., sul rilievo che si sarebbedata una scorretta interpretazione del concetto di sofferenza dell’animale, inmancanza di accertamenti tecnici su patologie o squilibri comportamentaliriconducibili alle modalità di detenzione del cane; 2) la contraddittorietà dellamotivazione, essendo questa basata su richiami giurisprudenziali privi diriferimenti ai fatti in concreto.Considerato che il ricorso – i cui motivi possono essere trattaticongiuntamente – è inammissibile, perché diretto a sollecitare una rivalutazionedel quadro istruttorio, sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato diquesta Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni postea fondamento della decisione impugnata;che, del tutto correttamente, la Corte territoriale ha evidenziato il nesso dicausalità tra le modalità di detenzione del cane e le gravi sofferenze da questopatite, perché questo si trovava legato con una corda di pochi metri ad un alberoo alla ruota di un camper, esposto alle intemperie e sovente senza cibo e acqua;circostanze pacifiche e non contestate neanche con il ricorso per cassazione;che il mancato riscontro di lesioni o patologie non esclude la configurabilitàdella fattispecie (ex multis, Sez. 3, n. 14734 del 08/02/2019, Rv. 275391 - 01),per di più essendo chiaro il nesso di causalità fra le sofferenze riscontrate e ilmodo in cui il cane era detenuto;che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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