Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 47332/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Savona del 26.4.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Savona, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP ed avente ad oggetto la somma di euro 64.233 quale prezzo/profitto del delitto di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., ha parzialmente accolto l'impugnazione riducendo l'importo attinto dalla misura reale ad euro 52.650;

2. ricorre per cassazione, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'errata applicazione dell'art. 633 cod. pen.: rileva, infatti, che la ricostruzione della vicenda operata dagli inquirenti non consente, alla luce della giurisprudenza richiamata nello stesso provvedimento impugnato, di ricondurre la condotta ascrittagli nella fattispecie delineata dall'art. 633 cod. pen.,; segnala come il precedente indicato dal PM riguardi una situazione diversa da quello che ci occupa in cui sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Tonietta hanno detenuto l'immobile in forza di un titolo legittimo procedendo alla sua restituzione una volta adottata l'ordinanza di sgombero spontaneamente osservata; sottolinea che il provvedimento impugnato è viziato da un grave errore di fatto, consistente nel ritenere che il provvedimento di sequestro fosse intervenuto in pendenza della detenzione da parte del Tonietta, errore riconosciuto sia dal PM che dal Tribunale del Riesame che, tuttavia, lo ha erroneamente giudicato non rilevante;

3. la Procura Generale ha concluso ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale ha correttamente ritenuto l'astratta sussumibilità della condotta descritta nella provvisoria incolpazione nella fattispecie incriminatrice ivi prospettata, conformando il proprio sindacato ai criteri dettati dalla giurisprudenza anche delle Sezioni Unite; assume che, per contro, il ricorrente propone una diversa e non ammissibile ricostruzione del fatto e segnala che, nel caso di specie, difetta il requisito della detenzione legittima del bene posto che l'indagato ha determinato e contribuito a realizzare l'occupazione abusiva del Tonietta, intervenuta senza titolo ed attraverso la stipulazione di un contratto intercorso con il ricorrente privo di alcuna legittimazione per effetto del caducarsi della pregressa locazione ai sensi dell'art. 52.

Comma 4, D. Lg.vo 159 del 2011 e del provvedimento reso dalla Corte di appello di Genova il 9.6.2014 divenuto irrevocabile il 30.3.2016, in ciò concretizzandosi il requisito della arbitrarietà della occupazione;

4. la difesa ha trasmesso, nei termini, delle note di udienza in replica alle considerazioni svolte dalla Procura Generale che, a suo avviso, si fondano sul rilievo secondo cui l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice possa essere leso anche nel caso in cui al legittimo detentore di un immobile si affianchi, nel corso della legittima detenzione, un soggetto diverso, asseritamente non legittimato; rileva, infatti, che, nel caso di specie la legittima detenzione del bene da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] è cessata soltanto alla scadenza del termine per completare lo sgombero disposto con ordinanza dall'Agenzia Nazionale per i [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati in quanto, fino a quel momento, il [OSCURATO:PERSONA] lo deteneva legittimamente ed il fatto di avervi introdotto un terzo non può integrare il delitto in esame; richiama, peraltro, il disposto di cui all'art. 2558 cod. civ. quanto agli effetti del trasferimento d'azienda e ribadisce che l'Agenzia Nazionale per i [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati aveva notificato sia al Sig. [OSCURATO:PERSONA] che al terzo l'ordinanza di sgombero dell'immobile confiscato, così confermando di ritenere che la detenzione da parte dell'indagato non fosse cessata con l'ingresso nel fabbricato del soggetto terzo, ma che fosse proseguita parallelamente ad essa per cui solo dopo la scadenza del termine ivi indicato il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto un occupante privo di titolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La contestazione provvisoria mossa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ed in forza della quale è stato disposto il sequestro di cui si discute, attiene al concorso del ricorrente nel delitto di cui agli artt. 633-639bis cod. pen. perché egli, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe appropriato di un immobile (adibito a Tabaccheria) acquisito al patrimonio dello Stato a séguito della confisca di prevenzione disposta a carico di tale [OSCURATO:PERSONA] (definitiva in séguito a sentenza della Cassazione del 2015); il [OSCURATO:PERSONA], già detentore dell'immobile in virtù di contratto di locazione intercorso con Cetriolo nel 2009, il giorno 16.10.2017, ovvero il giorno successivo alla sua risoluzione legale per effetto della intervenuta confisca, aveva infatti stipulato, con [OSCURATO:PERSONA], consapevole della misura di sicurezza, un contratto di subaffitto in virtù del quale aveva potuto acquisire la disponibilità dell'immobile sino alla data del 10.3.2022 quando aveva dovuto restituirlo in esecuzione della ordinanza di sgombero emessa dalla Agenzia Nazionale per i beni confiscati.

In forza del contratto di sublocazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito, nel tempo, la complessiva somma di euro 64.233,00 pari a 39 mensilità comprensive di IVA al 22% (pari ad euro 11.583,00) che, pertanto, erano stati attinti dal sequestro preventivo in quanto profitto del reato.

2. Il ricorrente aveva proposto istanza di riesame sottolineando che la occupazione dell'immobile da parte del Tonietta doveva ritenersi legittima in quanto costui era subentrato nella altrettanto legittima detenzione del bene da parte sua, fondata sul contratto di locazione.La difesa aveva inoltre fatto presente che, già in data 30.1.2017. il [OSCURATO:PERSONA] aveva scritto alla Agenzia per i [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati per chiedere come poter proseguire nella detenzione qualificata dell'immobile, ricevendo una risposta negativa, nel senso della impossibilità di "regolarizzare" il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Tribunale ha respinto l'istanza di riesame sottolineando, in primo luogo, che la condotta di occupazione si era protratta sino al 10 marzo del 2022 laddove il contratto con il Cetriolo si era certamente risolto alla data della confisca - ai sensi dell'art. 52 del D. Lg.vo 159 del 2011 - e che di ciò il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole tanto da essersi attivato per sondare la possibilità di proseguire nel rapporto contrattuale una volta subentrata la Agenzia per i [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati.

Se non ché, hanno spiegato i giudici del riesame, in maniera "alquanto insolita", il ricorrente, pur avendo ricevuto un diniego dalla Agenzia, nell'ottobre del 2017 aveva stipulato un contratto di "sublocazione" con il Tonietta cui, nonostante la risoluzione legale del contratto precedente, egli si era dichiarato conduttore.

3. La ricostruzione della vicenda, quindi, ha portato il Tribunale ad escludere, correttamente, di poter applicare la giurisprudenza richiamata dalla difesa che, in più occasioni, ha affermato che, ad esempio, non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, non rilevando invece la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che, in particolare, per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (cfr. Sez. 2, n. 43393 del 17.10.2003, Bottiglieri; conf., Sez. 2, n. 15874 del 30.1.2019, Sannais; Sez. 2, n. 51754 del 3.12.2013, Papasidero; Sez. 2, n. 5585 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5.585, ALER, Sez. 2, n. 25937, Milani; Sez. 2, 23756 del 4.6.2009, Rollin; conf., ancora, Sez. 2 - , Sentenza n. 15874 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276416 - 01, in cui la Corte ha ribadito che non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore).

Nel caso in esame, infatti, il "subentro" del Tonietta era avvenuto quando la detenzione del suo "dante causa", [OSCURATO:PERSONA], non poteva affatto dirsi "legittima" in quanto il contratto in forza del quale il ricorrente deteneva l'immobile si era ormai risolto.

Né, come si è tentato di dire, la occupazione del [OSCURATO:PERSONA] (e, perciò, del Tonietta) poteva ritenersi "legittima" sino al momento in cui non fosse stata eseguita la ordinanza di sgombero che era stata adottata dalla Agenzia proprio in virtù del fatto che, a séguito della confisca, la detenzione dell'immobile da parte del ricorrente era ormai "sine titulo".

