CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuta preliminarmente l'opportuna postergazione del primo motivo, attesa la pregiudizialità degli ulteriori; rilevato che il secondo motivo, ripetitivo e generico, è comunque manifestamente infondato alla luce del principio affermato da Sez. 1, Sentenza n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825 - 01 (non ricorre mutamento della contestazione se l'imputato, cui sia stata contestata l'autoria materiale del reato, venga riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale in esso, tale modificazione non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né potendo provocare menomazione del diritto di difesa); considerato che il terzo, quarto e quinto motivo (rispettivamente su concorso nel reato, aggravante ed entità della pena) sono formulati in termini totalmente generici e sono comunque adeguatamente affrontati dalla Corte d'appello a pg. 5 (sul concorso) e pg. 6 (ulteriori motivi), con argomentazioni immuni da vizi logici deducibili innanzi a questa Corte; ritenuto che, per l'inammissibilità dei motivi attinenti al merito della decisione, quello relativo alla prescrizione (il primo) non possa essere preso in considerazione in questa sede poiché il ricorso inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 [OSCURATO:PERSONA]. 273552 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre