CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso risultano generici in quanto non si confrontano con la motivazione della Corte di appello quanto ad assenza di iscrizione presso un qualsiasi albo degli avvocati sul territorio nazionale (e non solo, come enunciato nel ricorso nell'Albo, degli avvocati cassazionisti), risultando riproduttivi di identiche censure già confutate in primo e secondo grado; che il ricorso si presenta perplesso nella parte in cui teorizza ed ipotizza eventuali iscrizioni senza però efficacemente contrastare il dato oggetto di specifico accertamento disposto dai Giudici di merito che escludeva qualsivoglia iscrizione; che anche con riferimento all'attività svolta per i clienti, la Corte di appello ha precisato il contenuto dell'attività professionale espressamente imputata alla professione forense; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il