Il "subentro" del Tonietta era avvenuto, perciò, in maniera "abusiva" essendo appena il caso di ribadire, ancora in questa occasione, che la nozione di "invasione" non evoca l'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, quanto piuttosto il comportamento di colui che vi si introduce "arbitrariamente", ovvero contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso; sicché la conseguente "occupazione" deve ritenersi l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e, nel contempo, la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione (cfr., Sez. 2, n. 53005 del 11.11.2016, Crocilla; Sez. 2, n. 8107 del 30.5.2000, Pompei).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Savona del 26.4.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Savona, decidendo sull'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP ed avente ad oggetto la somma di euro 64.233 quale prezzo/profitto del delitto di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen., ha parzialmente accolto l'impugnazione riducendo l'importo attinto dalla misura reale ad euro 52.650; 2. ricorre per cassazione, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'errata applicazione dell'art. 633 cod. pen.: rileva, infatti, che la ricostruzione della vicenda operata dagli inquirenti non consente, alla luce della giurisprudenza richiamata nello stesso provvedimento impugnato, di ricondurre la condotta ascrittagli nella fattispecie delineata dall'art. 633 cod. pen.,; segnala come il precedente indicato dal PM riguardi una situazione diversa da quello che ci occupa in cui sia il [OSCURATO:PERSONA] che il Tonietta hanno detenuto l'immobile in forza di un titolo legittimo procedendo alla sua restituzione una volta adottata l'ordinanza di sgombero spontaneamente osservata; sottolinea che il provvedimento impugnato è viziato da un grave errore di fatto, consistente nel ritenere che il provvedimento di sequestro fosse intervenuto in pendenza della detenzione da parte del Tonietta, errore riconosciuto sia dal PM che dal Tribunale del Riesame che, tuttavia, lo ha erroneamente giudicato non rilevante; 3. la Procura Generale ha concluso ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale ha correttamente ritenuto l'astratta sussumibilità della condotta descritta nella provvisoria incolpazione nella fattispecie incriminatrice ivi prospettata, conformando il proprio sindacato ai criteri dettati dalla giurisprudenza anche delle Sezioni Unite; assume che, per contro, il ricorrente propone una diversa e non ammissibile ricostruzione del fatto e segnala che, nel caso di specie, difetta il requisito della detenzione legittima del bene posto che l'indagato ha determinato e contribuito a realizzare l'occupazione abusiva del Tonietta, intervenuta senza titolo ed attraverso la stipulazione di un contratto intercorso con il ricorrente privo di alcuna legittimazione per effetto del caducarsi della pregressa locazione ai sensi dell'art. 52. Comma 4, D. Lg.vo 159 del 2011 e del provvedimento reso dalla Corte di appello di Genova il 9.6.2014 divenuto irrevocabile il 30.3.2016, in ciò concretizzandosi il requisito della arbitrarietà della occupazione; 4. la difesa ha trasmesso, nei termini, delle note di udienza in replica alle considerazioni svolte dalla Procura Generale che, a suo avviso, si fondano sul rilievo secondo cui l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice possa essere leso anche nel caso in cui al legittimo detentore di un immobile si affianchi, nel corso della legittima detenzione, un soggetto diverso, asseritamente non legittimato; rileva, infatti, che, nel caso di specie la legittima detenzione del bene da parte del Sig. [OSCURATO:PERSONA] è cessata soltanto alla scadenza del termine per completare lo sgombero disposto con ordinanza dall'Agenzia Nazionale per i [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati in quanto, fino a quel momento, il [OSCURATO:PERSONA] lo deteneva legittimamente ed il fatto di avervi introdotto un terzo non può integrare il delitto in esame; richiama, peraltro, il disposto di cui all'art. 2558 cod. civ. quanto agli effetti del trasferimento d'azienda e ribadisce che l'Agenzia Nazionale per i [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati aveva notificato sia al Sig. [OSCURATO:PERSONA] che al terzo l'ordinanza di sgombero dell'immobile confiscato, così confermando di ritenere che la detenzione da parte dell'indagato non fosse cessata con l'ingresso nel fabbricato del soggetto terzo, ma che fosse proseguita parallelamente ad essa per cui solo dopo la scadenza del termine ivi indicato il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe divenuto un occupante privo di titolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La contestazione provvisoria mossa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ed in forza della quale è stato disposto il sequestro di cui si discute, attiene al concorso del ricorrente nel delitto di cui agli artt. 633-639bis cod. pen. perché egli, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe appropriato di un immobile (adibito a Tabaccheria) acquisito al patrimonio dello Stato a séguito della