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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 18032/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32004/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CATANZARO R.G. n. 797/2017 depositata il 29/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro R.G. n. 797/2017, pubblicata il 29 marzo 2019.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

3. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti di rigetto della liquidazione del compenso per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti n. 3593/2016 e 3797/2016, avendo l’istante formulato in essi istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.

4. L’unico motivo del ricorso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 93 c.p.c.

5. Va ravvisata la legittimazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso ad esso spettante, non risultando revocato il beneficio già riconosciuto (Cass. n. 21997 del 2018).

6. Il ricorso è fondato.

Uniformandosi al principio enunciato da Cass. Sez.

Unite 26 marzo 2021 n. 8561, deve infatti affermarsi che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - , con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.

Il ricorso va pertanto accoltoe va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32004/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CATANZARO R.G. n. 797/2017 depositata il 29/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro R.G. n. 797/2017, pubblicata il 29 marzo 2019. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. 3. Il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso i decreti di rigetto della liquidazione del compenso per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti n. 3593/2016 e 3797/2016, avendo l’istante formulato in essi istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. 4. L’unico motivo del ricorso dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 93 c.p.c. 5. Va ravvisata la legittimazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso ad esso spettante, non risultando revocato il beneficio già riconosciuto (Cass. n. 21997 del 2018). 6. Il ricorso è fondato. Uniformandosi al principio enunciato da Cass. Sez. Unite 26 marzo 2021 n. 8561, deve infatti affermarsi che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" - , con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente. Il ricorso va pertanto accoltoe va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec
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