confisca di prevenzione disposta a carico di tale [OSCURATO:PERSONA] (definitiva in séguito a sentenza della Cassazione del 2015); il [OSCURATO:PERSONA], già detentore dell'immobile in virtù di contratto di locazione intercorso con Cetriolo nel 2009, il giorno 16.10.2017, ovvero il giorno successivo alla sua risoluzione legale per effetto della intervenuta confisca, aveva infatti stipulato, con [OSCURATO:PERSONA], consapevole della misura di sicurezza, un contratto di subaffitto in virtù del quale aveva potuto acquisire la disponibilità dell'immobile sino alla data del 10.3.2022 quando aveva dovuto restituirlo in esecuzione della ordinanza di sgombero emessa dalla Agenzia Nazionale per i beni confiscati. In forza del contratto di sublocazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito, nel tempo, la complessiva somma di euro 64.233,00 pari a 39 mensilità comprensive di IVA al 22% (pari ad euro 11.583,00) che, pertanto, erano stati attinti dal sequestro preventivo in quanto profitto del reato. 2. Il ricorrente aveva proposto istanza di riesame sottolineando che la occupazione dell'immobile da parte del Tonietta doveva ritenersi legittima in quanto costui era subentrato nella altrettanto legittima detenzione del bene da parte sua, fondata sul contratto di locazione.La difesa aveva inoltre fatto presente che, già in data 30.1.2017. il [OSCURATO:PERSONA] aveva scritto alla Agenzia per i [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati per chiedere come poter proseguire nella detenzione qualificata dell'immobile, ricevendo una risposta negativa, nel senso della impossibilità di "regolarizzare" il rapporto con la [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Tribunale ha respinto l'istanza di riesame sottolineando, in primo luogo, che la condotta di occupazione si era protratta sino al 10 marzo del 2022 laddove il contratto con il Cetriolo si era certamente risolto alla data della confisca - ai sensi dell'art. 52 del D. Lg.vo 159 del 2011 - e che di ciò il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente consapevole tanto da essersi attivato per sondare la possibilità di proseguire nel rapporto contrattuale una volta subentrata la Agenzia per i [OSCURATO:PERSONA] e Confiscati. Se non ché, hanno spiegato i giudici del riesame, in maniera "alquanto insolita", il ricorrente, pur avendo ricevuto un diniego dalla Agenzia, nell'ottobre del 2017 aveva stipulato un contratto di "sublocazione" con il Tonietta cui, nonostante la risoluzione legale del contratto precedente, egli si era dichiarato conduttore. 3. La ricostruzione della vicenda, quindi, ha portato il Tribunale ad escludere, correttamente, di poter applicare la giurisprudenza richiamata dalla difesa che, in più occasioni, ha affermato che, ad esempio, non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la condotta di chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, non rilevando invece la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere a fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che, in particolare, per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (cfr. Sez. 2, n. 43393 del 17.10.2003, Bottiglieri; conf., Sez. 2, n. 15874 del 30.1.2019, Sannais; Sez. 2, n. 51754 del 3.12.2013, Papasidero; Sez. 2, n. 5585 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 5.585, ALER, Sez. 2, n. 25937, Milani; Sez. 2, 23756 del 4.6.2009, Rollin; conf., ancora, Sez. 2 - , Sentenza n. 15874 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276416 - 01, in cui la Corte ha ribadito che non integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta del soggetto che subentra nell'appartamento di proprietà di un ente pubblico, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore). Nel caso in esame, infatti, il "subentro" del Tonietta era avvenuto quando la detenzione del suo "dante causa", [OSCURATO:PERSONA], non poteva affatto dirsi "legittima" in quanto il contratto in forza del quale il ricorrente deteneva l'immobile si era ormai risolto. Né, come si è tentato di dire, la occupazione del [OSCURATO:PERSONA] (e, perciò, del Tonietta) poteva ritenersi "legittima" sino al momento in cui non fosse stata eseguita la ordinanza di sgombero che era stata adottata dalla Agenzia proprio in virtù del fatto che, a séguito della confisca, la detenzione dell'immobile da parte del ricorrente era ormai "sine titulo". Il "subentro" del Tonietta era avvenuto, perciò, in maniera "abusiva" essendo appena il caso di ribadire, ancora in questa occasione, che la nozione di "invasione" non evoca l'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, quanto piuttosto il comportamento di colui che vi si introduce "arbitrariamente", ovvero contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso; sicché la conseguente "occupazione" deve ritenersi l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e, nel contempo, la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione (cfr., Sez. 2, n. 53005 del 11.11.2016, Crocilla; Sez. 2, n. 8107 del 30.5.2000, Pompei). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
Decreto Cassazione n. 47332/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris